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Document 62008CA0192

    Causa C-192/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — TeliaSonera Finland Oyj/iMEZ Ab (Settore delle telecomunicazioni — Comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/19/CE — Art. 4, n. 1 — Reti e servizi — Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni — Obbligo di negoziare in buona fede — Nozione di operatore di reti pubbliche di comunicazioni — Artt. 5 e 8 — Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione — Impresa che non detiene un significativo potere di mercato)

    GU C 11 del 16.1.2010, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 11/3


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — TeliaSonera Finland Oyj/iMEZ Ab

    (Causa C-192/08) (1)

    (Settore delle telecomunicazioni - Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/19/CE - Art. 4, n. 1 - Reti e servizi - Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni - Obbligo di negoziare in buona fede - Nozione di “operatore di reti pubbliche di comunicazioni” - Artt. 5 e 8 - Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Impresa che non detiene un significativo potere di mercato)

    2010/C 11/04

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Korkein hallinto-oikeus

    Parti

    Ricorrente: TeliaSonera Finland Oyj

    Con l’intervento di: iMEZ Ab

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 4, n. 1, 5 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7) — Legislazione nazionale che obbliga qualsiasi impresa di telecomunicazioni a negoziare un’interconnessione con altre imprese di telecomunicazioni — Portata dell’obbligo di negoziazione e requisiti che possono essere imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione

    Dispositivo

    1)

    L’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), letto in combinato disposto con i «considerando» quinto, sesto, ottavo e diciannovesimo nonché con gli artt. 5-8 di tale direttiva, osta a una normativa nazionale come la legge 23 maggio 2003 sul mercato delle comunicazioni (Viestintämarkkinalaki) per la parte in cui quest’ultima non limita la possibilità di invocare l’obbligo di negoziazione in materia di interconnessione di reti ai soli operatori di reti pubbliche di comunicazioni. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, tenuto conto dello status e della natura degli operatori di cui alla causa principale, questi ultimi possano essere designati quali operatori di reti pubbliche di comunicazioni.

    2)

    Un’autorità nazionale di regolamentazione può considerare che l’obbligo di negoziare un’interconnessione è stato violato quando un’impresa non detentrice di un significativo potere di mercato propone l’interconnessione ad un’altra impresa a condizioni unilaterali idonee ad ostacolare lo sviluppo di un mercato al dettaglio concorrenziale, qualora tali condizioni impediscano ai clienti della seconda impresa di fruire dei servizi di quest’ultima.

    3)

    Un’autorità nazionale di regolamentazione può ingiungere ad un’impresa non detentrice di un significativo potere di mercato, ma che controlla l’accesso agli utenti finali, di negoziare in buona fede con un’altra impresa sia l’interconnessione delle due reti interessate se chi richiede un accesso siffatto debba essere designato quale operatore di reti pubbliche di comunicazioni, sia l’interoperabilità dei servizi di SMS e MMS se tale richiedente non rientri in tale designazione.


    (1)  GU C 197 del 2.8.2008.


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