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Document 62008TN0345

    Causa T-345/08: Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — Helena Rubinstein/UAMI — Allergan (BOTOLIST)

    GU C 272 del 25.10.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 272/42


    Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — Helena Rubinstein/UAMI — Allergan (BOTOLIST)

    (Causa T-345/08)

    (2008/C 272/84)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Helena Rubinstein, SNC (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e J. Pagenberg)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan, Inc. (Irvine, Stati Uniti)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008, procedimento R 863/2007-1;

    rigettare l'impugnazione proposta dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento del convenuto 28 marzo 2007, caso 1118 C;

    condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e

    condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse, qualora essa partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente, le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BOTOLIST» per prodotti della classe 3 — registrazione comunitaria n. 2 686 392

    Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: registrazione comunitaria n. 2 015 832 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 2 575 371 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 1 923 986 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti delle classi 5 e 16; registrazione comunitaria n. 1 999 481 del marchio denominativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; varie registrazioni del marchio «BOTOX» negli Stati membri delle Comunità europee

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sarebbe stato dimostrato che il marchio precedente godesse di notorietà al momento rilevante, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero sufficientemente simili, in quanto, inoltre, non sarebbe stato provato che l'uso del marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità recherebbe pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio precedente né sarebbe stato provato che la ricorrente avrebbe agito indebitamente nell'adottare il marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità; violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la decisione impugnata difetterebbe di motivazione


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