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Document 62008CJ0388

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 dicembre 2008.
Procedimento penale a carico di Artur Leymann e Aleksei Pustovarov.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein oikeus - Finlandia.
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Art. 27 - Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Principio di specialità - Procedura di assenso.
Causa C-388/08 PPU.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-08993

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:669

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

1o dicembre 2008 ( *1 )

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Art. 27 — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Principio di specialità — Procedura di assenso»

Nel procedimento C-388/08 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dal Korkein oikeus (Finlandia) con decisione 5 settembre 2008, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale a carico di

Artur Leymann,

Aleksei Pustovarov,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la domanda del giudice del rinvio datata 5 settembre 2008, pervenuta alla Corte il medesimo giorno, di assoggettare il rinvio pregiudiziale a procedimento di urgenza ai sensi dell’art. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione della Terza Sezione in data 11 settembre 2008 di accogliere tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Leymann, dall’avv. M. Annala, asianajaja;

per il sig. Pustovarov, dall’avv. H. Tuominen, oikeustieteen maisteri;

per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente;

per il governo spagnolo, dal sig. J.M. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente;

per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. ten Dam, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. I. Koskinen e R. Troosters nonché dalla sig.ra S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 27, nn. 2-4, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso, in Finlandia, nei confronti dei sigg. Leymann e Pustovarov, accusati di un reato grave («törkeä») connesso agli stupefacenti e consegnati alle autorità finlandesi in esecuzione di mandati di arresto europei.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione europea

3

L’art. 2, n. 1, della decisione quadro prevede quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena […] o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi (…)».

4

L’art. 2, n. 2, della decisione quadro elenca 32 reati — e tra questi il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope —, che, qualora siano puniti nello Stato membro emittente con una pena od una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, giusta la definizione fornita dalla legge dello Stato membro emittente, danno luogo a consegna in base ad un mandato di arresto europeo, senza verifica della doppia incriminabilità del fatto.

5

Ai sensi dell’art. 2, n. 4, della decisione quadro, può procedersi alla verifica della doppia incriminabilità del fatto qualora si tratti di reati non compresi nell’elenco di cui all’art. 2, n. 2, della medesima decisione.

6

L’art. 3 della decisione quadro elenca i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo.

7

L’art. 4 della decisione elenca i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo.

8

L’art. 8 della medesima decisione disciplina il contenuto e la forma del mandato di arresto europeo. Le informazioni richieste ai sensi del n. 1, lett. d) ed e), di tale articolo sono le seguenti:

«d)

natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

e)

descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato».

9

L’art. 27, n. 2, della decisione quadro prevede che «la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata», ad eccezione del caso contemplato al n. 1 di questo stesso articolo — nel quale si può presumere che l’assenso a tale consegna sia stato prestato — nonché dei casi previsti al successivo n. 3.

10

L’art. 27, n. 3, della decisione quadro dispone che «[i]l paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a)

quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stat[a] consegnat[a] nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

il reato non è punibile con una pena o una misura [di sicurezza] privative della libertà;

c)

il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d)

qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, [in particolare ad] una [pena] pecuniaria [o ad una misura equivalente], anche se può restringere la sua libertà personale;

e)

qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell’articolo 13;

f)

qualora, dopo essere stat[a] consegnat[a], la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. (…)

g)

qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4».

11

L’art. 27, n. 4, della decisione quadro è così formulato:

«La richiesta di assenso è presentata [all’]autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

(…)».

12

Ai sensi del suo art. 31, n. 1, la decisione quadro sostituisce le corrispondenti disposizioni di varie convenzioni applicabili in materia di estradizione tra gli Stati membri, segnatamente la Convenzione europea di estradizione, firmata il 13 dicembre 1957, la Convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, firmata il 10 marzo 1995 (GU C 78, pag. 2), e la Convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, firmata il 27 settembre 1996 (GU C 313, pag. 12; in prosieguo: la «convenzione del 1996»).

