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Document 62008TN0259
Case T-259/08: Action brought on 2 July 2008 — Global Digital Disc v Commission
Causa T-259/08: Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Global Digital Disc/Commissione delle Comunità europee
Causa T-259/08: Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Global Digital Disc/Commissione delle Comunità europee
GU C 272 del 25.10.2008, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/27 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Global Digital Disc/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-259/08)
(2008/C 272/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Global Digital Disc GmBH & Co. KG (Ottendorf-Okrilla, Germania) (rappresentante: avv. D. Ehle)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni nella misura di EUR 8 025 495,25 oltre agli interessi dell'8 % calcolati a partire dal 1o gennaio 2008; |
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dichiarare che la convenuta è tenuta altresì a risarcire i danni subiti dalla ricorrente successivamente al 1o gennaio 2008 e i danni subendi, oltre agli interessi; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede il risarcimento del danno a suo dire subito in seguito al fatto che la Commissione, da un lato, ha omesso di imporre dazi antidumping provvisori e definitivi sulle importazioni di compact disc registrabili («CD-R») originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia, e, dall'altro, ha chiuso il procedimento antidumping concernente tali importazioni con decisione del 3 novembre 2006 (1).
La ricorrente è un'impresa produttrice di CD-R e di DVD-R avente sede in Germania.
Nella motivazione del proprio ricorso, la ricorrente afferma che l'azione amministrativa e regolatoria della convenuta durante il procedimento antidumping relativo alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia, fino alla conclusione di esso, nonché in epoca successiva, ha violato, sotto una pluralità di profili ed in modo sufficientemente qualificato, norme prioritarie applicabili nel diritto antidumping. Inoltre, essa dichiara di avere subito danni ingenti per effetto di tali violazioni del diritto sufficientemente qualificate operate dalla Commissione. Infine, viene sostenuto che tra le violazioni qualificate del diritto e i danni subiti e subendi sussisterebbe un nesso di causalità diretta.
(1) Decisione della Commissione 3 novembre 2006 recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD+/-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia (GU L 305, pag. 15).