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Document 62008CN0110

    Causa C-110/08: Ricorso proposto l' 11 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica austriaca

    GU C 158 del 21.6.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 158/8


    Ricorso proposto l'11 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica austriaca

    (Causa C-110/08)

    (2008/C 158/13)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. T. Scharf e sig.ra D. Recchia, agenti)

    Convenuta: Repubblica austriaca

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    constatare che la convenuta ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7), in quanto essa a tutt'oggi non ha ancora presentato alla Commissione un elenco completo di siti proposti come di interesse comunitario, ovvero in quanto l'elenco attualmente trasmesso alla Commissione non riporta ancora in maniera completa sei tipi di habitat naturali nella regione biogeografica alpina (3230, 6520, *7220, 8130, 9110 e 9180), nonché dieci tipi di habitat naturali (*1530, 3240, *6110, *6230, 6520, 8150, 8220, 9150, 91F0 e *91I0) e dodici specie (Vertigo moulinsiana, *Osmoderma eremita, Rutilus pigus, Triturus cristatus, Triturus carnifex, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barastellus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Mannia triandra, Buxbaumia viridis, Drepanocladus vernicosus) nella regione biogeografica continentale;

    condannare la Repubblica austriaca alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente fa valere che, per poter creare una coerente rete ecologica europea di zone speciali di conservazione secondo uno scadenzario definito, l'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE impone agli Stati membri di predisporre, in base ai criteri fissati nell'allegato III della direttiva ed alle informazioni scientifiche pertinenti, un elenco di siti nei quali si rinvengono i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e le specie locali di cui all'allegato II. In questo elenco nazionale devono essere indicati i siti che accolgono i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie prescelti dagli Stati membri sulla base dei criteri di cui all'allegato III. «Proritari» sono le specie ed i tipi di habitat naturali minacciati di estinzione e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio europeo degli Stati membri. Tale elenco va trasmesso alla Commissione entro tre anni dalla notifica della direttiva unitamente alle informazioni sui singoli siti. La ricorrente sottolinea che la direttiva è entrata in vigore per la Repubblica austriaca per effetto dell'adesione all'Unione europea alla data del 1o gennaio 1995 insieme con le modifiche indicate nel Trattato di adesione, e che il termine di trasposizione è ormai incontestabilmente scaduto.

    Secondo l'istituzione ricorrente, la Repubblica austriaca, non avendo ancora presentato un elenco completo dei siti di interesse comunitario proposti, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE.

    La Commissione fa presente che la Repubblica austriaca adduce presunti vizi procedurali che renderebbero illecito l'operato della detta istituzione.

    La prima obiezione della convenuta riguarderebbe i cosiddetti elenchi con riserva, ossia gli elenchi dei tipi di habitat naturali e delle specie riguardo ai quali la Commissione ha constatato l'incompletezza della rete nelle sue decisioni sugli elenchi dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica alpina e per quella continentale. La convenuta sosterrebbe che, non essendo prevista dalla direttiva la predisposizione di elenchi con riserva, la Commissione non sarebbe autorizzata a richiamarsi a questi ultimi ed a contestare alla convenuta una comunicazione lacunosa di siti protetti.

    Tuttavia, secondo la ricorrente, tale argomento non può essere accolto. Infatti, non sarebbe per nulla rilevante la questione se la direttiva disciplini o no la predisposizione di elenchi con riserva, bensì unicamente quella se gli elenchi nazionali proposti alla Commissione siano completi. Gli elenchi con riserva costituirebbero, da parte della Commissione, unicamente una constatazione dello stato attuale delle lacune sulla strada dell'elaborazione di una rete Natura 2000 completa. Quand'anche non prevedesse simili elenchi, la direttiva però neppure ne vieterebbe la predisposizione.

    Con l'annuncio di ulteriori designazioni a posteriori cadrebbe nel vuoto anche l'argomento della convenuta secondo cui essa non sarebbe in condizione di difendersi, non potendo condividere le basi scientifiche della Commissione; infatti, chiaramente la convenuta sarebbe in grado di verificare personalmente la necessità di ulteriori designazioni a posteriori. Oltre a ciò la convenuta sarebbe incontestabilmente coinvolta nel processo biogeografico.

    Il lungo periodo di tempo trascorso tra il primo parere motivato ed il primo e il secondo parere integrativo non avrebbe privato la convenuta di alcun diritto procedurale e non potrebbe dunque essere fatto valere contro la Commissione. La Commissione già nel 1998 avrebbe soprasseduto alla proposizione immediata di un ricorso nei confronti della convenuta solo per il fatto che aveva motivo di ritenere che tale Stato membro avrebbe presto adempiuto all'obbligo ad esso incombente in forza della direttiva. Alla convenuta è stato fissato complessivamente tre volte un termine di scadenza per notificare alla Commissione la comunicazione completa. La Repubblica austriaca ha così potuto beneficiare di un periodo inusualmente lungo durante il quale avrebbe potuto tanto pronunciarsi sugli addebiti mossi dalla Commissione quanto far venir meno l'oggetto del procedimento.

    Non pare convincente neppure l'argomento secondo cui i solleciti formulati dalla Commissione per la designazione a posteriori sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 4 della direttiva e pertanto «non possono essere contemporaneamente considerati quale prosecuzione della procedura di infrazione». Appunto perché i solleciti formulati dalla Commissione per la designazione a posteriori sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 4 della direttiva, quando invece la fase della designazione avrebbe dovuto essere da tempo conclusa, essi costituirebbero chiari indizi del fatto che la convenuta non avrebbe ancora adempiuto all'obbligo ad essa incombente in forza dell'art. 4. Avendo la Commissione per vari anni accettato designazioni a posteriori senza proporre ricorso, la convenuta avrebbe ottenuto ulteriori opportunità di privare di oggetto il procedimento mediante adempimento degli obblighi ad essa incombenti.

    La ricorrente sottolinea infine che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, la procedura di concertazione prevista dall'art. 5 della direttiva non è applicabile. Tale procedimento sarebbe infatti applicabile solo a casi eccezionali, nei quali occorra appianare una controversia a carattere scientifico tra la Commissione ed uno Stato membro riguardante un determinato territorio, ma non a fattispecie in cui, come nel presente caso, venga complessivamente in questione un'incompleta comunicazione di territori.

    Le eccezioni procedurali avanzate dalla convenuta sarebbero quindi infondate.


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