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Document 62008TN0574

Causa T-574/08: Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

GU C 69 del 21.3.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/41


Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

(Causa T-574/08)

(2009/C 69/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marseille, Francia), Jean-Luc Buono, Gérard Buono, Marc Carreno, Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc les Bains, Francia), Serge Antoine Di Rocco (Frontignan, Francia), Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Jean Louis Etienne Jalabert (Sigean, Francia), Jean Gérald Lubrano (Marseille, Francia), Gérald Jean Lubrano (Balaruc les Bains, Francia), Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (Sorède, Francia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Riconoscimento della responsabilità della Commissione europea nell'ambito delle conseguenze dell'attuazione del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso dell'oceano atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest e nel mediterraneo;

Risarcimento nella debita proporzione delle conseguenze di tale riconoscimento di responsabilità; indennizzo stimato sulla base degli elementi di prova allegati e in corso di stabilizzazione; così quantificato in euro:

Buono Jean-Luc et Gérard 323 053 o 564 956 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Carreno Marc 1 euro simbolico;

Del Ponte Roger 518 707 o 703 707 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Di Rocco Serge 388 047 o 634 207 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Donnarel Jean-Louis 351 685;

Flores Jean-François 1 euro simbolico;

Jalabert Jean Louis Etienne 144 643;

Lubrano Jean e Lubrano Jean Lucien 212 358;

Lubrano Jean-Gérald 237 160 o 474 320 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Lubrano Gérald 213 588;

Marin Fabrice e Marin Robert 466 665 o 610 820 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Marin Hervé, Marin Nicolas, Marin Robert, Marin Sébastien 1 euro simbolico;

Penniello Jean-Marc 624 000;

Perez Serge Antoine 54 645;

Risarcimento del danno morale del STM nella debita proporzione delle conseguenze di tale riconoscimento di responsabilità, ovvero un importo forfetario di 30 000 EUR che saranno destinati all'informazione dei membri in materia di diritto e regolamentazione comunitaria della pesca;

Rimborso di tutte le spese legali, processuali, di ufficiale giudiziario, di notifica e di forniture e fotocopie rese necessarie dal presente procedimento e di cui sarà fornito un rendiconto.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, pescatori di alto mare nonché il loro sindacato, chiedono il risarcimento del danno che ritengono aver subito in ragione dell'adozione del regolamento (CE) della Commissione n. 530/2008 (1) che vieta la pesca del tonno rosso nell'oceano atlantico, ad est del 45° grado di longitudine ovest e nel mediterraneo con tonniere con reti a circuizione battenti bandiere greca, francese, italiana, cipriota, maltese o spagnola o che sono registrate in tali Stati membri.

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti avanzano taluni motivi e argomenti che rispettivamente deducono:

violazione dei principi del codice di buona condotta allegato al regolamento interno della Commissione in quanto la Commissione non avrebbe tenuto riunioni con il Syndicat des thoniers méditerranéens, pur avendolo promesso;

mancato indennizzo dei ricorrenti ai quali viene vietata la pesca quando la loro quota non sarebbe stata ancora raggiunta;

la circostanza che le misure adottate dalla Commissione non costituirebbero un semplice rischio inerente al settore di attività che i ricorrenti dovrebbero subire senza essere indennizzati;

mancanza di prova della necessità delle misure adottate, essendo queste adottate sulla base di estrapolazioni matematiche che non rivestono un carattere di prova;

in ragione del fatto che le misure di cui trattasi non riposerebbero su una minaccia grave;

violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il regolamento di cui trattasi chiudendo la pesca del tonno rosso sarebbe stato adottato in termini molto brevi e avrebbe annullato disposizioni che hanno appena aperto il periodo di pesca;

violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2), più particolarmente del diritto di lavorare e del diritto di proprietà.


(1)  Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.


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