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Document 62008CN0324

    Causa C-324/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l' 11 luglio 2008 — 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV e 3. Remo Zaandam BV/Diesel SpA

    GU C 272 del 25.10.2008, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 272/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'11 luglio 2008 — 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV e 3. Remo Zaandam BV/Diesel SpA

    (Causa C-324/08)

    (2008/C 272/10)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti

    Ricorrenti: 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV e 3. Remo Zaandam BV

    Resistente: Diesel SpA

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, nel caso in cui prodotti recanti un marchio, siano stati precedentemente immessi nel mercato all'interno del SEE, ma non dal titolare del marchio né con il suo esplicito consenso, per valutare se ciò sia avvenuto con il consenso (implicito) del titolare del marchio, ai sensi del'art. 7, n.1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (89/104/CE) (1), occorra applicare gli stessi criteri stabiliti per il caso in cui tali prodotti siano stati precedentemente immessi in commercio al di fuori del SEE da parte del titolare del marchio o con il suo consenso.

    2)

    In caso di soluzione negativa della prima questione, quali criteri — desumibili o meno dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, citata al precedente punto 3.6.4.2, nella sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Danzinger/Ideal Standard, Racc. 1994, pag. I-2757 — debbano essere applicati alla prima ipotesi formulata in tale questione per stabilire se sussista un consenso (implicito) del titolare del marchio, ai sensi della direttiva menzionata.


    (1)  GU 1989, L 40, pag. 1.


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