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Document 62007CJ0443

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2008.
    Isabel Clara Centeno Mediavilla e altri contro Commissione delle Comunità europee.
    Impugnazione - Statuto dei funzionari - Eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII, relativo all’inquadramento dei funzionari assunti dopo il 1º maggio 2004 - Consultazione del comitato dello Statuto - Insussistenza di una violazione dei diritti quesiti e del principio della parità di trattamento.
    Causa C-443/07 P.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 II-B-2-00223
    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-10945;FP-I-B-2-00029

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:767

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    22 dicembre 2008 ( *1 )

    «Impugnazione — Statuto dei funzionari — Eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII, relativo all’inquadramento dei funzionari assunti dopo il 1o maggio 2004 — Consultazione del comitato dello Statuto — Insussistenza di una violazione dei diritti quesiti e del principio della parità di trattamento»

    Nel procedimento C-443/07 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 21 settembre 2007,

    Isabel Clara Centeno Mediavilla, funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Siviglia (Spagna),

    Delphine Fumey, funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio),

    Eva Gerhards, funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

    Iona M.S. Hamilton, funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

    Raymond Hill, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

    Jean Huby, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

    Patrick Klein, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

    Domenico Lombardi, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

    Thomas Millar, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Londra (Regno Unito),

    Miltiadis Moraitis, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio),

    Ansa Norman Palmer, funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

    Nicola Robinson, funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

    François-Xavier Rouxel, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

    Marta Silva Mendes, funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Kraainem (Belgio),

    Peter van den Hul, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tervuren (Belgio),

    Fritz Von Nordheim Nielsen, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Charlottenlund (Danimarca),

    Michaël Zouridakis, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Sint Stevens Woluwe (Belgio),

    rappresentati dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, avocats,

    ricorrenti,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e H. Krämer, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Arpio Santacruz e dal sig. M. Bauer, in qualità di agenti,

    interveniente in primo grado,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

    cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 giugno 2008,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2008,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la presente impugnazione, le sig.re Centeno Mediavilla, Fumey, Gerhards, Hamilton, i sigg. Hill, Huby, Klein, Lombardi, Millar, Moraitis, le sig.re Palmer, Robinson, il sig. Rouxel, la sig.ra Silva Mendes, i sigg. van den Hul, Von Nordheim Nielsen e Zouridakis chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II-2523; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso da essi proposto avverso i provvedimenti di assunzione di ognuno di loro (in prosieguo: le «decisioni controverse») nella parte in cui stabiliscono il loro inquadramento nel grado sulla scorta delle disposizioni transitorie dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, come modificato con regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto»).

    Contesto normativo

    2

    Il regolamento n. 723/2004 è entrato in vigore il 1o maggio 2004.

    3

    L’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto fissa i criteri di corrispondenza tra i gradi dei funzionari stabiliti dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella versione vigente fino al 30 aprile 2004 (in prosieguo: il «precedente Statuto») e quelli previsti dallo Statuto; tali criteri sono indicati nella tabella seguente:

    Grado precedente

    Nuovo grado (intermedio)

    Grado precedente

    Nuovo grado (intermedio)

    Grado precedente

    Nuovo grado (intermedio)

    Grado precedente

    Nuovo grado (intermedio)

    A 1

    A*16

     

     

     

     

     

     

    A 2

    A*15

     

     

     

     

     

     

    A3/LA3

    A*14

     

     

     

     

     

     

    A4/LA4

    A*12

     

     

     

     

     

     

    A5/LA5

    A*11

     

     

     

     

     

     

    A6/LA6

    A*10

    B1

    B*10

     

     

     

     

    A7/LA7

    A*8

    B2

    B*8

     

     

     

     

    A8/LA8

    A*7

    B3

    B*7

    C1

    C*6

     

     

     

     

    B4

    B*6

    C2

    C*5

     

     

     

     

    B5

    B*5

    C3

    C*4

    D1

    D*4

     

     

     

     

    C4

    C*3

    D2

    D*3

     

     

     

     

    C5

    C*2

    D3

    D*2

     

     

     

     

     

     

    D4

    D*1

    4

    L’art. 5, n. 5, dello Statuto prevede quanto segue:

    «I funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera».

    5

    L’art. 7, n. 1, dello Statuto così dispone:

    «L’autorità che ha potere di nomina [in prosieguo: l’«APN»] assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni».

    6

    L’art. 10 dello Statuto, il cui tenore coincide con quello dell’art. 10 del precedente Statuto, dispone che il comitato dello Statuto, composto di rappresentanti delle istituzioni e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale, «è consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto».

    7

    L’art. 31, n. 1, dello Statuto dispone quanto segue:

    «1.   I candidati scelti in tal modo sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato».

    8

    L’allegato XIII dello Statuto, intitolato «Misure transitorie applicabili ai funzionari delle Comunità», all’art. 1 dispone quanto segue:

    «1.   Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello statuto sono sostituite dal testo seguente:

    “1.   Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A*, B*, C* e D*.

    2.   La categoria A* comprende dodici gradi, la categoria B* nove gradi, la categoria C* sette gradi e la categoria D* cinque gradi”.

    2.   Ogni riferimento alla data di assunzione deve essere inteso come riferimento alla data di entrata in servizio».

    9

    L’art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto così dispone:

    «1.   Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, ogni riferimento ai gradi dei gruppi di funzioni AST e AD fatto all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, dello statuto, deve essere inteso come segue:

    da AST1 a AST4: da C*1 a C*2 e da B*3 a B*4

    da AD5 a AD8: da A*5 a A*8

    AD9, AD10, AD11, AD12: A*9, A*10, A*11, A*12.

    2.   L’articolo 5, paragrafo 3, dello statuto non si applica ai funzionari assunti su elenchi di candidati idonei compilati a seguito di concorsi pubblicati anteriormente al 1o maggio 2004.

    3.   I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1o maggio 2006 e assunti tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006 sono inquadrati:

    se l’elenco è stato compilato per la categoria A*, B* o C*, nel grado pubblicato nel bando di concorso;

    se l’elenco è stato compilato per la categoria A, LA, B o C, in base alla tabella seguente:

    Grado del concorso

    Grado di assunzione

    A8/LA8

    A*5

    A7/LA7 e A6/LA6

    A*6

    A5/LA5 e A4/LA4

    A*9

    A3/LA3

    A*12

    A2

    A*14

    A1

    A*15

    B5 e B4

    B*3

    B3 e B2

    B*4

    C5 e C4

    C*1

    C3 e C2

    C*2»

    Fatti

    10

    La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nel periodo compreso tra l’11 aprile 2001 e il 18 giugno 2002, vari bandi di concorsi generali diretti a costituire riserve per l’assunzione di amministratori di carriera A7/A6 (concorsi COM/A/6/01, COM/A/9/01, COM/A/10/01, COM/A/1/02, COM/A/3/02 e CC/A/12/02), di amministratori aggiunti di carriera A8 (concorso COM/A/2/02) e di assistenti aggiunti di carriera B5/B4 (concorso COM/B/1/02).