13

Dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che la Repubblica di Finlandia ha reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalità previste dall’art. 35, n. 3, lett. b), UE.

La normativa nazionale

14

Ai sensi dell’art. 1 del capo 50 del codice penale (rikoslaki), nel testo di cui alla legge n. 1304/1993, in vigore all’epoca dei fatti contemplati nell’atto di accusa, si rende colpevole di un reato connesso agli stupefacenti, in particolare, colui che introduce o tenta di introdurre illegalmente nel paese, trasporta, fa trasportare, vende, negozia, cede a terzi o in qualsiasi altro modo distribuisce o tenta di distribuire ovvero detiene o tenta di procurarsi sostanze stupefacenti.

15

A norma dell’art. 2 del detto capo 50 del codice penale, il reato connesso agli stupefacenti si definisce «grave» se, in particolare, riguarda una sostanza stupefacente particolarmente pericolosa oppure una grande quantità di sostanze stupefacenti e se il reato, considerato nel suo insieme, presenta un carattere grave. L’autore di un reato grave connesso agli stupefacenti è condannato ad una pena detentiva che va da un minimo di un anno ad un massimo di dieci anni.

16

La legge n. 1286/2003, disciplinante le procedure di consegna tra la Repubblica di Finlandia e gli altri Stati membri dell’Unione europea [rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettu laki (1286/2003)], è intesa alla trasposizione della decisione quadro. L’art. 14 di tale legge prevede che la richiesta di arresto e di consegna debba indicare la natura e la qualificazione giuridica del reato, in particolare quando si tratti di fatti per i quali non è richiesta la doppia incriminabilità, nonché contenere una descrizione delle circostanze nelle quali il reato è stato commesso, comprese le circostanze di tempo, di luogo e il grado di partecipazione al reato della persona della quale viene chiesta la consegna.

17

L’art. 58, n. 1, di tale legge stabilisce che la persona consegnata da uno Stato membro alla Repubblica di Finlandia non può essere incriminata, condannata o privata della libertà per un reato, commesso prima della sua consegna, diverso da quello per il quale essa è stata consegnata. Ai sensi del n. 2 del medesimo art. 58, tale divieto non si applica, in particolare, qualora il procedimento penale non comporti misure restrittive della libertà della persona consegnata oppure qualora lo Stato membro che ha effettuato la consegna conceda il suo assenso alla rimozione del divieto.

Causa principale e questioni pregiudiziali

18

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda il procedimento penale promosso nei confronti dei sigg. Leymann e Pustovarov, incriminati dalle autorità finlandesi per aver commesso un reato grave connesso agli stupefacenti. Gli interessati sono stati posti in regime detentivo, il sig. Leymann sulla base di una decisione contumaciale dello Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) in data 21 marzo 2006 ed il sig. Pustovarov in forza di una decisione contumaciale pronunciata dal medesimo giudice il 5 maggio 2006.

Quanto al sig. Leymann

19

Con mandato di arresto europeo in data 21 marzo 2006 il procuratore distrettuale di Helsinki ha chiesto all’autorità giudiziaria polacca l’arresto e la consegna, ai fini dell’esercizio di azioni penali, del sig. Leymann, sospettato di aver commesso un reato grave connesso al traffico di stupefacenti tra il 1° gennaio 2005 e il 21 marzo 2006. Secondo tale mandato di arresto, il sig. Leymann avrebbe introdotto illegalmente in Finlandia, con l’aiuto di complici, una grande quantità di anfetamine, sostanza considerata quale stupefacente particolarmente pericoloso, allo scopo di rivenderla.

20

Il 28 giugno 2006 l’autorità giudiziaria polacca ha deciso di consegnare il sig. Leymann alla Repubblica di Finlandia in ossequio alla richiesta formulata nel detto mandato di arresto.

