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Document 62008CN0578
Case C-578/08: Reference for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands) lodged on 29 December 2008 — Rhimou Chakroun v Minister van Buitenlandse Zaken
Causa C-578/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State il 29 dicembre 2008 — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken
Causa C-578/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State il 29 dicembre 2008 — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken
GU C 55 del 7.3.2009, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State il 29 dicembre 2008 — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken
(Causa C-578/08)
(2009/C 55/26)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Rhimou Chakroun
Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'inciso «senza ricorrere al sistema di assistenza sociale», di cui all'art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE (1), relativa al diritto al ricongiungimento familiare, debba essere interpretato in modo tale da offrire ad uno Stato membro un margine di discrezionalità per l'adozione di un regime per il ricongiungimento familiare tale che siffatto ricongiungimento non è consentito ad un soggiornante che, pur avendo dimostrato di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per provvedere alle spese generali indispensabili per l'esistenza, in considerazione del livello dei suoi redditi, potrebbe ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese per l'esistenza particolari, individualmente stabilite, ai condoni dipendenti dal reddito da imposte di amministrazioni locali o ai provvedimenti di sostegno al reddito nell'ambito della politica comunale per i redditi minimi. |
2) |
Se la direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e segnatamente il suo art. 2, parte iniziale e lett. d), debba essere interpretata in modo tale che siffatta disposizione osta ad un regime nazionale, in cui, ai fini dell'applicazione del requisito di reddito, di cui all'art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), si fa una distinzione a seconda che il vincolo familiare sia anteriore o posteriore all'ingresso del soggiornante nello Stato membro. |
(1) Direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).