    11

    Sotto la rubrica «Condizioni di assunzione», tali bandi di concorso precisavano che i candidati iscritti negli elenchi di idoneità avrebbero potuto essere assunti a seconda delle esigenze degli uffici.

    12

    Il punto D dei bandi di concorso COM/A/l/02 e COM/A/2/02, intitolato «Informazioni generali», recava la seguente indicazione:

    «La Commissione ha ufficialmente trasmesso al Consiglio una proposta di modifica dello statuto. Tale proposta comporta in particolare un nuovo sistema delle carriere. I candidati idonei del presente concorso potrebbero dunque ricevere una proposta di assunzione sulla base delle nuove disposizioni statutarie a seguito dell’adozione di queste ultime da parte del Consiglio».

    13

    Il bando di concorso COM/A/3/02 conteneva una menzione pressoché identica, che faceva riferimento alle «nuove disposizioni statutarie».

    14

    Gli elenchi di idoneità redatti in esito ai concorsi COM/A/6/01, COM/A/9/01 e COM/A/10/01 (in prosieguo: i «concorsi del 2001») sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente, il 19 novembre 2002 (concorso COM/A/6/01), l’8 marzo 2003 (concorso COM/A/10/01) e il 2 luglio 2003 (concorso COM/A/9/01).

    15

    Le lettere con cui i vincitori dei concorsi del 2001 sono stati informati della loro iscrizione negli elenchi di idoneità precisavano in particolare che tali elenchi sarebbero scaduti il 31 dicembre 2003.

    16

    Nel corso del mese di dicembre del 2003 la direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione ha inviato a ciascuno dei vincitori dei concorsi del 2001 una lettera, con cui comunicava che la validità dei vari elenchi di idoneità era prorogata fino al 31 dicembre 2004.

    17

    Gli elenchi di idoneità redatti a seguito dei concorsi COM/A/l/02, COM/A/2/02, COM/A/3/02, COM/B/1/02 e CC/A/12/02 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente, il 19 dicembre 2003 (concorso CC/A/12/02), il 23 marzo 2004 (concorsi COM/A/1/02 e COM/A/2/02) e il 18 maggio 2004 (concorsi COM/A/3/02 e COM/B/1/02).

    18

    I diciassette ricorrenti sono stati iscritti, prima del 1o maggio 2004, in uno dei citati elenchi di idoneità.

    19

    Le sig.re Fumey, Gerhards e Hamilton nonché il sig. Millar hanno ricevuto una lettera di offerta di assunzione prima del 1o maggio 2004.

    20

    Tutti i ricorrenti sono stati nominati funzionari in prova con le decisioni controverse, adottate dopo il 1o maggio 2004 con effetto ad una data compresa tra quest’ultima ed il 1o dicembre 2004.

    21

    Con tali provvedimenti i ricorrenti sono stati inquadrati nel grado ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, vale a dire rispettivamente nei gradi B*3 (concorso COM/B/1/02), A*5 (concorso COM/A/2/02) o A*6 (tutti gli altri concorsi).

    22

    Tra il 6 agosto e il 21 ottobre 2004 ciascuno dei ricorrenti ha proposto un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione di nomina a funzionario in prova, nella parte in cui stabiliva, ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, il suo inquadramento in un grado meno favorevole di quello indicato nel bando di concorso.

    23

    Con decisioni adottate tra il 21 ottobre e il 22 dicembre 2004, l’APN ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti.

    Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

    Il ricorso dinanzi al Tribunale

    24

    Con un unico atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2005, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento delle decisioni controverse, nella parte in cui stabiliscono il loro inquadramento nel grado sul fondamento dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, nonché ad ottenere la ricostituzione della loro carriera, la concessione degli interessi di mora su tutti gli importi corrispondenti alla differenza tra i trattamenti economici previsti dal precedente Statuto e quelli che sono stati loro applicati e, infine, la condanna della Commissione alle spese.

    25

    A sostegno della loro domanda di annullamento i ricorrenti hanno eccepito, in primo luogo, l’illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, deducendo sette argomenti, rispettivamente inerenti alla violazione dell’art. 10 del precedente Statuto, alla violazione dei loro diritti quesiti, maturati dai ricorrenti prima dell’entrata in vigore dello Statuto, nonché dei principi di certezza del diritto e di irretroattività, alla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione, alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, alla violazione dell’art. 31, n. 1, dello Statuto ed alla violazione degli artt. 5 e 7 del medesimo.

    26

    In secondo luogo i ricorrenti hanno sostenuto che con le decisioni controverse, la Commissione ha agito in spregio dei principi di buon andamento dell’amministrazione, di sollecitudine, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, di buona fede, della parità di trattamento e di non discriminazione, nonché della regola dell’equivalenza tra il grado e l’impiego.

    La sentenza impugnata

    27

    Il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarando infondati tutti gli argomenti dedotti dai ricorrenti.

    28

    In primo luogo, ha disatteso l’eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, considerando destituiti di fondamento tutti gli argomenti dedotti a sostegno della medesima.

    29

    In merito alla violazione dell’art. 10, secondo comma, seconda frase, del precedente Statuto, il Tribunale ha ricordato, ai punti 35-42 della sentenza impugnata, che la Commissione ha un obbligo di consultazione che si estende, oltre che alle proposte formali, anche alle modifiche sostanziali di proposte già esaminate alle quali essa proceda. Il carattere vuoi sostanziale, vuoi circoscritto e limitato delle modifiche in questione va valutato, secondo il Tribunale, dal punto di vista del loro oggetto e della collocazione delle disposizioni modificate nel dispositivo globale di cui si propone l’adozione, e non sotto il profilo delle conseguenze individuali che tali disposizioni possono avere sulla situazione di persone potenzialmente interessate dalla loro attuazione.

    30

    Nel caso di specie, la sostituzione del grado A*6 al grado A*7 prevista nella proposta relativa alla disposizione divenuta poi l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto costituisce un aspetto circoscritto delle disposizioni di transizione verso la nuova struttura delle carriere, di cui né l’economia generale né la stessa sostanza risultano essere rimesse in discussione da tale aspetto al punto da giustificare una nuova consultazione del comitato dello Statuto.