21

Il 2 ottobre 2006 il procuratore distrettuale di Helsinki ha incriminato il sig. Leymann dinanzi allo Helsingin käräjäoikeus con l’accusa di reato grave connesso al traffico di stupefacenti perpetrato tra il 15 e il 26 febbraio 2006. L’atto di accusa affermava che il sig. Leymann, insieme al sig. Pustovarov e ad altre persone, aveva introdotto in Finlandia 26 kg di hashish a scopo di rivendita. Il sig. Leymann veniva presentato come un esecutore, mentre organizzatori del traffico sarebbero stati il sig. Pustovarov ed un’altra persona. La merce sarebbe stata portata nella Città di Kouvola (Finlandia) attraverso il porto di Hanko (Finlandia), a bordo di una particolare automobile, e sarebbe stata successivamente recuperata da un’altra persona.

22

Il procuratore distrettuale di Helsinki ha dichiarato di aver ricevuto, prima dell’inizio dell’esame del caso da parte dello Helsingin käräjäoikeus, un’informazione proveniente da un rappresentante della Repubblica di Polonia presso l’organo europeo per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria (Eurojust), secondo la quale non era necessario richiedere a tale Stato membro l’assenso ex art. 27, nn. 3, lett. g), e 4, della decisione quadro per perseguire il sig. Leymann per reato grave di traffico di stupefacenti consistente nell’introduzione di hashish, malgrado che la consegna fosse stata effettuata sulla base di un sospetto traffico di anfetamine.

23

Il 7 novembre 2006 lo Helsingin käräjäoikeus, dinanzi al quale non era stata sollevata alcuna obiezione in merito alla consegna o all’incriminazione degli imputati, ha dichiarato colpevoli i presunti autori del reato, tra i quali il sig. Leymann, ed ha condannato quest’ultimo ad una pena detentiva.

24

Il sig. Leymann ha appellato tale condanna dinanzi allo Helsingin hovioikeus (Corte di appello di Helsinki), sostenendo che egli non avrebbe dovuto essere perseguito per il reato grave connesso al traffico di stupefacenti (hashish) commesso tra il 15 ed il 26 febbraio 2006 dato che non era stato consegnato all’autorità giudiziaria finlandese per tale reato. Con decisione in data 16 agosto 2007 il detto giudice d’appello ha ritenuto che lo Helsingin käräjäoikeus avesse ottenuto — per il tramite del rappresentante polacco presso Eurojust — l’assenso dell’autorità giudiziaria polacca all’incriminazione del sig. Leymann per il reato sopra menzionato.

25

Il 30 novembre 2007 lo Helsingin hovioikeus ha emesso la sua decisione nel merito e il sig. Leymann è stato condannato ad una pena detentiva di tre anni e quattro mesi. Sebbene, secondo la decisione di rinvio, il sig. Leymann sia stato privato della sua libertà a partire dal momento in cui è stato arrestato nell’ambito della procedura di consegna, il difensore del predetto ha fatto presente, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, che il suo cliente beneficia della libertà condizionata dal febbraio 2008.

Quanto al sig. Pustovarov

26

Con mandato di arresto europeo datato 8 maggio 2006, il procuratore distrettuale di Helsinki ha chiesto all’autorità giudiziaria spagnola l’arresto e la consegna, ai fini dell’esercizio di azioni penali, del sig. Pustovarov, sospettato di aver commesso un reato grave connesso al traffico di stupefacenti tra il 19 ed il 25 febbraio 2006. Secondo tale mandato di arresto, il sig. Pustovarov avrebbe illegalmente introdotto in Finlandia, con l’aiuto di complici, una grande quantità di anfetamine, considerate quali stupefacenti particolarmente pericolosi, allo scopo di rivenderla. L’interessato veniva indicato come colui che aveva organizzato l’importazione e la rivendita. Il detto mandato d’arresto riguardava altresì due ulteriori reati gravi connessi al traffico di stupefacenti, consistenti nell’importazione di grandi quantitativi di hashish in vista della loro rivendita, commessi, l’uno, nel corso dei mesi di settembre ed ottobre 2005 e, l’altro, nel mese di novembre dello stesso anno.

