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Document 62008TJ0193

Sentenza del Tribunale di primo grado (Sezione delle impugnazioni) del 30 settembre 2009.
Carina Skareby contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Pubblico impiego - Dipendenti.
Causa T-193/08 P.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-B-1-00083; II-B-1-00515

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:377

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

30 settembre 2009

Causa T‑193/08 P

Carina Skareby

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2004 – Fissazione degli obiettivi e comunicazione dei criteri di valutazione»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 6 marzo 2008, causa F‑46/06, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 6 marzo 2008, causa F‑46/06, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la censura relativa alla mancanza di previa fissazione degli obiettivi, di previa comunicazione dei criteri di valutazione e di descrizione del posto della sig.ra Carina Skareby. La decisione del 31 agosto 2005 con cui viene redatto il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Skareby per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2004 è annullata nella parte in cui essa riguarda il punto 6.1, dal titolo «Rendimento». Per il resto, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica con il numero F‑46/06 è respinto. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento e a quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Snaturamento degli elementi di prova – Inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti risultante dagli atti di causa – Ricevibilità – Esame incompleto dei fatti – Ricevibilità

(Art. 225 CE)

2.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Potere discrezionale dei valutatori

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Delega alla persona valutata delle funzioni rientranti nella competenza dei valutatori – Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Snaturamento degli elementi di prova – Inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti risultante dagli atti di causa – Onere della prova

(Art. 225 CE)

1.      Sono ricevibili nella fase dell’impugnazione censure relative all’accertamento dei fatti da parte del giudice di primo grado qualora tali censure siano dirette a sostenere che l’inesattezza di tale accertamento risulta dagli atti di causa o da un esame incompleto dei fatti.

(v. punto 48)

Riferimento: Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punti 392‑405), e Tribunale 19 settembre 2008, causa T‑253/06 P, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Nell’esame della conformità di un ricorso con i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il contenuto di affermazioni addotte in una fase successiva del procedimento è, per definizione, irrilevante.

(v. punto 61)

Riferimento: Tribunale 19 maggio 2008, causa T‑144/04, TF1/Commissione (Racc. pag. II‑761, punto 30 e giurisprudenza ivi citata)

3.      In materia di valutazione dei funzionari, i valutatori godono del più ampio potere discrezionale nei giudizi espressi sul lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare e non spetta al giudice intervenire in tale valutazione e controllare la sua fondatezza, dato che il controllo giurisdizionale esercitato sul contenuto dei rapporti redatti dai valutatori è limitato, in particolare, al controllo della regolarità procedurale.

Per quanto riguarda tale controllo della regolarità procedurale, nel caso in cui un’istituzione della Comunità disponga di un potere discrezionale, l’osservanza delle garanzie procedurali attribuite dall’ordinamento giuridico comunitario presenta un’importanza ancor più fondamentale.

Il potere discrezionale particolarmente ampio di cui godono i valutatori ai fini della valutazione di un funzionario deve, pertanto, essere controbilanciato dall’osservanza particolarmente scrupolosa delle norme che disciplinano l’organizzazione di tale valutazione e lo svolgimento della procedura a tal fine prevista.

(v. punti 68‑70)

Riferimento: Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München (Racc. pag. I‑5469, punto 14); Corte 6 novembre 2008, causa C‑405/07 P, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑8301, punti 56 e 57); Tribunale 21 ottobre 1992, causa T‑23/91, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. II‑2377, punto 41); Tribunale 26 ottobre 1994, causa T‑18/93, Marcato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑681, punto 45); Tribunale 9 novembre 1995, causa T‑346/94, France-aviation/Commissione (Racc. pag. II‑2841, punti 32‑34); Tribunale 23 marzo 2000, causa T‑95/98, Gogos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑219, punto 37), e Tribunale 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punto 70 e giurisprudenza ivi citata)

4.      La delega alla persona valutata di funzioni rientranti nella competenza intrinseca del solo valutatore, come la fissazione degli obiettivi della persona valutata, contrasta non soltanto con l’art. 8, n. 5, quarto comma, lett. b), delle disposizioni generali di esecuzione adottate dalla Commissione in applicazione dell’art. 43 dello Statuto, ma anche con il principio che impone la parità di trattamento dei funzionari in materia di valutazione. Infatti, i rapporti di evoluzione della carriera costituiscono elementi importanti nelle procedure di promozione, dato che la scelta del funzionario promosso viene effettuata in particolare sulla base di un esame comparativo dei rapporti di evoluzione della carriera. Alla luce della finalità dei detti rapporti, il principio di parità di trattamento impone, in ogni caso, una rigida separazione tra le funzioni del valutatore e quelle della persona valutata.

(v. punti 80 e 81)

Riferimento: Tribunale 19 marzo 2003, cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑495, punti 97 e 98), e Tribunale 17 marzo 2004, causa T‑175/02, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑73 e II‑313, punti 25 e 26)

5.      Il giudice di primo grado, attribuendo a mere affermazioni unilaterali, per giunta imprecise, di un’istituzione comunitaria una preminenza rispetto ai dinieghi espliciti di una ricorrente su una questione per la quale l’onere della prova grava sull’istituzione, ha proceduto ad un esame incompleto dei fatti, di modo che la sentenza impugnata è viziata da un’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati, risultante dagli atti di causa.

(v. punto 87)

Riferimento: Corte 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 67, 68 e 70)

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