    31

    Per quanto riguarda la violazione dei diritti quesiti, maturati dai ricorrenti prima dell’entrata in vigore dello Statuto, nonché dei principi di certezza del diritto e di irretroattività, il Tribunale ha considerato ai punti 48-62 della sentenza impugnata che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto non produce effetti retroattivi. Ha pertanto disatteso gli argomenti relativi ai diritti quesiti affermando che l’iscrizione dei vincitori dei concorsi generali negli elenchi di idoneità compilati a seguito delle operazioni di selezione comporta a favore degli interessati una mera possibilità di essere nominati funzionari in prova. Tale possibilità esclude necessariamente qualsiasi diritto quesito, dato che l’inquadramento nel grado di un vincitore iscritto nell’elenco di idoneità di un concorso generale non può essere considerato acquisito fino a che l’interessato non sia stato oggetto di una decisione di nomina secondo le forme prescritte. Solo dopo essere stato oggetto di tale decisione il vincitore di un concorso generale può far valere lo status di funzionario e pertanto avvalersi di disposizioni statutarie.

    32

    Quanto alla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione risultante dall’applicazione di criteri di inquadramento differenti ai vincitori di un medesimo concorso, a seconda che siano stati assunti prima o dopo l’entrata in vigore dello Statuto, il Tribunale ha constatato, ai punti 75-90 della sentenza impugnata, che queste due categorie di persone non si trovano in situazioni paragonabili. In tal senso ha considerato che, poiché il posto al quale un funzionario viene assegnato è stabilito dalla decisione di nomina e quest’ultima può fondarsi solo sulle disposizioni vigenti alla data della sua adozione, l’inquadramento nel grado dei vincitori di concorsi generali iscritti in elenchi di idoneità prima del 1o maggio 2004, ma assunti dopo tale data, poteva essere legittimamente effettuato solo in applicazione dei nuovi criteri in vigore alla data di adozione della decisione che li ha nominati funzionari in prova. Per contro, i vincitori dei medesimi concorsi nominati anteriormente al 1o maggio 2004 dovevano essere necessariamente inquadrati nel grado in base ai precedenti criteri ancora vigenti alla data della loro nomina, ma aboliti dopo tale data a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie.

    33

    Per quanto riguarda la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento derivante dal fatto che i ricorrenti hanno desunto dai rispettivi bandi di concorso l’assicurazione di ottenere l’applicazione delle norme del precedente Statuto, il Tribunale ha richiamato, ai punti 95-99 della sentenza impugnata, la costante giurisprudenza secondo la quale nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione ed ha constatato come dagli atti non emerga alcun elemento che consenta ai ricorrenti di concludere che le istituzioni comunitarie avrebbero fornito loro una qualunque assicurazione atta a far sorgere legittime aspettative quanto al mantenimento dei precedenti criteri statutari di inquadramento nel grado dei funzionari al momento della loro assunzione. Taluni bandi di concorso ed alcune lettere della Commissione avrebbero anzi specificato che ai vincitori di tali concorsi avrebbe potuto essere proposta un’assunzione in base a nuove disposizioni statutarie.

    34

    In merito alla violazione dell’art. 31, n. 1, dello Statuto, concernente il principio di corrispondenza tra il grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso e il grado attribuito al momento della nomina, il Tribunale ha considerato, ai punti 108-115 della sentenza impugnata, che è inerente a una disposizione transitoria, come l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, comportare una deroga a determinate norme statutarie, la cui applicazione risente necessariamente del cambiamento di sistema. La deroga prevista da tale disposizione non va al di là di quanto consegue dalla nomina come funzionari, nell’ambito delle nuove norme statutarie, di persone selezionate con procedimenti di concorso avviati e conclusi in vigenza delle disposizioni precedenti.

    35

    Quanto alla violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto concernenti il principio della corrispondenza tra il grado e l’impiego, il Tribunale ha considerato, ai punti 124-131 della sentenza impugnata, che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, introducendo misure di transizione dal precedente Statuto verso lo Statuto, prevale, in quanto lex specialis, sulle disposizioni generali dello Statuto relative all’inquadramento dei funzionari, ed in particolare sugli artt. 5 e 7 di quest’ultimo.

    36

    In secondo luogo, in merito alla lamentata violazione, da parte delle decisioni controverse, dei principi generali di buon andamento dell’amministrazione, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di non discriminazione, di equivalenza tra l’impiego e il grado, di buona fede e di sollecitudine, ai punti 147-155 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che né i bandi di concorso né le lettere di proroga della validità degli elenchi di candidati idonei indirizzate ai ricorrenti precisavano che i nuovi criteri di inquadramento nel grado al momento dell’assunzione avrebbero potuto comportare una modifica in peius dei gradi di assunzione figuranti nei bandi di concorso.

    Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

    37

    Con la presente impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    di conseguenza, accogliere le domande da essi presentate in primo grado e, pertanto,

    annullare l’inquadramento nel grado attribuito nelle decisioni controverse, per la parte in cui tale inquadramento si basa sull’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto;

    ricostituire la loro carriera, compresa la valorizzazione della loro esperienza nei gradi così rettificati, i loro diritti all’avanzamento di carriera e i loro diritti a pensione, a partire dai gradi in cui avrebbero dovuto essere nominati in base ai bandi di concorso in seguito ai quali sono stati iscritti negli elenchi di idoneità, o ai gradi che figurano in tali bandi di concorso o ai gradi corrispondenti secondo l’inquadramento dello Statuto, e allo scatto adeguato conformemente alle norme applicabili prima del 1o maggio 2004, a partire dalla data della loro nomina;

    concedere loro gli interessi di mora calcolati in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea sull’insieme delle somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al loro inquadramento figurante nelle decisioni controverse e l’inquadramento a cui avrebbero avuto diritto, sino alla data in cui sarà adottata la decisione recante il loro inquadramento regolare nel grado, e

    condannare la convenuta a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

    38

    La Commissione e il Consiglio chiedono che la Corte voglia:

    respingere il ricorso in quanto infondato, e

    condannare i ricorrenti alle spese relative all’impugnazione.

    Sulla ricevibilità dell’impugnazione

    39

    Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità di taluni argomenti dei ricorrenti in quanto non identificano una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale, ma tentano semplicemente di ottenere il riesame degli argomenti da essi dedotti in primo grado.