27

Il 20 giugno 2006 l’autorità giudiziaria spagnola ha deciso di consegnare il sig. Pustovarov alla Repubblica di Finlandia sulla base della richiesta formulata nel mandato di arresto europeo dell’8 maggio 2006.

28

Il 2 ottobre 2006 il procuratore distrettuale di Helsinki ha incriminato il sig. Pustovarov dinanzi allo Helsingin käräjäoikeus per i fatti a lui ascrivibili, come descritti al punto 21 della presente sentenza.

29

Il 24 ottobre 2006, mentre era in corso l’esame del caso da parte di tale giudice, il procuratore suddetto ha emesso un nuovo mandato di arresto europeo, con il quale è stato chiesto all’autorità giudiziaria spagnola il suo assenso affinché il sig. Pustovarov potesse essere perseguito per un reato grave connesso al traffico di stupefacenti commesso tra il 19 e il 25 febbraio 2006, consistente nell’importazione, a scopo di rivendita, di un grande quantitativo di hashish, e non più di anfetamine come era stato indicato nel mandato di arresto iniziale.

30

Con sentenza in data 7 novembre 2006, intervenuta prima che fosse ottenuto l’assenso dell’autorità giudiziaria spagnola riguardo al secondo mandato di arresto, lo Helsingin käräjäoikeus ha condannato il sig. Pustovarov ad una pena detentiva per aver commesso, tra il 15 ed il 26 febbraio 2006, i fatti descritti nell’atto di accusa, qualificati come reato grave connesso al traffico di stupefacenti, nonché gli altri due reati gravi connessi al traffico di stupefacenti che gli erano stati contestati.

31

Il sig. Pustovarov ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi allo Helsingin hovioikeus, sostenendo che egli non avrebbe dovuto essere perseguito per il reato grave connesso al traffico di stupefacenti (hashish) commesso tra il 15 ed il 26 febbraio 2006, dato che non era stato consegnato all’autorità giudiziaria finlandese per tale reato.

32

L’11 luglio 2007 l’autorità giudiziaria spagnola ha dato il proprio assenso affinché il sig. Pustovarov potesse essere incriminato per i motivi specificati nel secondo mandato di arresto europeo.

33

Lo Helsingin hovioikeus ha ritenuto che l’assenso dell’autorità giudiziaria spagnola, pur essendo stato ottenuto dopo la sentenza dello Helsingin käräjäoikeus, consentisse ad esso giudice di appello di statuire sul reato grave connesso al traffico di stupefacenti commesso tra il 15 ed il 26 febbraio 2006 e imputato al sig. Pustovarov.

34

Il 30 novembre 2007 il sig. Pustovarov è stato giudicato dallo Helsingin hovioikeus per questo reato e per gli altri due reati che gli erano stati contestati ed è stato condannato ad una pena detentiva della durata complessiva di cinque anni e otto mesi.

Il ricorso dinanzi al giudice del rinvio

35

Il 28 maggio 2008 i sigg. Leymann e Pustovarov sono stati autorizzati a proporre un ricorso dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema) riguardante la questione se il principio di specialità, quale affermato nella normativa nazionale che ha trasposto l’art. 27, n. 2, della decisione quadro, osti a che essi vengano incriminati per il reato grave connesso al traffico di stupefacenti, nella fattispecie hashish, commesso tra il 15 e il 26 febbraio 2006.

Le questioni pregiudiziali

36

È sulla scorta di tali premesse che il Korkein oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Come debba essere interpretata l’espressione impiegata all’art. 27, n. 2, della decisione quadro “reati (…) diversi da quello per cui [la persona] è stata consegnata”, detto più esattamente quali criteri siano decisivi per valutare se la descrizione del reato alla base dell’incriminazione si discosti dalla descrizione del reato alla base della consegna di modo che occorra considerare che si tratta di un “reat[o] divers[o]” ai sensi dell’art. 27, n. 2, l’incriminazione del quale presuppone l’assenso ex art. 27, nn. 3, lett. g), e 4.

