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Document 62008CN0347

Causa C-347/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Feldkirch (Austria) il 28 luglio 2008 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse gegen WGV/Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

GU C 272 del 25.10.2008, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Feldkirch (Austria) il 28 luglio 2008 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse gegen WGV/Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

(Causa C-347/08)

(2008/C 272/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Feldkirch

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Convenuta: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se il rinvio di cui all'art. 11, n. 2, del regolamento CEE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) all'art. 9, n. 1, lett. b) del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che un organismo di assicurazione sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa (art. 332 della ASVG — Allgemeine Sozialversicherungsgesetz-legge generale sull'assicurazione sociale) possa promuovere dinanzi al giudice del luogo di uno Stato membro dove il detto organismo ha la sua sede un'azione nei confronti dell'assicuratore, in quanto siffatta azione diretta sia ammissibile e l'assicuratore abbia la sua sede nel territorio di uno Stato membro.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1: se tale competenza sussista anche nel caso in cui la persona direttamente lesa al momento di proporre l'azione dinanzi al giudice non abbia alcun domicilio o dimora abituale nello Stato membro dove l'organismo di assicurazione sociale ha la sua sede.


(1)  GU L 12, pag. 1.


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