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Document 62008TN0344
Case T-344/08: Action brought on 25 August 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg v Commission
Causa T-344/08: Ricorso proposto il 25 agosto 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione
Causa T-344/08: Ricorso proposto il 25 agosto 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione
GU C 272 del 25.10.2008, p. 42–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/42 |
Ricorso proposto il 25 agosto 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione
(Causa T-344/08)
(2008/C 272/83)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Bach e A. Hahn)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della Commissione europea 16 giugno 2008, D(2008) 4931, relativa ad una domanda di accesso agli atti del caso COMP/F/38.899 (Commutatori a isolamento gassoso); |
— |
in subordine, annullare la decisione della Commissione europea 16 giugno 2008, D(2008) 4931, relativa ad una domanda di accesso agli atti del caso COMP/F/38.899 (Commutatori a isolamento gassoso), nella parte in cui la Commissione ha negato alla ricorrente anche un accesso parziale ai documenti del fascicolo; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La convenuta contesta la decisione della Commissione 16 giugno 2008 che ha respinto la sua seconda richiesta di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo della Commissione sul caso COMP/F/38.899 — Commutatori a isolamento gassoso.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi.
La ricorrente contesta in primo luogo la violazione dell'art. 4, n. 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), in quanto le eccezioni previste da queste disposizioni sarebbero state interpretate e applicate in modo errato. In secondo luogo la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'art. 4, n. 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001, avendo ingiustamente negato l'esistenza di un prevalente interesse pubblico della ricorrente ad accedere agli atti del caso COMP/F/38.899. Infine la ricorrente sostiene che sussiste una violazione dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto avrebbe dovuto essere garantito l'accesso almeno ad una parte dei documenti contenuti nel fascicolo sul caso COMP/F/38.899.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).