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Document 62008TN0390

Causa T-390/08: Ricorso proposto il 18 settembre 2008 — Bank Melli Iran/Consiglio

GU C 272 del 25.10.2008, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/49


Ricorso proposto il 18 settembre 2008 — Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa T-390/08)

(2008/C 272/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Defalque, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, al suo n. 4, sezione B, dell'allegato riguardante l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte applicabile alla Bank Melli Iran, alle sue filiali e succursali;

in subordine, dichiarare l'inapplicabilità alla presente controversia, ai sensi dell'art. 241 CE, degli artt. 15, n. 2 e 7, n. 2 del regolamento del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423;

in ogni caso, condannare il Consiglio a tutte le spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), per la parte in cui la ricorrente è inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in applicazione di tale disposizione.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente invoca sette motivi basati:

su una violazione delle forme sostanziali del Trattato CE, delle norme di diritto relative alla sua applicazione, su uno sviamento di potere, nonché sull'inosservanza dell'art. 7 della posizione comune 2007/140/PESC (2), dal momento che la decisione impugnata è stata adottata in violazione della regola dell'unanimità prevista dall'art. 7 della detta posizione comune;

in via incidentale, su un'eccezione di illegittimità dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 423/2007 (3) che prevede il voto a maggioranza qualificata;

su una violazione del principio di parità di trattamento, dal momento che il Consiglio avrebbe imposto il congelamento di capitali e delle risorse economiche della ricorrente senza aver applicato tale misura ad altre banche iraniane che si trovavano in condizioni identiche;

su una violazione del principio di proporzionalità, dato che il Consiglio ha imposto il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente, mentre la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1803 (2008) avrebbe semplicemente chiesto agli Stati di vigilare in ordine alle attività condotte dagli istituti finanziari aventi sede nel loro territorio con le banche domiciliate in Iran, fra cui la ricorrente;

su una violazione dei diritti della difesa, del diritto al contraddittorio e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, posto che i) nella risoluzione 1803 (2008) si sarebbe semplicemente chiesto agli Stati di vigilare e ii) la ricorrente non sarebbe stata presa in considerazione nelle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007)]; inoltre non sarebbero stati comunicati alla ricorrente gli elementi assunti a suo carico;

su una violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà;

su una violazione dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 423/2007, posto che il Consiglio avrebbe dovuto fornire ragioni individuali e specifiche per la sua decisione rispetto al semplice obbligo di vigilanza contenuto nella risoluzione 1803 (2008) e rispetto al trattamento riservato alle altre banche iraniane;

su una violazione delle competenze comunitarie, dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente rappresenta una sanzione quasi penale e ciò varrebbe ancor più per il fatto che nella fattispecie non si tratta della trasposizione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal momento che la risoluzione 1803 (2008) non prevede tale misura di congelamento.


(1)  GU L 163, pag. 29.

(2)  Posizione comune del Consiglio 27 febbraio 2007, 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 61, pag. 49).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1).


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