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Document 62007TN0491

Causa T-491/07: Ricorso proposto il 27 dicembre 2007 — Groupement des Cartes Bancaires CB/Commissione

GU C 64 del 8.3.2008, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/46


Ricorso proposto il 27 dicembre 2007 — Groupement des Cartes Bancaires CB/Commissione

(Causa T-491/07)

(2008/C 64/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupement des Cartes Bancaires (CB) GIE (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Georges, J. Ruiz Calzado, É. Barbier de La Serre)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il gruppo di interesse economico ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 17 ottobre 2007, C(2007) 5060 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/D1/38606 — GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES «CB»), in merito a misure tariffarie di adesione al gruppo suddetto applicabili ai nuovi membri, nonché al meccanismo cosiddetto «risveglio dei dormienti» applicabile ai membri del gruppo che successivamente alla loro adesione non hanno sviluppato attività significative relativamente alle carte bancarie.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce sei motivi.

Il primo motivo riguarda la violazione dell'art. 81 CE e del principio di parità di trattamento nonché il difetto di motivazione a causa dei presunti vizi nel metodo di analisi delle misure e dei mercati adottato dalla Commissione, in quanto questa non avrebbe tenuto conto di una visione globale, dell'insieme dei dati pertinenti e del contesto concreto in cui le misure notificate sono state adottate e producono i loro effetti.

In secondo luogo, la parte ricorrente deduce un motivo relativo alla violazione dell'art. 81, n. 1, CE, a causa degli errori di diritto, di fatto e di valutazione che la Commissione avrebbe commesso nell'esaminare la finalità delle misure notificatele. Il gruppo ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato l'obbligo di esaminare la finalità di una decisione di un'associazione di imprese e non abbia dimostrato il carattere anticoncorrenziale di tale finalità.

Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l'art. 81, n. 1, CE anche in ragione degli errori di diritto, di fatto e di valutazione che la Commissione avrebbe commesso nell'esaminare gli effetti delle misure notificatele.

Con il quarto motivo il ricorrente sostiene, in via subordinata, che la Commissione ha violato l'art. 81, n. 3, CE nell'esaminare l'applicabilità delle quattro condizioni richieste per beneficiare di un'esenzione.

Il quinto motivo dedotto dal ricorrente riguarda la violazione del principio di buona amministrazione derivante dalle presunte omissioni e contraddizioni contenute nella decisione impugnata e dagli snaturamenti apportati in tale decisione agli argomenti addotti dal ricorrente medesimo.

L'ultimo motivo si riferisce alla violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto.


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