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Document 62007CN0561
Case C-561/07: Action brought on 18 December 2007 — Commission of the European Communities v Italian Republic
Causa C-561/07: Ricorso presentato il 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
Causa C-561/07: Ricorso presentato il 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
GU C 64 del 8.3.2008, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 64/21 |
Ricorso presentato il 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-561/07)
(2008/C 64/32)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e L. Pignataro, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
Mantenendo in vigore le disposizioni dell'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 428 del 29 dicembre 1990 in caso di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977 n. 675 in modo tale che i diritti dei lavoratori elencati agli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE non sono garantiti in caso di trasferimento di imprese di cui è stata accertata la «situazione di crisi», la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di questa direttiva; |
— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che le disposizioni della legge n. 428/1990 (art. 47, commi 5 e 6) violano la direttiva 2001/23/CE (1) del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in quanto i lavoratori dell'impresa ammessi al regime della cassa integrazione guadagni straordinaria trasferiti all'acquirente perdono i diritti previsti dall'art. 2112 del codice civile fatte salve le eventuali garanzie previste dall'accordo sindacale (il «trattamento di miglior favore» evocato all'art. 47 paragrafo 5).
Ciò significa che i lavoratori dell'impresa ammessa al regime della Cassa integrazione guadagni («CIGS») per una situazione di crisi non beneficiano, in caso di trasferimento dell'impresa, delle garanzie previste agli articoli 3 e 4 della direttiva.
Per quanto concerne l'articolo 47, comma 6, esso prevede che i lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuano entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.
Il Governo italiano non ha contestato l'analisi della Commissione in base alla quale i lavoratori dell'impresa ammessa al regime della CIGS per situazione di crisi non beneficiano, in caso di trasferimento d'impresa, delle garanzie previste agli articoli 3 e 4 della direttiva. Tuttavia esso ha sostenuto che nel caso di specie si applicherebbe l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva.
La Commissione ha rilevato nel ricorso che detta disposizione consente, sì, nell'ipotesi di trasferimento di imprese quando l'alienante è in una situazione di crisi economica grave, di modificare le condizioni di lavoro dei lavoratori al fine di salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o stabilimenti. Tuttavia questa disposizione abilita lo Stato membro unicamente a consentire all'alienante e ai rappresentanti dei lavoratori di convenire di modificare le condizioni di lavoro in talune circostanze e non di escludere, come fa l'articolo 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/90, l'applicazione degli art. 3 e 4 della direttiva.
(1) GU L 82, p. 16