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Document 62008CN0550

Causa C-550/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Munchen (Germania) l' 11 dicembre 2008 — British American Tabacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt

GU C 69 del 21.3.2009, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Munchen (Germania) l'11 dicembre 2008 — British American Tabacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt

(Causa C-550/08)

(2009/C 69/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Munchen

Parti

Ricorrente: British American Tabacco (Germany) GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Schweinfurt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) debba essere interpretato nel senso che le merci non comunitarie soggette ad accisa che sono sottoposte al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'art. 84, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate in regime sospensivo anche qualora esse vengano ricavate da prodotti non soggetti ad accisa nel regime di perfezionamento attivo solo a seguito dell'importazione di tali prodotti, cosicché, in conformità del quindicesimo «considerando» della direttiva 92/12/CEE, per la loro circolazione non deve essere utilizzato alcun documento di accompagnamento ai sensi dell'art. 18, n. 1, della direttiva 92/12/CEE.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se l'art. 15, n. 4, della direttiva 92/12/CEE debba essere interpretato nel senso che la prova della presa in carico dei prodotti soggetti ad accisa da parte del destinatario possa essere fornita anche in modo diverso che per mezzo del documento di accompagnamento di cui all'art. 18 della direttiva 92/12/CEE.


(1)  GU L 76, pag. 1.


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