    40

    Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle conclusioni, secondo una giurisprudenza consolidata l’impugnazione è irricevibile se, senza nemmeno contenere un argomento finalizzato a individuare l’errore di diritto che caratterizzerebbe la sentenza di cui trattasi, si limita a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Viceversa, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato (v., in particolare, sentenza 29 novembre 2007, causa C-10/06 P, de Bustamante Tello/Consiglio, Racc. pag. I-10381, punto 28).

    41

    Nel caso di specie, si deve rilevare che i ricorrenti hanno individuato, in relazione a ciascun motivo d’impugnazione da essi dedotto, il preteso errore di diritto commesso dal Tribunale nei successivi passi della sentenza impugnata. Il fatto che, in tale contesto, essi richiamino alcuni argomenti sollevati in primo grado non intacca quindi in nessun modo la ricevibilità dei motivi d’impugnazione.

    42

    Ne consegue che tutti i motivi dedotti dai ricorrenti devono essere considerati ricevibili.

    Nel merito dell’impugnazione

    43

    A sostegno dell’impugnazione i ricorrenti deducono vari errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nella valutazione dell’eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto. A questo proposito, essi menzionano segnatamente la violazione dell’art. 10 del precedente Statuto, la violazione dei diritti quesiti da essi maturati prima dell’entrata in vigore dello Statuto nonché dei principi di certezza del diritto e di irretroattività, la violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione, la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, la violazione degli artt. 5, 7 e 31, n. 1, dello Statuto e, per quanto riguarda diversi punti del giudizio espresso dal Tribunale, la violazione dell’obbligo di motivazione.

    44

    I ricorrenti contestano altresì la valutazione del Tribunale in merito ai motivi dedotti a sostegno dell’illegittimità delle decisioni controverse. Essi sostengono in proposito che il Tribunale ha violato i principi della parità di trattamento e di non discriminazione ed è incorso in un errore di motivazione nel giudizio sulla legittimità di tali decisioni.

    Sull’eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto

    Sulla violazione dell’art. 10 del precedente Statuto e sull’insufficienza di motivazione

    — Argomenti delle parti

    45

    I ricorrenti, richiamandosi in particolare alla sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T-13/97, Losch/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-543 e II-1633), sostengono che, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale ai punti 35-42 della sentenza impugnata, la modifica della proposta della Commissione relativa alla sostituzione, all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, del grado A*6 al grado A*7 come grado da attribuire a coloro che siano stati iscritti, prima del 1o maggio 2004, negli elenchi di idoneità per il grado A7, lede la sostanza delle norme dello Statuto.

    46

    A tal proposito essi sostengono che gli effetti di tale modifica, rispetto alla proposta precedente, devono essere valutati non solo alla luce dell’oggetto e della collocazione delle disposizioni modificate nel complesso della riforma, ma anche in considerazione delle conseguenze sulla situazione dei funzionari interessati. Nel caso di specie, le menzionate modifiche, come sarebbe peraltro ammesso al punto 42 della sentenza impugnata, avrebbero un impatto considerevole sia sulla carriera sia sulla retribuzione dei detti funzionari. La modifica della proposta avrebbe pertanto dovuto essere sottoposta al comitato dello Statuto.

    47

    I ricorrenti ritengono inoltre che il Tribunale abbia omesso di motivare adeguatamente la conclusione secondo la quale la sostituzione del grado A*6 al grado A*7 «si inserisce nell’economia complessiva e nella prospettiva globale di una ristrutturazione evolutiva delle carriere». Ora, una retrocessione del genere non potrebbe essere considerata una norma che consente l’attuazione progressiva del regime evolutivo delle carriere.

    48

    La Commissione e il Consiglio osservano che la modifica della proposta relativa all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, non ha natura «sostanziale» ai sensi della citata sentenza Losch/Corte di giustizia. Essa costituirebbe una modifica secondaria di una disposizione transitoria da applicare ad una cerchia limitata di persone e si inserirebbe nell’economia complessiva di una ristrutturazione evolutiva delle carriere, che è stata uno dei pilastri della riforma per tutti i funzionari.

    — Giudizio della Corte

    49

    A norma dell’art. 283 CE, lo Statuto è adottato dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.

    50

    L’art. 10, sia del precedente Statuto che dello Statuto, prevede l’istituzione di un comitato dello Statuto composto, in numero uguale, di rappresentanti delle istituzioni delle Comunità e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Esso dispone altresì che detto comitato è consultato su qualunque proposta di revisione dello Statuto e può formulare suggerimenti nel contesto di tale revisione.

    51

    A questo proposito, il Tribunale ha dichiarato ai punti 36-40 della sentenza impugnata, constatando che il dettato dell’art. 10 dello Statuto è manifestamente inconciliabile con un’interpretazione restrittiva, che la Commissione è tenuta a consultare nuovamente il comitato dello Statuto prima che il Consiglio adotti le disposizioni regolamentari in questione, nel caso in cui emendamenti ad una proposta dello Statuto incidano in modo sostanziale sull’economia della proposta, siffatto obbligo restando escluso per le modifiche circoscritte e di effetto limitato. Esso ha quindi considerato, richiamando la sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973), che il carattere sostanziale di una modifica va valutato dal punto di vista dell’oggetto e della collocazione delle disposizioni modificate nel dispositivo globale e non sotto il profilo delle conseguenze individuali che tali disposizioni possono avere sulla situazione dei funzionari interessati.

    52

    Il Tribunale ha inoltre rilevato che nel caso di specie la modifica della proposta introdotta dal legislatore comunitario non è sostanziale, dato che costituisce un elemento complementare della riforma, che si inserisce nell’economia complessiva e nella prospettiva globale di una ristrutturazione evolutiva delle carriere.

    53

    Una valutazione del genere, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non è viziata da alcun errore di diritto. Infatti, poiché tale modifica non si discosta sostanzialmente dal testo sottoposto al comitato dello Statuto, che ha quindi potuto esprimere un parere sulla possibilità di prevedere gradi di assunzione diversi per i funzionari, vincitori di concorsi svoltisi prima dell’entrata in vigore della riforma che siano stati assunti prima di tale data, e per quelli che siano stati assunti dopo tale data, non era necessaria una nuova consultazione di tale comitato.

    54

    Inoltre, l’argomento dell’impugnazione relativo all’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata è infondato, in quanto la motivazione della conclusione contenuta al punto 40 di tale sentenza è perfettamente illustrata al punto 39 della medesima sentenza, in cui il Tribunale ha osservato che «la ridefinizione dei gradi di inquadramento e della scala delle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee risultante dalla riforma delle carriere introdotta dal legislatore comunitario ha avuto quale effetto indotto immediato l’abbassamento dei gradi di assunzione dei nuovi funzionari, accompagnato nel lungo periodo da uno sviluppo delle loro prospettive di carriera». Il Tribunale ne ha dedotto, al citato punto 40, «che la sostituzione del grado A*6 al grado A*7 inizialmente previsto costituisce un elemento complementare della riforma che si inserisce nell’economia complessiva e nella prospettiva globale di una ristrutturazione evolutiva delle carriere».