2)

Se l’art. 27, n. 2, della decisione quadro vada interpretato nel senso che la procedura di assenso di cui ai nn. 3, lett. g), e 4 del medesimo art. 27 diviene applicabile in una situazione in cui tanto il mandato di arresto quanto l’atto di accusa definitivo erano fondati su un reato grave connesso agli stupefacenti, ma successivamente sia stata modificata la descrizione dei fatti contestati di modo che l’incriminazione riguardava una sostanza stupefacente di tipo diverso da quello menzionato nel mandato di arresto.

3)

Come debba interpretarsi l’art. 27, n. 2, della decisione quadro là dove prescrive che la persona consegnata non può essere sottoposta ad un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per un altro reato, in particolare tenendo conto della procedura di assenso di cui al n. 4 del medesimo articolo e prendendo in considerazione il disposto del n. 3, lett. c), di quest’ultimo, a norma del quale la regola della specialità non viene applicata quando il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell’accusato.

a)

Se, nei casi per i quali è prevista la procedura di assenso, le dette disposizioni vadano interpretate nel senso che non ostano all’incriminazione per il reato in questione, né al procedimento penale o alla pronuncia di una sentenza prima che sia stato ottenuto l’assenso, a condizione che l’indiziato non sia, in quanto sospettato del reato in questione, assoggettato a misure privative o restrittive della libertà.

b)

Quale rilevanza abbia il fatto che un procedimento penale implicante una restrizione della libertà riguardi più reati, uno dei quali assoggettato a procedura di assenso. Se in tal caso le summenzionate disposizioni debbano interpretarsi nel senso che non ostano all’incriminazione per il reato che presuppone la procedura di assenso, né al procedimento penale o alla pronuncia di una sentenza ancor prima che sia stato ottenuto l’assenso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’indiziato sia stato sottoposto nell’ambito del procedimento penale ad una misura restrittiva della libertà personale, quando tale restrizione era legalmente giustificata in virtù di altri capi d’imputazione».

Sul procedimento di urgenza

37

Con lettera del 5 settembre 2008, depositata nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, il Korkein oikeus ha chiesto che il rinvio pregiudiziale venga trattato con il procedimento di urgenza previsto dall’art. 104 ter del regolamento di procedura.

38

Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda facendo valere che il sig. Pustovarov sconta attualmente una pena detentiva per vari reati, tra cui quello relativo all’illecita importazione di 26 kg di hashish, oggetto del procedimento all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale. L’interessato dovrà essere ammesso alla libertà condizionata il 18 marzo 2009. Il detto giudice afferma che, se l’accusa relativa al reato suddetto venisse respinta, la durata della pena inflitta al sig. Pustovarov sarebbe ridotta e la sua liberazione interverrebbe in un momento anticipato.

39

Su proposta del giudice relatore, la Terza Sezione della Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso di accogliere la domanda del giudice nazionale intesa alla trattazione del rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali

40

In via preliminare va ricordato che, come risulta dal punto 13 della presente sentenza, la Corte è, nella fattispecie, competente a statuire sull’interpretazione della decisione quadro a norma dell’art. 35 UE.

Sulla prima questione

41

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano i criteri pertinenti che consentono di stabilire se la persona consegnata viene perseguita per un «reato diverso» da quello che ha determinato la sua consegna, ai sensi dell’art. 27, n. 2, della decisione quadro, rendendosi così necessario lo svolgimento della procedura di assenso prevista dal medesimo articolo ai nn. 3, lett. g), e 4.

42

Risulta dall’art. 1, nn. 1 e 2, nonché dai ‘considerando’ quinto, sesto, settimo ed undicesimo della decisione quadro che questa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento. La decisione quadro mira in particolare a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria (v. sentenza 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I-3633, punto 28).

