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Document 62008TA0582

    Causa T-582/08: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Carpent Languages/Commissione ( «Appalti pubblici di servizi — Procedura comunitaria dei bandi — Organizzazione di riunioni e di conferenze — Rigetto dell’offerta di un candidato — Assegnazione dell’appalto a un altro candidato — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento» )

    GU C 288 del 23.10.2010, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 288/37


    Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Carpent Languages/Commissione

    (Causa T-582/08) (1)

    (Appalti pubblici di servizi - Procedura comunitaria dei bandi - Organizzazione di riunioni e di conferenze - Rigetto dell’offerta di un candidato - Assegnazione dell’appalto a un altro candidato - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento)

    (2010/C 288/71)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Carpent Languages (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Goergen)

    Convenuta: Commissione (rappresentanti: B. Simon e E. Manhaeve, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Tulkens e V. Ost)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della Commissione 30 ottobre 2008, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 4 «Disponibilità di gruppi di interpreti in funzione delle necessità linguistiche di ciascun evento» nell’ambito della procedura d’appalto n. VT/2008/036, (contratti quadro multipli riguardanti servizi di organizzazione di riunioni e di conferenze) e avverso la decisione della Commissione 17 novembre 2008, che designa la società appaltatrice del lotto n. 4, nonché domanda di condanna della Commissione al risarcimento dei danni nel caso in cui il Tribunale non accogliesse il ricorso di annullamento della decisione di rigetto dell’offerta della ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso é respinto.

    2)

    La Carpent Languages SPRL è condannata alle spese.


    (1)  GU C 69 del 21.3.2009.


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