Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0415

    Causa C-415/08 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 dalla Complejo Agrícola, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008 , causa T-345/06, Complejo Agrícola, SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna

    GU C 313 del 6.12.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/15


    Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 dalla Complejo Agrícola, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T-345/06, Complejo Agrícola, SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna

    (Causa C-415/08 P)

    (2008/C 313/22)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Complejo Agrícola, SA (rappresentanti: avv.ti A. Menéndez Menéndez e G. Yanguas Montero)

    Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee e Regno di Spagna

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare ricevibile l'impugnazione;

    annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008, notificata alla ricorrente in data 18 luglio 2008 (l'«ordinanza del TPG»), con cui il TPG: a) dichiara irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Complejo Agrícola (il «ricorso di annullamento») avverso la decisione [della Commissione] 19 luglio 2006, 2006/613/CE (1), che adotta, a norma della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (la «decisione 2006/613»), e b) impone alla Complejo Agrícola di sopportare le sue spese e quelle corrispondentemente sostenute dalla Commissione delle Comunità europee (la «Commissione»);

    rinviare la causa al Tribunale, affinché dichiari ricevibile il ricorso di annullamento e decida nel merito relativamente alle domande della Complejo Agrícola presentate nel ricorso di annullamento;

    condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Complejo Agrícola nel presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    L'ordinanza del TPG riconosce che la decisione 2006/613 è un atto impugnabile. Ciò non dimeno il TPG nega la legittimazione attiva della Complejo Agrícola ad impugnarla, poiché, a suo parere, la decisione 2006/613, che dichiara sito di importanza comunitaria (SIC) il sito Acebuchales de la Campiña sur de Cádiz — codice ES 6120015 — (il «SIC Acebuchales»), che interessa una parte del podere «Las Lomas», di cui la Complejo Agrícola è proprietaria, non riguarda direttamente la Complejo Agrícola, in quanto non le impone obblighi concreti né richiede sviluppo normativo interno.

    La Complejo Agrícola considera che l'ordinanza del TPG interpreta erroneamente l'art. 230 del Trattato che istituisce la Comunità europea (il «Trattato CE») quando, in conformità di tale disposizione, così come interpretato dalla più recente giurisprudenza, la ricorrente sarebbe perfettamente legittimata ad impugnare la decisione 2006/613 dal momento che la riguarda direttamente e individualmente. È per tale motivo che occorre annullare l'atto impugnato.

    La decisione 2006/613 riguarda direttamente la Complejo Agrícola, sia effettuando un esame nella prospettiva dell'interpretazione giurisprudenziale formale dell'incidenza diretta, ormai superata, sia partendo dall'interpretazione materiale attualmente riconosciuta da questa Corte.

    L'atto impugnato paragona la situazione della Complejo Agrícola a precedenti anteriori con cui non ha nulla a che vedere, senza analizzare le circostanze concrete che ricorrono nella fattispecie in discussione, e che, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, deve portare a riconoscere la legittimazione attiva della Complejo Agrícola. Di fatti, la differenza essenziale nel caso di cui trattasi rispetto a quelli considerati nei precedenti citati nell'ordinanza del TPG è che, all'adozione della decisione 2006/613, la normativa spagnola di tutela dei SIC era già stata approvata e si sapeva con certezza quali sarebbero state le conseguenze giuridiche dell'approvazione della decisione 2006/613 sulla Complejo Agrícola, cosicché la possibilità che lo Stato spagnolo disapplicasse la decisione 2006/612 era meramente teorica. Tale realtà non può essere snaturata, come invece pretende l'ordinanza del TPG, sulla base della possibilità che lo Stato spagnolo, nel futuro, possa modificare le norme già approvate di tutela dei SIC.


    (1)  GU L 259 del 21.9.2006, pag. 1.


    Top