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Document 62008TN0002

Causa T-2/08: Ricorso proposto il 2 gennaio 2008 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Commissione

GU C 64 del 8.3.2008, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/54


Ricorso proposto il 2 gennaio 2008 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Commissione

(Causa T-2/08)

(2008/C 64/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Rosengeld e G.-B. Lehr)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullamento della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, C(2007) 5109 def., relativa ad aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella Renania settentrionale-Vestfalia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 23 ottobre 2007, C(2007) 5109 def., relativa all'aiuto di Stato C 34/2006 (ex N 29/2005 e ex CP 13/2004), in cui la Commissione ha deciso che non è compatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale tedesca ad emittenti radiotelevisive privata nell'ambito dell'introduzione della televisione digitale terrestre nella Renania settentrionale-Vestfalia e notificato alla Commissione.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente anzitutto afferma che la decisione impugnata viola l'art. 87, n. 1, CE, in quanto il provvedimento è stato erroneamente qualificato come aiuto di Stato. In tale contesto viene altresì invocata una violazione dell'art. 253 CE.

Inoltre, il ricorrente sostiene che nell'ambito della valutazione di cui all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, è stato utilizzato un metodo di analisi illegittimo. A tale riguardo il ricorrente deduce anche vari errori di discrezionalità e di valutazione e una violazione dell'art. 253 CE.

A causa di tali errori di discrezionalità e di valutazione viene inoltre invocata una violazione dell'art. 87, n. 3, lett. b) e d), CE.

Infine, il ricorrente afferma che il provvedimento in esame è comunque compreso nella deroga settoriale di cui all'art. 86, n. 2, CE. Una violazione dell'art. 253 CE viene invocata anche su questo punto.


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