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Document 62008CA0351

    Causa C-351/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Christian Grimme/Deutsche Angestellen-Krankenkasse (Libera circolazione delle persone — Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale della stessa società — Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca — Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco)

    GU C 11 del 16.1.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 11/4


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Christian Grimme/Deutsche Angestellen-Krankenkasse

    (Causa C-351/08) (1)

    (Libera circolazione delle persone - Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale della stessa società - Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca - Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco)

    2010/C 11/05

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundessozialgericht

    Parti

    Ricorrente: Christian Grimme

    Convenuta: Deutsche Angestellen-Krankenkasse

    Con l’intervento di: Deutsche Rentenversicherung Bund, Bundesagentur für Arbeit, BGl Bertil Grimme AG Insurance Brokers

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgericht — Interpretazione degli artt. 1, 5, 7 e 16 dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone, nonché degli artt. 12, 17, 18 e 19 dell’allegato I a tale Accordo (GU L 114, pag. 6) — Normativa nazionale che obbliga un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, che dirige in Germania una filiale della stessa società, ad iscriversi all’assicurazione pensionistica tedesca, mentre esonera da tale obbligo i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco

    Dispositivo

    Le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, sottoscritto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e, in particolare, i suoi artt. 1, 5, 7 e 16 nonché gli artt. 12 e 17-19 del suo allegato I non ostano a una normativa di uno Stato membro che esige che una persona, avente la nazionalità di tale Stato e occupata sul territorio di quest’ultimo, si iscriva al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria di tale Stato membro, nonostante il fatto che tale persona sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, mentre i membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni di diritto di tale stesso Stato membro non sono obbligati a iscriversi al medesimo regime assicurativo.


    (1)  GU C 272 del 25.10.2008.


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