    55

    Ne consegue che gli argomenti dedotti dai ricorrenti devono essere considerati infondati.

    Sulla violazione dei diritti quesiti dei ricorrenti e sull’insufficienza di motivazione

    — Argomenti delle parti

    56

    A sostegno dell’argomento relativo alla violazione dei diritti quesiti, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha erroneamente negato che, prima della data di adozione delle decisioni controverse, essi possano aver maturato il diritto all’applicazione dell’inquadramento indicato nei bandi di concorso. Secondo i ricorrenti, il bando di concorso e l’iscrizione sull’elenco di idoneità, pur non conferendo un diritto all’assunzione, creano un diritto per tutti i candidati al concorso e, a maggior ragione, per quelli iscritti in tale elenco, a ricevere un trattamento conforme a detto bando (sentenza 20 giugno 1985, causa 138/84, Spachis/Commissione, Racc. pag. 1939) nonché, se del caso, ad essere assunti al livello e per le mansioni annunciati nel bando di concorso. I candidati iscritti nell’elenco di idoneità maturerebbero pertanto un diritto al rispetto di tali condizioni di assunzione al momento dell’eventuale nomina. I ricorrenti segnalano inoltre che quattro di loro hanno ricevuto le decisioni di assunzione prima del 1o maggio 2004 e che tali provvedimenti rientrano nell’ambito di applicazione del precedente Statuto. Il Tribunale, non avendo risposto a questi argomenti nella sentenza impugnata, sarebbe venuto meno all’obbligo di motivazione.

    57

    La Commissione replica che il rispetto dei diritti quesiti incombe al legislatore quando una situazione giuridica è definitivamente disciplinata nel vigore della normativa precedente e la concretizzazione del vantaggio effettivo da essa conferito all’amministrato non dipende più da alcuna azione od omissione dell’autorità pubblica, per le quali quest’ultima disponga di un potere discrezionale o di un margine di valutazione.

    58

    La situazione giuridica prodotta dall’iscrizione in un elenco di idoneità redatto in esito ad un concorso generale conferirebbe non già un diritto quesito bensì una possibilità di nomina, in quanto il fatto generatore del diritto al rispetto delle condizioni statutarie sarebbe costituito dall’atto di nomina. Sarebbe quindi contraddittorio sostenere, come fanno i ricorrenti, che gli iscritti nell’elenco di idoneità non hanno la possibilità di pretendere un maius, e cioè la nomina a funzionario in prova, ma hanno diritto ad un minus, cioè un certo grado all’assunzione.

    59

    Il Consiglio, che deduce argomenti simili a quelli della Commissione, aggiunge che un bando di concorso, senz’altro vincolante per l’APN, non impedisce peraltro al legislatore, nel contesto di una riforma del sistema delle carriere, di determinare l’equivalenza dei gradi dei concorsi rispetto ai gradi di assunzione conformemente al nuovo sistema.

    — Giudizio della Corte

    60

    Occorre rammentare a questo proposito che tra i funzionari e l’amministrazione non si instaura un rapporto di tipo contrattuale, ma un rapporto disciplinato dallo Statuto (v., in tal senso, sentenza 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/Commissione, Racc. pag. 463, punto 4). Ne deriva che i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore.

    61

    Costituisce un principio consolidato che le leggi modificative di un’altra legge, come i regolamenti di modifica dello Statuto, si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge (v., in tal senso, sentenza 29 giugno 1999, causa C-60/98, Butterfly Music, Racc. pag. I-3939, punto 24).

    62

    Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente attuatesi in vigenza della normativa precedente, che creano diritti quesiti (v., in tal senso, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 5 dicembre 1973, causa 143/73, SOPAD, Racc. pag. 1433, punto 8, e 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31).

    63

    Un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costitutiva non si sia realizzata nel vigore della normativa che è stata modificata.

    64

    Nel caso di specie, alla data di entrata in vigore dello Statuto, i ricorrenti erano vincitori di concorso, iscritti in elenchi di idoneità. Essi non erano, in quanto tali, titolari di alcun diritto quesito alla nomina, ma avevano solo la possibilità di essere nominati funzionari. Il loro inquadramento nel grado era subordinato alla loro nomina, la quale è rimessa al potere dell’APN.

    65

    Ne consegue che, siccome la fattispecie costitutiva del diritto dei ricorrenti al rispetto di determinate condizioni di assunzione non si è perfezionata prima dell’entrata in vigore dello Statuto, essi non possono far valere alcun diritto quesito (v., in tal senso, sentenza Gillet/Commissione, cit., punto 5).

    66

    Siffatte considerazioni valgono anche per i ricorrenti che sono stati assunti come funzionari in prova prima del 1o maggio 2004 e sono stati nominati in ruolo dopo tale data.

    67

    Pertanto, allorché accerta, nella fattispecie, l’insussistenza di diritti quesiti dei vincitori dei concorsi di cui trattasi, la sentenza impugnata non comporta alcuna violazione del principio cui si appellano i ricorrenti e risponde in maniera giuridicamente sufficiente alle questioni che essi hanno sollevato in primo grado.

    68

    Questo argomento deve quindi essere considerato infondato.

    Sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nonché dei principi di separazione dei poteri e di gerarchia delle norme, del diritto alla tutela giurisdizionale e sull’insufficienza di motivazione

    — Argomenti delle parti

    69

    Per quanto riguarda la violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione, i ricorrenti sostengono che il complesso dei vincitori di un concorso costituisce un’unica e medesima categoria ai fini del rispetto dei principi in parola. Il Tribunale avrebbe quindi ignorato tali principi considerando che i vincitori del medesimo concorso non hanno tutti il diritto all’inquadramento definito dalle condizioni stabilite nel bando di concorso.

    70

    Secondo i ricorrenti, con tale constatazione il Tribunale ha riconosciuto al legislatore il potere di modificare le norme dello Statuto senza essere tenuto al rispetto dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione. Pertanto, da un lato, avrebbe escluso la possibilità di un sindacato giurisdizionale sul potere del legislatore, in contrasto con i principi fondatori dello Stato di diritto e segnatamente con il principio dalla separazione dei poteri, e, dall’altro, avrebbe violato il diritto alla tutela giurisdizionale. Il giudice comunitario dovrebbe invece valutare se una disparità di trattamento derivante dall’entrata in vigore di una modifica della normativa debba essere considerata giustificata.

