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Document 62007TN0194
Case T-194/07: Action brought on 4 June 2007 — Czech Republic v Commission
Causa T-194/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Repubblica ceca/Commissione
Causa T-194/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Repubblica ceca/Commissione
GU C 199 del 25.8.2007, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 199/38 |
Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Repubblica ceca/Commissione
(Causa T-194/07)
(2007/C 199/74)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (Rappresentante: T. Boček, agente del governo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione impugnata e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1294 def., relativa al piano nazionale di assegnazione per la ripartizione delle quote di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica ceca in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE (1). Ai sensi della decisione controversa taluni aspetti del piano nazionale di assegnazione della Repubblica ceca non sono conformi all'allegato III della direttiva 2003/87/CE.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce la violazione da parte della Commissione dell'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto la decisione impugnata non è stata emanata nel termine previsto dall'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE.
Oltre a ciò la ricorrente sostiene che la Commissione ha ecceduto la sua competenza, violando in tal modo l'art. 9, n. 3 in combinato disposto con gli artt. 9, n. 1 e 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE, in quanto nella decisione impugnata la Commissione ha applicato il suo metodo di determinazione del quantitativo massimo di emissioni e in base a ciò ha stabilito obbligatoriamente de facto il quantitativo totale di emissioni che la Repubblica ceca può ripartire.
Anche nell'ipotesi in cui la Commissione potesse utilizzare un metodo proprio nel determinare la conformità del piano nazionale di assegnazione con le prescrizioni della direttiva 2003/87/CE, essa ha violato dell'art. 9, n. 3, della direttiva considerata, in quanto ha utilizzato un metodo che non è trasparente e oggettivo, e il calcolo delle quote di emissione che ne risulta non risponde ai criteri fissati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE.
Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, non avendo motivato a sufficienza la sua decisione.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio GU L 275, pag. 32).