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Document 62008CO0183

    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2009.
    Commissione delle Comunità europee contro Provincia di Imperia.
    Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura - Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo - Decisione di rigetto - Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell’atto impugnato.
    Causa C-183/08 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00027*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:136





    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 – Commissione / Provincia di Imperia

    (causa C‑183/08 P)

    «Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo – Decisione di rigetto – Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell’atto impugnato»

    Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Decisione della Commissione che nega il contributo del Fondo sociale europeo a un’azione innovativa ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1784/1999 – Impossibilità di dare esecuzione alla sentenza di annullamento – Irrilevanza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1784/1999, art. 6) (v. punti 19, 26, 30)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 febbraio 2008, causa T‑351/05, Provincia di Imperia/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile (ma infondato) il ricorso presentato dalla ricorrente, diretto all’annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 2005, che aveva rifiutato di concederle una sovvenzione nell’ambito di un invito a presentare proposte riguardanti azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo – Violazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento – Nozione di interesse ad agire – Inesistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di eventuale annullamento dell’atto impugnato.

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

    2)

    La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

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