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Document 62007TA0348

    Causa T-348/07: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Al-Aqsa/Consiglio [ «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 — Ricorso di annullamento — Adeguamento delle conclusioni — Sindacato giurisdizionale — Condizioni di attuazione di una misura dell’Unione di congelamento dei capitali» ]

    GU C 288 del 23.10.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 288/32


    Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Al-Aqsa/Consiglio

    (Causa T-348/07) (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 - Ricorso di annullamento - Adeguamento delle conclusioni - Sindacato giurisdizionale - Condizioni di attuazione di una misura dell’Unione di congelamento dei capitali)

    (2010/C 288/61)

    Lingua processuale: l’olandese

    Parti

    Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. Pauw, G. Pulles A.M. van Eik e M. Uiterwaal)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, G.-J. Van Hegelsom e B. Driessen, agenti)

    Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, M. de Mol e Y. de Vries, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel e S. Boelaert, agenti)

    Oggetto

    Inizialmente in sostanza, una domanda d’annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nei limiti in cui essa riguarda la ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    La decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445, la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868, la decisione del Consiglio 26 gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583, ed il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 sono annullati nei limiti in cui tali atti riguardano la Stichting Al-Aqsa.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dalla Stichting Al-Aqsa.

    4)

    Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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