43

L’art. 27, n. 2, della decisione quadro enuncia la regola della specialità, secondo cui una persona della quale è stata disposta la consegna non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale misura.

44

Tale regola è connessa alla sovranità dello Stato membro di esecuzione e conferisce alla persona ricercata il diritto di essere incriminata, condannata o privata della libertà unicamente per il reato che ha determinato la sua consegna.

45

Gli Stati membri possono rinunciare all’applicazione della regola della specialità, a norma dell’art. 27, n. 1, della decisione quadro. Tale regola conosce peraltro varie eccezioni previste dal n. 3 del medesimo articolo 27.

46

Per valutare la portata dell’art. 27, n. 2, della decisione quadro e, più in particolare, dell’espressione «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, è importante tener conto della finalità perseguita da tale decisione.

47

A questo proposito, occorre ricordare come il quinto ‘considerando’ della decisione quadro sottolinei che l’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie.

48

Questo stesso ‘considerando’ aggiunge che le classiche relazioni di cooperazione tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive.

49

Il sesto ‘considerando’ della decisione quadro afferma che il mandato di arresto europeo costituisce la prima concretizzazione, nel settore del diritto penale, del principio del riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria.

50

A mente del decimo ‘considerando’ della decisione quadro, la messa in atto del meccanismo del mandato di arresto europeo richiede un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri.

51

Il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia generale della decisione quadro, implica anche, a norma dell’art. 1, n. 2, di quest’ultima, che gli Stati membri sono in linea di principio tenuti a dar corso ad un mandato di arresto europeo. Infatti, tali Stati debbono ovvero possono rifiutare l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi elencati agli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro.

52

Per decidere in merito alla consegna della persona ricercata ai fini dell’esercizio di azioni penali per un reato definito dalla legge nazionale applicabile nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, fondandosi sulle disposizioni dell’art. 2 della decisione quadro, esamina la descrizione del reato contenuta nel mandato di arresto europeo. Tale descrizione deve recare, conformemente al formulario riportato nell’allegato della decisione quadro, le informazioni indicate all’art. 8 di quest’ultima, vale a dire, in particolare, la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze della sua commissione, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata al reato stesso, nonché la pena minima e quella massima per questo stabilite.

53

Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni, la richiesta di consegna è fondata sulle informazioni che illustrano lo stato delle investigazioni al momento dell’emissione del mandato di arresto europeo. È dunque possibile che, nel corso del procedimento, i fatti constatati non corrispondano più sotto tutti gli aspetti a quelli che erano stati inizialmente descritti. Gli elementi raccolti possono portare a precisare, e persino a modificare, gli elementi costitutivi del reato che avevano inizialmente giustificato l’emissione del mandato di arresto europeo.

54

I termini «sottoposta a un procedimento penale», «condannata» o «privata della libertà» contenuti nell’art. 27, n. 2, della decisione quadro indicano che la nozione di «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna deve essere valutata tenendo conto delle diverse fasi del procedimento e alla luce di ciascun atto procedurale idoneo a modificare la qualificazione giuridica del reato.

55

Per valutare, in vista della necessità di un assenso, se un atto procedurale conduca ad un «reato diverso» da quello che figura nel mandato di arresto europeo occorre confrontare la descrizione del reato contenuta in tale mandato con quella riportata nell’atto procedurale successivo.

56

Esigere l’assenso dello Stato membro di esecuzione per qualsiasi mutamento nella descrizione dei fatti andrebbe al di là delle implicazioni della regola della specialità e pregiudicherebbe l’obiettivo perseguito, enunciato nella decisione quadro, di accelerare e semplificare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

57

Per stabilire se si tratti o no di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest’ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell’atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l’insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della decisione quadro.

