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Document 62009CA0019

Causa C-19/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade SA [Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino — Fornitura di servizi — Contratto di agenzia — Esecuzione del contratto in una pluralità di Stati membri]

GU C 113 del 1.5.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade SA

(Causa C-19/09) (1)

(Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino - Fornitura di servizi - Contratto di agenzia - Esecuzione del contratto in una pluralità di Stati membri)

2010/C 113/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Convenuta: Silva Trade SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Wien — Interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali — Ambito di applicazione — Ricorso diretto ad ottenere il pagamento di un’indennità per lo scioglimento anticipato di un contratto di prestazione di servizi — Servizi prestati, ai sensi di un contratto, in diversi Stati membri

Dispositivo

1)

L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile nel caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri.

2)

L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello della fornitura principale dei servizi dell’agente, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui l’agente è domiciliato.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


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