Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0513

    Causa C-513/07 P: Ricorso proposto il 21 novembre 2007 dalla AGC Flat Glass Europe SA, già Glaverbel SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 , causa T-141/06, Glaverbel SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI)

    GU C 51 del 23.2.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/31


    Ricorso proposto il 21 novembre 2007 dalla AGC Flat Glass Europe SA, già Glaverbel SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-141/06, Glaverbel SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI)

    (Causa C-513/07 P)

    (2008/C 51/53)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: AGC Flat Glass Europe SA, già Glaverbel SA (rappresentanti: avv.ti S. Möbus e T. Koerl)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    annullamento della sentenza del Tribunal di primo grado 12 settembre 2007, causa T-141/06, riguardante la domanda di marchio comunitario n. 3183068;

    ordinare al convenuto di sopportare le spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente afferma che la sentenza del tribunale di primo grado contro cui è proposto il ricorso è fondata su un'interpretazione erronea dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario (1) (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»), dovuta ad un'erronea determinazione del pubblico destinatario e del territorio da prendere in esame.

    1.

    Contrariamente a quanto accertato dal Tribunale di primo grado il pubblico destinatario consiste esclusivamente in specialisti dell'industria del vetro. Il Tribunale di primo grado ha quindi applicato erroneamente l'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario per quanto riguarda la determinazione del pubblico destinatario.

    2.

    Contrariamente a quanto accertato dal Tribunale di primo grado il convenuto ha erroneamente esaminato la prova fornita del carattere distintivo acquisito Stato per Stato separatamente, in evidente contrasto con l'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario che prevede che il carattere distintivo sia acquisito attraverso l'uso in tutta la Comunità. Ciò che il convenuto avrebbe dovuto fare, invece di determinare il numero di Stati membri, era verificare le prove fornite nel loro insieme e stabilire se costituivano un quadro coerente di un uso continuato in un'area geografica sufficientemente estesa e per un periodo di tempo abbastanza lungo prima della data di deposito della domanda.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).


    Top