58

Spetta al giudice nazionale competente verificare, alla luce dei criteri menzionati al punto precedente della presente sentenza, se il reato descritto nell’atto di accusa costituisca un reato diverso da quello descritto nei mandati di arresto emessi nei confronti dei sigg. Leymann e Pustovarov.

59

Occorre di conseguenza risolvere la prima questione dichiarando che, per stabilire se il reato considerato sia o no un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell’art. 27, n. 2, della decisione quadro, tale da imporre lo svolgimento della procedura di assenso contemplata dall’art. 27, nn. 3, lett. g), e 4, della medesima decisione, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest’ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell’atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l’insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della decisione quadro.

Sulla seconda questione

60

Con il suo secondo quesito il giudice del rinvio chiede in sostanza se un mutamento nella descrizione del reato, riguardante unicamente la categoria di stupefacenti in questione, senza che venga modificata la qualificazione giuridica del reato stesso, sia idoneo a configurare un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell’art. 27, n. 2, della decisione quadro, e a rendere necessario il ricorso alla procedura di assenso contemplata dall’art. 27, nn. 3, lett. g), e 4, della medesima decisione.

61

Nella causa principale, l’atto di accusa riguarda un’importazione di hashish, mentre i mandati di arresto si riferiscono ad un’importazione di anfetamine.

62

Tuttavia, si tratta sempre di un reato punito con una pena detentiva massima di almeno tre anni e rientrante nella voce «traffico illecito di stupefacenti» contemplata all’art. 2, n. 2, della decisione quadro.

63

Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, un mutamento nella descrizione del reato, riguardante la categoria di stupefacenti implicata, non è idoneo, di per sé, a concretizzare un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell’art. 27, n. 2, della decisione quadro.

Sulla terza questione

64

Con il suo terzo quesito il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretata l’eccezione alla regola della specialità stabilita all’art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro, tenuto conto della procedura di assenso contemplata dall’art. 27, n. 4, della medesima decisione. Esso chiede in particolare se tali disposizioni consentano di incriminare e di condannare una persona per un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, per il quale è richiesto l’assenso dello Stato membro di esecuzione, prima di aver ricevuto tale assenso, a condizione che l’interessato non sia assoggettato a misure restrittive della libertà personale. Il giudice nazionale chiede inoltre se il fatto che l’interessato sia comunque detenuto per altri capi di imputazione che giustificano legalmente la sua detenzione influisca sulla possibilità di incriminare e condannare costui per tale «reato diverso».

65

In via preliminare occorre precisare che la terza questione si pone soltanto se le autorità giudiziarie competenti sono chiamate a conoscere di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, dal momento che, per definizione, le eccezioni alla regola della specialità si applicano unicamente in tale ipotesi.

66

Per stabilire la portata dell’art. 27, n. 3, della decisione quadro, occorre interpretare tale disposizione tenendo conto dell’oggetto, dell’economia generale e della finalità della decisione stessa.

67

Le eccezioni previste dall’art. 27, nn. 1 e 3, lett. a)-g), della decisione quadro riprendono quelle contemplate nelle convenzioni di estradizione precedenti, segnatamente quelle menzionate nella convenzione del 1996. Le eccezioni indicate nel detto art. 27, n. 3, lett. b)-d), corrispondono a quelle previste dall’art. 10, n. 1, lett. a)-c), di tale convenzione.

68

Le suddette eccezioni esprimono motivazioni di varia natura. Le eccezioni stabilite dall’art. 27, nn. 1 e 3, lett. e)-g), della decisione quadro sono fondate sull’assenso degli Stati membri interessati o su quello delle autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione oppure sull’assenso della persona interessata dal mandato di arresto europeo. Le eccezioni previste all’art. 27, n. 3, lett. b) e d), riguardano le pene o le misure applicabili. L’eccezione prevista all’art. 27, n. 3, lett. c), ha attinenza con il procedimento penale.

69

Le eccezioni fondate sull’assenso si applicano indipendentemente dalla procedura seguita e dalla natura della pena irrogabile.