    71

    Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di esplicitare le ragioni sottese alla scelta di discostarsi dalla propria sentenza 30 settembre 1998, causa T-121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II-3885), in cui ha constatato la violazione del principio di uguaglianza in materia di spettanze pensionistiche dei membri della Corte dei conti delle Comunità europee.

    72

    I ricorrenti rilevano infine un errore di diritto al punto 89 della sentenza impugnata, là dove il Tribunale avrebbe escluso una discriminazione fondata sull’età in ragione del fatto che i ricorrenti, segnatamente quelli più anziani, sono stati inquadrati, a causa dell’applicazione dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, al livello iniziale della carriera quando invece, nell’ambito del procedimento che ha condotto alla loro assunzione nei gradi A7/A6 o B5/B4, si è tenuto conto della loro esperienza professionale, che era peraltro un requisito imposto.

    73

    La Commissione ritiene che il ragionamento del Tribunale non sia affatto fondato sulla premessa che il legislatore comunitario non sia vincolato al principio della parità di trattamento. Esso solleverebbe invece la questione della portata intertemporale di questo principio e si fonderebbe sulla constatazione che il legislatore dispone della competenza ad adottare, per il futuro, le modifiche alle norme dello Statuto che ritenga conformi all’interesse del servizio. Pertanto, secondo la Commissione, anche qualora da modifiche del genere risulti una situazione più sfavorevole per i funzionari rispetto a quella derivante dalle disposizioni pregresse, gli amministrati non possono reclamare il mantenimento di una situazione giuridica di cui hanno potuto fruire in un dato momento.

    74

    Il principio della parità di trattamento non avrebbe infatti portata intertemporale, nel senso che non osterebbe alla variabilità delle norme giuridiche. Non sarebbe quindi in contrasto con tale principio il fatto che una nuova disciplina disponga degli effetti futuri di una situazione sorta nel vigore di una normativa pregressa in modo diverso da come quest’ultima l’avrebbe disciplinata prima della modifica normativa.

    75

    Il Consiglio presenta argomenti simili a quelli dedotti dalla Commissione. Aggiunge che l’applicazione del principio della parità di trattamento secondo i criteri indicati dai ricorrenti produrrebbe una disparità di trattamento tra i diversi funzionari assunti dopo il 1o maggio 2004, a seconda che avessero superato un concorso svoltosi prima o dopo tale data. Per contro, secondo il Consiglio, i funzionari assunti dopo tale data costituiscono una medesima categoria, che ha diritto allo stesso trattamento statutario.

    — Giudizio della Corte

    76

    Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, applicabile al diritto della funzione pubblica comunitaria, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso al momento dell’assunzione e tale disparità di trattamento non è oggettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenza 11 gennaio 2001, causa C-459/98 P, Martínez del Peral Cagigal/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 50).

    77

    Ai punti 79-83 della sentenza impugnata, il Tribunale si è fondato sul rilievo che l’inquadramento nel grado dei ricorrenti poteva essere legittimamente effettuato solo sulla scorta dei criteri stabiliti dallo Statuto, segnatamente dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello stesso, vigenti alla data di adozione delle decisioni controverse. Ne ha tratto la conclusione che i ricorrenti non potevano essere considerati rientranti nella stessa categoria dei vincitori dei medesimi concorsi nominati anteriormente al 1o maggio 2004 ed a cui andava applicata la disciplina vigente prima della riforma. Ha quindi dichiarato che la disposizione di cui è causa, stabilendo per i ricorrenti un regime diverso da quello applicabile agli altri funzionari, non contravviene al divieto di discriminazioni.

    78

    A questo proposito va rammentato il principio in forza del quale il legislatore è tenuto, nell’emanare le norme che disciplinano in particolare la funzione pubblica comunitaria, al rispetto del principio generale della parità di trattamento.

    79

    Tuttavia, nel caso di specie si deve rilevare che il legislatore, adottando l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, da cui risulta una differenza di trattamento tra i funzionari vincitori di un medesimo concorso, assunti rispettivamente prima e dopo la riforma, non ha infranto tale principio, atteso che il trattamento differenziato riguarda funzionari che non rientrano in una sola e medesima categoria.

    80

    Infatti i ricorrenti, come rilevato dal Tribunale, essendo funzionari assunti dopo il 1o maggio 2004, non si trovano nella stessa situazione giuridica dei funzionari assunti prima di tale data perché, al momento dell’entrata in vigore della riforma, a differenza dei funzionari già assunti, essi godevano solo della possibilità di essere nominati.

    81

    Siffatta differenza di trattamento è poi fondata su di un elemento oggettivo e indipendente dalla volontà del legislatore comunitario, vale a dire la data dell’assunzione decisa dall’APN. Del resto, va aggiunto che il legislatore comunitario, contemperando gli interessi delle diverse categorie di funzionari nel contesto dell’introduzione progressiva del nuovo regime statutario, era legittimato a decidere che l’assunzione di coloro che si trovavano nella situazione particolare dei ricorrenti sarebbe stata disciplinata dal nuovo regime, pur concedendo loro un trattamento più favorevole di quello applicato ai funzionari vincitori di concorsi svoltisi dopo il 1o maggio 2004 ed assunti in seguito.

    82

    Da queste considerazioni emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale, da un lato, si è pronunciato sul rispetto del principio della parità di trattamento con riferimento all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e, d’altro lato, non è incorso in alcun errore di diritto nella valutazione da esso svolta in merito all’osservanza del principio di cui trattasi.

    83

    Inoltre, per quanto riguarda l’asserita discriminazione fondata sull’età, lamentata dai ricorrenti relativamente alla situazione dei più anziani tra loro, si deve osservare, come correttamente affermato dal Tribunale, che i criteri di inquadramento indicati dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto sono manifestamente estranei a qualunque considerazione attinente all’età dei vincitori dei concorsi di cui trattasi ed inoltre prevedono, per la categoria A, una distinzione tra il grado di base A*5 (precedente grado A8) e il grado superiore A*6 (precedente grado A7/A6).

    84

    Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti relativi alla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione, di separazione dei poteri e di gerarchia delle norme, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale, vanno disattesi.

    85

    Inoltre, dato che la sentenza impugnata è stata sufficientemente motivata in merito, non si può censurare il Tribunale per non aver chiarito nella motivazione di tale sentenza la differenza tra la valutazione da esso svolta nella presente causa e quella sviluppata nella causa definita con la citata sentenza Ryan/Corte dei conti.

