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Document 62008FN0028

Causa F-28/08: Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — Pouzol/Corte dei conti

GU C 116 del 9.5.2008, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/35


Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — Pouzol/Corte dei conti

(Causa F-28/08)

(2008/C 116/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel Pouzol (Combaillaux, Francia) (rappresentanti: Avv.ti D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno, avocats)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione della Corte dei conti 29 novembre 2007, nonché delle proposte effettuate al ricorrente il 10 maggio 2007 riguardanti il trasferimento dei diritti pensionistici maturati in Francia e, pertanto, il riconoscimento al ricorrente di un abbuono di anzianità di servizio ai fini della pensione integrativa pari a 6 anni, 10 mesi e 1 giorno, oppure un abbuono globale di anzianità di servizio a fini pensionistici pari a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni, da convertire in un'integrazione del trattamento pensionistico. Dall'altro, la condanna della convenuta a risarcire il danno economico e morale sofferto dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Corte dei conti 29 novembre 2007, nonché le proposte effettuate al ricorrente il 10 maggio 2007;

riconoscere al ricorrente un abbuono di anzianità di servizio ai fini della pensione integrativa pari a 6 anni, 10 mesi e 1 giorno, oppure un abbuono globale di anzianità di servizio a fini pensionistici pari a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni;

condannare la Corte dei conti a convertire tale abbuono di anzianità in un'integrazione del trattamento pensionistico del ricorrente pari a euro 1 232,32 mensili;

condannare la Corte dei conti a risarcire il danno economico sofferto dal ricorrente, valutato al giorno del deposito del presente ricorso come pari a euro 32 040,32 (ossia un lucro cessante, per il ricorrente, pari a euro 1 232,32 mensili, a decorrere dal giorno del suo collocamento a riposo, avvenuto il 1o gennaio 2006, sino al 1o marzo 2008);

condannare la Corte dei conti a risarcire il danno morale sofferto dal ricorrente per più di 14 anni, lasciandone la determinazione concreta alle parti, in via amichevole;

condannare la Corte di conti europea alle spese.


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