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Document 62007TN0288

    Causa T-288/07: Ricorso proposto il 30 luglio 2007 — Alcan France/Commissione

    GU C 235 del 6.10.2007, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 235/17


    Ricorso proposto il 30 luglio 2007 — Alcan France/Commissione

    (Causa T-288/07)

    (2007/C 235/31)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Alcan France SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Thill-Tayara)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare la nullità della decisione impugnata della Commissione e che la misura di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato o, in via subordinata, dichiarare che la violazione del principio del legittimo affidamento e del termine ragionevole osta al recupero dell'aiuto;

    annullare l'art. 1 della decisione impugnata che qualifica come aiuto di Stato la misura contestata;

    annullare gli artt. 2 e 3 della decisione impugnata che qualificano come aiuto incompatibile la misura contestata;

    annullare gli artt. da 4 a 6 della decisione impugnata che ordinano la restituzione dell'aiuto;

    condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente i costi e le spese derivanti dalla decisione impugnata.

    Motivi e principali argomenti

    Con decisione 30 giugno 1997, adottata su proposta della Commissione e conformemente alla procedura prevista dalla direttiva 92/81/CEE (1), il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le riduzioni delle aliquote d'accisa o le esenzioni dall'accisa esistenti. Con quattro decisioni successive, il Consiglio ha prorogato tale autorizzazione, stabilendo il termine dell'ultimo periodo di autorizzazione al 31 dicembre 2006. La Francia è stata autorizzata ad applicare le riduzioni o esenzioni in parola sugli oli combustibili pesanti utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne.

    Con lettera del 30 dicembre 2001, la Commissione ha notificato alla Francia la sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, del Trattato CE relativamente all'esenzione dall'accisa degli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne (2). A seguito di tale procedimento, il 7 dicembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2006/323/CE, in cui si dichiara che le esenzioni dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione, rispettivamente, la Francia, l'Irlanda e l'Italia, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE parzialmente incompatibili con il mercato comune ed in cui si ordina agli Stati membri interessati di provvedere a recuperare gli aiuti di cui trattasi (3).

    La Commissione ha deciso di estendere il procedimento di esame formale all'esenzione dall'accisa per gli oli minerali pesanti utilizzati per la produzione di allumina relativamente al periodo a partire dal 1o gennaio 2004. Il 7 febbraio 2007 essa ha adottato la decisione C(2007) 286 def., relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l'Irlanda e l'Italia (aiuti di Stato nn. C 78-79-80/2001). Tale decisione è quella impugnata nell'ambito del presente ricorso.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in via preliminare, la nullità della decisione per vizio di forma, poiché non sarebbe stato intimato alla Francia di presentare le sue osservazioni ai sensi dell'art. 88 CE, dal momento che, a suo parere, il secondo procedimento per il periodo successivo al 2004 sarebbe stato avviato senza tenere conto dei «considerando» della decisione 7 dicembre 2005.

    Sul merito, la ricorrente deduce due motivi di annullamento

    Con il suo primo motivo, essa fa valere che la Commissione avrebbe concluso nel senso dell'esistenza di un aiuto di Stato in violazione degli artt. 87 CE e 88 CE sia nella fase della qualificazione dell'aiuto sia nella verifica della compatibilità. Inoltre, nell'ambito di tale motivo, la ricorrente afferma la violazione da parte della Commissione dell'art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999 (4), nonché la commissione di errori nell'applicazione del criterio della selettività dell'aiuto. Essa fa altresì valere che la motivazione della decisione impugnata sarebbe contraddittoria ed insufficiente in violazione dell'art. 253 CE. La ricorrente, inoltre, sostiene che il fondamento normativo sul quale si è basata la Commissione per affermare l'incompatibilità dell'aiuto sarebbe errato, poiché, secondo la ricorrente, non sarebbero presenti le condizioni di applicabilità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (5).

    Con il secondo motivo, dedotto in subordine, la ricorrente asserisce che il recupero dell'aiuto ordinato dalla Commissione violerebbe i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto.


    (1)  Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali.

    (2)  Pubblicata nella GU C 30 del 2.2.2002.

    (3)  Decisione della Commissione 7 dicembre 2005, notificata con il numero C(2005) 4436 def., aiuti di Stato n. C 78-79-80/2001, GU 2006 L 119, pag. 12.

    (4)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.

    (5)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.


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