    86

    Ne consegue che il Tribunale non è venuto meno all’obbligo di motivazione e che questo argomento dev’essere respinto.

    Sulla violazione del legittimo affidamento e sullo snaturamento degli elementi di prova

    — Argomenti delle parti

    87

    Secondo i ricorrenti, il Tribunale, affermando che l’amministrazione non ha dato nessuna garanzia precisa quanto al loro inquadramento, ha ignorato il principio del legittimo affidamento e snaturato gli atti di causa. Essi sottolineano che non solo i bandi di concorso non facevano nessun riferimento ai lavori di modifica del precedente Statuto e tutta la documentazione scritta accessibile sui siti Internet si riferiva a quest’ultimo, ma che, inoltre, per quattro di loro non sarebbe stata fornita alcuna indicazione del nuovo regime né nelle lettere di offerta d’impiego, pervenute prima dell’entrata in vigore della riforma, né al momento della visita medica di assunzione. Di fatto, l’amministrazione avrebbe informato la sig.ra Fumey il giorno della sua entrata in servizio e le sig.re Gerhards e Hamilton nonché il sig. Millar con una lettera «modificativa» in merito all’offerta di assunzione, pervenuta quattro giorni prima della loro entrata in servizio.

    88

    La Commissione e il Consiglio ribattono che assicurazioni provenienti da un’autorità amministrativa non possono essere prese in considerazione ai fini della valutazione della legittimità degli atti del legislatore comunitario. Pertanto, gli argomenti relativi ai diversi elementi fattuali dell’impugnazione sono inconferenti nel contesto dell’eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto. Osservano inoltre che assicurazioni dell’amministrazione che non tengano conto delle disposizioni applicabili non possono creare nell’interessato alcun legittimo affidamento. Secondo queste istituzioni, il Tribunale avrebbe comunque preso atto della differenza tra le situazioni dei diversi ricorrenti.

    — Giudizio della Corte

    89

    Per quanto attiene alla lamentata violazione del principio del legittimo affidamento, il Tribunale ha considerato, al punto 98 della sentenza impugnata, che dagli atti di causa non emergeva alcun elemento tale da consentire ai ricorrenti di concludere che le istituzioni comunitarie avevano fornito loro assicurazioni atte a far sorgere legittime aspettative quanto al mantenimento dei precedenti criteri statutari di inquadramento nel grado dei funzionari al momento della loro assunzione.

    90

    È assodato che nel caso di specie alcuni ricorrenti, prima dell’adozione delle decisioni controverse, hanno ricevuto indicazioni da parte dell’amministrazione in merito ad un inquadramento conforme ai criteri stabiliti nel bando di concorso. Tali indicazioni erano tuttavia corredate da avvertenze sulla possibilità di ricevere proposte di assunzione conformemente alle nuove disposizioni statutarie.

    91

    Orbene, quand’anche indicazioni del genere dovessero essere considerate garanzie precise atte ad indurre il legittimo affidamento dei destinatari, va escluso, come ha fatto il Tribunale al punto 95 della sentenza impugnata, che i ricorrenti possano avvalersene per contestare la legittimità della norma giuridica sulla quale si fondano le decisioni controverse. I singoli non possono infatti richiamarsi al principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale (v., in particolare, sentenza 19 novembre 1998, causa C-284/94, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-7309, punto 43).

    92

    Come ricorda l’avvocato generale al paragrafo 121 delle conclusioni, gli atti dell’amministrazione non possono limitare il margine di manovra del legislatore né possono costituire un parametro di legittimità al quale quest’ultimo sia tenuto a conformarsi.

    93

    Ne consegue che gli argomenti dei ricorrenti relativi alla violazione del legittimo affidamento sono infondati e quelli relativi allo snaturamento degli elementi di prova sono inconferenti.

    Sulla violazione dell’art. 31 dello Statuto nonché sull’insufficienza di motivazione

    — Argomenti delle parti

    94

    Secondo i ricorrenti, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto si pone in contrasto con l’art. 31 dello stesso, relativo al diritto dei candidati ad essere nominati nel grado del gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso. Osservano in proposito che le disposizioni transitorie criticate hanno un effetto definitivo e non transitorio nei confronti dei ricorrenti e dell’APN. Di fatto, i ricorrenti sarebbero nominati in via definitiva sulla scorta di disposizioni dette «transitorie» e l’inquadramento stabilito alla data della loro nomina sarebbe valido per tutta la loro carriera. Rilevano inoltre che il Tribunale non avrebbe chiarito il motivo della deroga, introdotta dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, alle norme transitorie applicate agli altri funzionari.

    95

    Secondo la Commissione, per quanto riguarda la qualifica di una norma come transitoria o come definitiva occorre distinguere tra la norma stessa, da un lato, e gli effetti giuridici di un provvedimento emanato in forza di tale norma, dall’altro. Dovrebbero infatti essere considerate transitorie le disposizioni il cui ambito di applicazione sia limitato a situazioni esistenti in un determinato momento o per un determinato periodo. Per contro, gli effetti giuridici di un provvedimento emanato in forza di una norma transitoria potrebbero effettivamente essere definitivi. La transitorietà dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto sarebbe quindi perfettamente compatibile con la definitività della decisione relativa all’inquadramento nel grado.

    96

    Il Consiglio aggiunge che il citato art. 12, n. 3, può derogare all’art. 31 dello Statuto, in quanto tali due disposizioni si trovano nello stesso atto normativo e sono di pari rango, ed inoltre la prima norma riguarda una situazione specifica mentre la seconda contiene una regola generale. Pertanto, il fatto che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto costituisca una lex specialis rispetto all’art. 31 dello Statuto sarebbe sufficiente ad escludere qualsiasi incompatibilità tra queste due disposizioni.

    — Giudizio della Corte

    97

    Ai sensi dell’art. 31, n. 1, dello Statuto, i vincitori di concorso «sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato».

    98

    Il Tribunale, pronunciandosi sui motivi di ricorso vertenti sulla violazione di questa disposizione dello Statuto, ha anzitutto chiarito, al punto 109 della sentenza impugnata, che, se pure da tale disposizione si deduceva necessariamente che i vincitori di concorsi generali devono essere nominati funzionari in prova nel grado precisato nel bando di concorso a seguito del quale sono stati assunti, la definizione del livello dei posti disponibili e delle condizioni di assunzione in tali posti dei candidati idonei, cui la Commissione aveva proceduto nel quadro delle disposizioni del precedente Statuto redigendo i bandi di concorso controversi, non poteva estendere i propri effetti oltre la data del 1o maggio 2004, scelta dal legislatore comunitario per l’entrata in vigore della nuova struttura delle carriere.

