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Document 62007FN0122

Causa F-122/07: Ricorso presentato il 25 ottobre 2007 — Marcuccio/Commissione

GU C 64 del 8.3.2008, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/65


Ricorso presentato il 25 ottobre 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-122/07)

(2008/C 64/108)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la nota datata 30 novembre 2006, prot. RELEX.K.4 D(2006)522434;

annullare la nota datata 15 febbraio 2007, prot. D(2007) 502458;

annullare la decisione di chiusura dell'indagine inerente all'evento del 6 settembre 2001 allorché il ricorrente chiese l'assistenza del servizio di sicurezza della delegazione della Commissione europea in Angola per la sostituzione di un pneumatico della propria autovettura;

annullare la decisione comunque formatasi di rigetto da parte della convenuta della domanda datata 1o settembre 2006, inoltrata dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina;

annullare, per quanto necessario, la nota datata 16 luglio 2007 prot. ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072;

annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo datato 26 marzo 2007 inoltrato dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina;

condannare la convenuta ad effettuare un'inchiesta al fine di accertare gli eventi del 5 maggio 2003, allorché il capo pro tempore dell'amministrazione della delegazione della CE in Angola condusse l'autovettura del ricorrente dal cortile esterno dell'alloggio di questi fino ad un luogo distante circa quattro chilometri, gli eventi del 6 settembre 2001, e l'esistenza di una qualsivoglia relazione tra gli eventi, nonché a comunicare senza indugio al ricorrente i risultati dell'inchiesta, ad esporre in vari locali idonei e visibili avvisi contenenti per estratto le conclusioni dell'inchiesta e a garantire l'accesso a dette conclusioni; ovvero, in subordine, condannare la convenuta a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla decisione di rigetto della domanda datata 1o settembre 2006 già irreversibilmente prodottisi, la somma di EUR 100 000 ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa e, riguardo i danni che si produrranno successivamente alla data odierna, la somma di EUR 20 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui, effettuata l'inchiesta, saranno date comunicazione al ricorrente nonché adeguata pubblicità delle conclusioni;

condannare la convenuta a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni già irreversibilmente prodottisi derivanti dal rifiuto di inviargli la traduzione in italiano della nota datata 30 novembre 2006, la somma di EUR 20 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa; nonché, riguardo i danni che si produrranno successivamente alla data odierna, la somma di EUR 2 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui saranno adottate tutte le misure di esecuzione dell'annullamento del diniego;

condannare la convenuta a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, già prodottisi nonché suscettibili di prodursi nel futuro, derivanti dalla decisione di chiusura dell'indagine per quanto concerne i danni già irreversibilmente prodottisi, la somma di EUR 20 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa da corrispondersi immediatamente dopo la sentenza nella causa de qua; riguardo ai danni che si produrranno successivamente alla data odierna, la somma di EUR 25, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui la convenuta adotterà tutte le misure di esecuzione dell'emanando annullamento della decisione di chiusura dell'indagine;

accertare l'illiceità del fatto che al ricorrente, quantomeno fino alla data in cui questi ricevette la nota datata 30 novembre 2006, non fu data alcuna comunicazione della decisione di chiusura dell'indagine;

dichiarare l'illiceità dell'omessa comunicazione di chiusura dell'indagine;

condannare la convenuta, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'omessa comunicazione di chiusura dell'indagine, a versare al ricorrente la somma di EUR 50 000 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso: 1) carenza assoluta di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, irragionevolezza, confusione pretestuosità e assenza ovvero inadeguatezza di istruttoria; 2) violazione di legge avente carattere grave, palese e manifesto; 3) violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.


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