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Document 62007CN0513
Case C-513/07 P: Appeal brought on 21 November 2007 by AGC Flat Glass Europe SA, formerly Glaverbel SA, against the judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) delivered on 12 September 2007 in Case T-141/06: Glaverbel SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Causa C-513/07 P: Ricorso proposto il 21 novembre 2007 dalla AGC Flat Glass Europe SA, già Glaverbel SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 , causa T-141/06, Glaverbel SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI)
Causa C-513/07 P: Ricorso proposto il 21 novembre 2007 dalla AGC Flat Glass Europe SA, già Glaverbel SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 , causa T-141/06, Glaverbel SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI)
GU C 51 del 23.2.2008, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/31 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2007 dalla AGC Flat Glass Europe SA, già Glaverbel SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-141/06, Glaverbel SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-513/07 P)
(2008/C 51/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: AGC Flat Glass Europe SA, già Glaverbel SA (rappresentanti: avv.ti S. Möbus e T. Koerl)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullamento della sentenza del Tribunal di primo grado 12 settembre 2007, causa T-141/06, riguardante la domanda di marchio comunitario n. 3183068; |
— |
ordinare al convenuto di sopportare le spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che la sentenza del tribunale di primo grado contro cui è proposto il ricorso è fondata su un'interpretazione erronea dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario (1) (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»), dovuta ad un'erronea determinazione del pubblico destinatario e del territorio da prendere in esame.
1. |
Contrariamente a quanto accertato dal Tribunale di primo grado il pubblico destinatario consiste esclusivamente in specialisti dell'industria del vetro. Il Tribunale di primo grado ha quindi applicato erroneamente l'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario per quanto riguarda la determinazione del pubblico destinatario. |
2. |
Contrariamente a quanto accertato dal Tribunale di primo grado il convenuto ha erroneamente esaminato la prova fornita del carattere distintivo acquisito Stato per Stato separatamente, in evidente contrasto con l'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario che prevede che il carattere distintivo sia acquisito attraverso l'uso in tutta la Comunità. Ciò che il convenuto avrebbe dovuto fare, invece di determinare il numero di Stati membri, era verificare le prove fornite nel loro insieme e stabilire se costituivano un quadro coerente di un uso continuato in un'area geografica sufficientemente estesa e per un periodo di tempo abbastanza lungo prima della data di deposito della domanda. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).