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Document 62008CA0522

    Causa C-522/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Comunicazioni elettroniche — Servizi di telecomunicazione — Direttiva 2002/21/CE — Direttiva 2002/22/CE — Subordinazione della conclusione di un contratto di prestazione di servizi alla conclusione di un contratto relativo alla fornitura di altri servizi — Divieto — Internet a banda larga)

    GU C 113 del 1.5.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/12


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    (Causa C-522/08) (1)

    (Comunicazioni elettroniche - Servizi di telecomunicazione - Direttiva 2002/21/CE - Direttiva 2002/22/CE - Subordinazione della conclusione di un contratto di prestazione di servizi alla conclusione di un contratto relativo alla fornitura di altri servizi - Divieto - Internet a banda larga)

    2010/C 113/16

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti

    Ricorrente: Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie

    Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 95 CE nonché del tredicesimo «considerando» e degli artt. 5 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7), delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21), del primo e del ventottesimo «considerando», dell’art. 1, n. 3, e degli artt. 3, 7, 8, 14, 15, 16 e 19, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33), nonché del ventiseiesimo «considerando» e degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Legislazione nazionale che vieta a qualsiasi fornitore di servizi di telecomunicazione di subordinare la conclusione di un contratto di prestazione di servizi all’acquisto di un altro servizio — Subordinazione della conclusione di un contratto di accesso ad Internet a banda larga alla conclusione di un contratto di telefonia

    Dispositivo

    Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, quale l’art. 57, n. 1, punto 1, della legge sulle telecomunicazioni (ustawa — Prawo telekomunikacyjne) 16 luglio 2004, nella sua versione applicabile ai fatti della causa principale, che vieta di subordinare la conclusione di un contratto di fornitura di servizi alla conclusione, da parte dell’utente finale, di un contratto relativo alla fornitura di altri servizi.

    Tuttavia la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieti qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.


    (1)  GU C 69 del 21.3.2009.


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