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Document 62007TA0348
Case T-348/07: Judgment of the General Court of 9 September 2010 — Al-Aqsa v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against certain persons and entities with a view to combating terrorism — Freezing of funds — Common Position 2001/931/CFSP and Regulation (EC) No 2580/2001 — Action for annulment — Adaptation of heads of claim — Judicial review — Conditions for implementation of a European Union measure freezing funds)
Causa T-348/07: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Al-Aqsa/Consiglio [ «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 — Ricorso di annullamento — Adeguamento delle conclusioni — Sindacato giurisdizionale — Condizioni di attuazione di una misura dell’Unione di congelamento dei capitali» ]
Causa T-348/07: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Al-Aqsa/Consiglio [ «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 — Ricorso di annullamento — Adeguamento delle conclusioni — Sindacato giurisdizionale — Condizioni di attuazione di una misura dell’Unione di congelamento dei capitali» ]
GU C 288 del 23.10.2010, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/32 |
Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Al-Aqsa/Consiglio
(Causa T-348/07) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 - Ricorso di annullamento - Adeguamento delle conclusioni - Sindacato giurisdizionale - Condizioni di attuazione di una misura dell’Unione di congelamento dei capitali)
(2010/C 288/61)
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. Pauw, G. Pulles A.M. van Eik e M. Uiterwaal)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, G.-J. Van Hegelsom e B. Driessen, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, M. de Mol e Y. de Vries, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel e S. Boelaert, agenti)
Oggetto
Inizialmente in sostanza, una domanda d’annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nei limiti in cui essa riguarda la ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445, la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868, la decisione del Consiglio 26 gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583, ed il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 sono annullati nei limiti in cui tali atti riguardano la Stichting Al-Aqsa. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dalla Stichting Al-Aqsa. |
4) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |