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Document 62008TO0106(01)

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 30 giugno 2009.
Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso di annullamento - Nota di addebito - Atto non impugnabile con un ricorso - Atto confermativo - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-106/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 II-00091*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:228





Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 giugno 2009 – CPEM / Commissione

(causa T‑106/08)

«Ricorso di annullamento – Nota di addebito – Atto non impugnabile – Atto confermativo – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione (Art. 230 CE) (v. punti 25, 29)

2.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) (v. punti 40‑41)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito 17 dicembre 2007, n. 3240912189, riguardante la decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C (2007) 4645, che ha soppresso il contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) con la decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645.

Dispositivo

1)

La domanda di annullamento è irricevibile.

2)

La domanda di risarcimento danni è manifestamente infondata in diritto.

3)

Il Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) sopporterà le spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario.

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