    99

    Il Tribunale ha poi rilevato, ai punti 110-113 della sentenza impugnata, che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto è una disposizione transitoria avente unicamente lo scopo di stabilire l’inquadramento di una determinata categoria di funzionari e che il legislatore può legittimamente adottare per il futuro, nell’interesse del servizio, modifiche delle disposizioni statutarie, anche qualora le disposizioni modificate siano meno favorevoli delle precedenti.

    100

    Queste valutazioni sono scevre da errori di diritto. Infatti, in primo luogo, benché in linea di principio il vincitore di un concorso, qualora venga nominato, sia legittimato ad ottenere, in forza dell’art. 31, n. 1, dello Statuto, l’attribuzione del grado corrispondente al gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso, tale disposizione si applica solo in presenza di una situazione giuridica invariata, poiché non può imporre all’APN di prendere un provvedimento non conforme allo Statuto quale modificato dal legislatore comunitario e, pertanto, illegittimo. Inoltre, come rilevato ai punti 64 e 65 della presente sentenza, i ricorrenti, in quanto vincitori di concorsi svoltisi prima dell’entrata in vigore della riforma dello Statuto, non possono avvalersi di alcun diritto quesito, maturato prima dell’entrata in vigore dello Statuto, alla nomina in un determinato grado. Un diritto del genere non può pertanto essere vantato fondandosi sull’art. 31 dello Statuto.

    101

    In secondo luogo, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, in quanto disposizione transitoria speciale, può introdurre una deroga alla regola generale di cui all’art. 31 dello Statuto per una determinata categoria di funzionari.

    102

    Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti volti a dimostrare un errore di diritto nella valutazione della lamentata trasgressione di quest’ultimo articolo e l’insufficienza di motivazione sono infondati.

    Sulla violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto e sull’insufficienza di motivazione

    — Argomenti delle parti

    103

    Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha erroneamente considerato che una disposizione transitoria può derogare agli artt. 5 e 7 dello Statuto, che sanciscono il principio della corrispondenza tra il grado e l’impiego del funzionario. Il Tribunale avrebbe quindi ammesso che una disposizione transitoria può derogare a qualsiasi disposizione statutaria nonché ai principi generali del diritto.

    104

    La Commissione e il Consiglio ritengono che i ricorrenti interpretino erroneamente la sentenza impugnata nel senso che il Tribunale avrebbe dichiarato che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto derogava alla regola di cui all’art. 7, n. l, dello stesso. Da una lettura corretta di tale sentenza emergerebbe invece che l’equivalenza tra il grado e l’impiego è salvaguardata.

    — Giudizio della Corte

    105

    Gli argomenti della Commissione e del Consiglio sono fondati. Infatti, contrariamente a quanto osservato dai ricorrenti, ai punti 126-128 della sentenza impugnata il Tribunale non ha affermato che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto deroga agli artt. 5 e 7 dello Statuto medesimo, i quali stabiliscono il principio di corrispondenza tra il grado e l’impiego. Vi si afferma invece, segnatamente ai punti 126 e 131 della sentenza impugnata, che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto prevede criteri per l’applicazione di tale principio ai funzionari assunti nel corso di un periodo transitorio.

    106

    Pertanto, i motivi vertenti sulla violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto e sull’insufficienza di motivazione sono del tutto destituiti di fondamento.

    107

    Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte emerge che gli argomenti dei ricorrenti volti ad ottenere l’accertamento di errori di diritto nonché di un’insufficienza di motivazione nel giudizio dato dal Tribunale in merito all’eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, devono essere disattesi.

    Sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nonché su un’insufficienza di motivazione nella valutazione della legittimità delle decisioni controverse

    Argomenti delle parti

    108

    I ricorrenti affermano che il Tribunale, respingendo i motivi di annullamento delle decisioni controverse, è venuto meno ai principi della parità di trattamento e di non discriminazione nonché all’obbligo di motivazione che gli incombe, in quanto ha implicitamente considerato illegittimi i provvedimenti di assunzione di taluni vincitori dei medesimi concorsi superati dai ricorrenti, adottati per primi ad una data precedente al 1o maggio 2004, e non ha dichiarato che, riservando ai vincitori di concorso assunti prima del 1o maggio 2004 un trattamento diverso da quello applicato ai ricorrenti, la Commissione ha infranto tali principi.

    109

    La Commissione afferma che l’interpretazione della sentenza impugnata propugnata dai ricorrenti è erronea.

    Giudizio della Corte

    110

    Nella sentenza impugnata, in particolare ai punti 150-152 della stessa, il Tribunale ha in primo luogo affermato che l’insufficienza di informazioni preliminari nei confronti dei ricorrenti non può comportare di per sé l’illegittimità delle decisioni controverse. In secondo luogo ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto individuale impugnato dinanzi al giudice comunitario deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui l’atto è stato adottato e che a questo proposito le decisioni controverse sono state tutte adottate conformemente alle nuove disposizioni imperative dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, la cui illegittimità non è stata dimostrata.

    111

    Poiché siffatte considerazioni, per motivare il giudizio in merito alle decisioni controverse, muovono dal fondamento giuridico corretto, vale a dire dalla normativa vigente alla data della loro adozione (v. sentenza 17 maggio 2001, causa C-449/98 P, IECC/Commissione, Racc. pag. I-3875, punto 87), esse non sono viziate da alcun errore di diritto e forniscono una motivazione sufficiente del rigetto degli argomenti dedotti in primo grado. Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti vertenti sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione sono inconferenti e quello con il quale si deduce un’insufficienza di motivazione è infondato.

    112

    Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione è infondata e dev’essere respinta.

    Sulle spese

    113

    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 70 di tale regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, dall’art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento discende che il detto art. 70 non si applica all’impugnazione proposta da un funzionario o da un altro dipendente di un’istituzione contro la stessa istituzione.

    114

    Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dei ricorrenti, questi ultimi, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

    115

    Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, l’interveniente nel presente procedimento sopporterà le proprie spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    Le sigg.re Centeno Mediavilla, Fumey, Gerhards, Hamilton, i sigg. Hill, Huby, Klein, Lombardi, Millar, Moraitis, le sig. re Palmer, Robinson, il sig. Rouxel, la sig.ra Silva Mendes, i sigg. van den Hul, Von Nordheim Nielsen e Zouridakis sono condannati alle spese dell’impugnazione.

     

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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