70

Le eccezioni stabilite dall’art. 27, n. 3, lett. b)-d), della decisione quadro comportano altresì regimi differenziati. Infatti, l’eccezione di cui alla lettera b) di detta disposizione riguarda le situazioni in cui il reato non è punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. L’eccezione di cui alla lettera c) del medesimo art. 27, n. 3, concerne le situazioni nelle quali il procedimento penale, in base alla legge o alla valutazione dell’autorità giudiziaria, non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell’interessato. La successiva lettera d) si riferisce a situazioni nelle quali la persona è passibile di una pena o di una misura non privative della libertà, anche se tale pena o misura possono restringere la sua libertà individuale. Ricadono in quest’ultima ipotesi i casi nei quali sono applicabili sanzioni pecuniarie — segnatamente delle ammende — oppure misure quali l’obbligo di lavoro socialmente utile, od anche ingiunzioni di fare o di non fare, tra le quali, ad esempio, il divieto di frequentare taluni luoghi o l’obbligo di non lasciare lo Stato membro in questione.

71

Qualora il procedimento si sia concluso con l’affermazione dell’esistenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, tale reato non può essere perseguito senza che sia stato ottenuto l’assenso, salvo che risultino applicabili le eccezioni previste dall’art. 27, n. 3, lett. a)-f), della decisione quadro.

72

L’eccezione prevista dall’art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro riguarda una situazione nella quale il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale.

73

Ne consegue che, nell’ambito di tale eccezione, una persona può essere incriminata e condannata per un «reato diverso» da quello che ha determinato la sua consegna, per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, senza che sia necessario ricorrere alla procedura di assenso, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante il procedimento penale. Se tuttavia, all’esito della fase di giudizio, la detta persona viene condannata a una pena o a una misura restrittive della libertà, è richiesto l’assenso perché tale pena possa essere eseguita.

74

Tale interpretazione ricorda peraltro le disposizioni dell’art. 10, n. 1, lett. b), della convenzione del 1996, così come risulta dalla relazione esplicativa riguardante tale convenzione, approvata dal Consiglio il 26 maggio 1997 (GU 1997, C 191, pag. 13). A tenore di tale relazione, lo Stato membro richiedente può avviare o proseguire l’azione penale, ovvero giudicare una persona, per fatti diversi da quelli che hanno determinato l’estradizione, anche se il reato è sanzionabile con una pena restrittiva della libertà personale, sempreché la libertà dell’interessato non sia ristretta né durante i procedimenti né in conseguenza di questi. Pertanto, secondo tale relazione, se la persona è condannata a una pena o ad una misura privativa della libertà, tale condanna non può essere eseguita, a meno che lo Stato membro richiedente non ottenga l’assenso di tale persona ovvero quello dello Stato membro richiesto.

75

L’art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro non osta tuttavia a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che venga ottenuto l’assenso, qualora tale restrizione sia legalmente giustificata da altri capi d’imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo.

76

Occorre dunque risolvere la terza questione dichiarando che l’eccezione prevista dall’art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, l’assenso deve essere richiesto, a norma dell’art. 27, n. 4, della medesima decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena od una misura privative della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l’assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell’azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l’eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l’assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d’imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo.

Sulle spese

77

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

Per stabilire se il reato considerato sia o no un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell’art. 27, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, tale da imporre lo svolgimento della procedura di assenso contemplata dall’art. 27, nn. 3, lett. g), e 4, della medesima decisione, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest’ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell’atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l’insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro.

 

2)

In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, un mutamento nella descrizione del reato, riguardante la categoria di stupefacenti implicata, non è idoneo, di per sé, a concretizzare un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell’art. 27, n. 2, della decisione quadro 2002/584.

 

3)

L’eccezione prevista dall’art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, l’assenso deve essere richiesto, a norma dell’art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l’assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell’azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l’eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l’assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d’imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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