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Document 62007CJ0256

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2009.
Mitsui & Co. Deutschland GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.
Codice doganale comunitario - Rimborso di dazi doganali - Art. 29, nn. 1 e 3, lett. a) - Valore in dogana - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Art. 145, nn. 2 e 3 - Considerazione, nell’ambito della determinazione del valore in dogana, dei pagamenti effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita - Applicazione nel tempo - Norme sostanziali - Norme di procedura - Retroattività di una norma - Validità.
Causa C-256/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-01951

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:167

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 marzo 2009 ( *1 )

«Codice doganale comunitario — Rimborso di dazi doganali — Art. 29, nn. 1 e 3, lett. a) — Valore in dogana — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 145, nn. 2 e 3 — Rilevanza, nell’ambito della determinazione del valore in dogana, dei pagamenti effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita — Applicazione nel tempo — Norme sostanziali — Norme di procedura — Retroattività di una norma — Validità»

Nel procedimento C-256/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione 16 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Mitsui & Co. Deutschland GmbH

contro

Hauptzollamt Düsseldorf,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per la Mitsui & Co. Deutschland GmbH, dall’avv. H. Nehm, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. S. Schønberg e F. Hoffmeister, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 ottobre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da una parte, sull’interpretazione dell’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), nonché dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione , n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione , n. 444 (GU L 68, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»). Dall’altra parte, la domanda riguarda la validità dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione.

2

Tale domanda è stata presentata dal Finanzgericht Düsseldorf nell’ambito di una controversia tra la Mitsui & Co. Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Mitsui») e lo Hauptzollamt Düsseldorf (ufficio principale doganale di Düsseldorf; in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito a una domanda di rimborso di dazi doganali.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3

Ai sensi dell’art. 29 del codice doganale:

«1.   Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:

a)

non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che:

sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,

limitano l’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute,

oppure

non intaccano sostanzialmente il valore delle merci,

b)

la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare,

c)

nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica ai sensi dell’articolo 32, e

d)

il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2.

(…)

a)

Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso può essere fatto, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.

(…)».

4

L’art. 67 del codice doganale dispone quanto segue:

«Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l’applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale».

5

L’art. 236 del codice doganale così recita:

«1.   Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.

(…)

2.   Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione viene concesso, su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.

Questo termine viene prorogato quando l’interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.

L’autorità doganale procede d’ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati, durante detto termine, l’esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma».

6

Il quinto ed il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 444/2002 così recitano:

«(5)

Dopo l’immissione in libera pratica, il prezzo convenuto tra acquirente e venditore può in alcuni casi subire modificazioni in considerazione della natura difettosa delle merci.

(6)

La normativa deve pertanto prevedere espressamente che nella determinazione del valore di transazione, di cui all’articolo 29 del codice [doganale], si debba tener conto di tali circostanze particolari con adeguate garanzie ed entro limiti di tempo ragionevoli».

7

Il regolamento n. 444/2002, vigente dal 19 marzo 2002, ha introdotto una nuova versione dell’art. 145 del regolamento di applicazione.

8

Tale art. 145, nn. 2 e 3, stabilisce quanto segue:

«2.   Dopo l’immissione in libera pratica, la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci di cui trattasi, effettuata dal venditore in favore dell’acquirente, può essere presa in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 29 del codice [doganale] qualora sia dimostrato alle autorità doganali:

a)

che le merci erano difettose alla data di cui all’articolo 67 del codice [doganale];

b)

che il venditore ha effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell’immissione in libera pratica delle merci;

c)

che la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di vendita.

3.   La modificazione del prezzo pagato o da pagare per le merci, effettuata a norma del paragrafo 2, può essere presa in considerazione soltanto qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci».

La normativa nazionale

9

Il secondo libro del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB») disciplina il diritto delle obbligazioni. La sua sezione VIII stabilisce, al Titolo I, le norme relative al contratto di vendita.

10

In caso di vizi della cosa, l’art. 437 del BGB conferisce al compratore i seguenti diritti:

«Se la cosa è affetta da vizi, il compratore, se ricorrono i presupposti delle disposizioni seguenti e se non è stabilito diversamente, può:

1.

pretendere l’adempimento successivo in base all’art. 439;

2.

recedere dal contratto (…), o ridurre il prezzo di acquisto in base all’art. 441;

3.

pretendere il risarcimento del danno (…) o chiedere il rimborso di spese inutilmente sostenute (…)».

11

Se il compratore opta per l’adempimento successivo del contratto, l’art. 439, n. 1, del BGB gli conferisce i seguenti diritti:

«A titolo di adempimento successivo, il compratore può pretendere, a sua scelta, l’eliminazione del vizio o la consegna di una cosa libera da vizi».

12

Se l’acquirente opta per la riduzione del prezzo di vendita, l’art. 441 del BGB prevede quanto segue:

«1.   Anziché recedere, il compratore può ridurre il prezzo di acquisto mediante una dichiarazione al venditore (…)

(…)

3.   Nella riduzione il prezzo di acquisto deve essere ridotto nella misura del rapporto in cui si sarebbe trovato al momento della conclusione del contratto il valore della cosa in uno stato privo di vizi rispetto al valore reale. La riduzione, ove necessario, può essere individuata mediante una stima».

Causa principale e questioni pregiudiziali

13

Secondo il giudice del rinvio, la Mitsui importa dal Giappone veicoli nuovi della marca Subaru, che vengono commercializzati nell’Unione europea mediante distributori. Il venditore costruttore fornisce, per tali veicoli, una garanzia di tre anni in caso di vizio tecnico o di altri malfunzionamenti. Nel contesto di questa garanzia, il venditore costruttore rimborsa alla Mitsui i costi che essa sostiene nei confronti di terzi nell’ambito delle misure di garanzia, in particolare quelli relativi all’attuazione delle dette misure da parte dei distributori a causa dei vizi della merce. Alla fine di ogni mese, la Mitsui informa il venditore costruttore delle prestazioni di garanzia fornite e riceve un corrispondente accredito nel corso del mese seguente.

14

Il 13 giugno 2003 la Mitsui ha richiesto il rimborso dei dazi doganali relativi alle prestazioni di garanzia afferenti ai veicoli che aveva immesso in libera pratica nel corso del mese di luglio 2000.

15

Con decisione 27 maggio 2004, lo Hauptzollamt ha corrisposto alla Mitsui un rimborso calcolato sulla base delle prestazioni di garanzia da essa fatturate al venditore costruttore fino al mese di febbraio 2002. La domanda di rimborso per prestazioni di garanzie intervenute tra il mese di marzo 2002 e il mese di giugno 2003 è stata invece respinta.

16

A tale proposito, lo Hauptzollamt ha fatto presente che, a norma dell’art. 145, n. 3, del regolamento di applicazione, i costi per la garanzia possono essere riconosciuti come idonei a diminuire il valore in dogana solo se il prezzo delle merci importate è stato modificato entro dodici mesi dalla data di immissione in libera pratica delle merci. Tale disposizione andrebbe applicata anche agli sdoganamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 444/2002, il 19 marzo 2002. Per le merci immesse in libera pratica nel corso del mese di luglio 2000 potrebbero essere prese in considerazione unicamente le modifiche di prezzo realizzate fino al mese di febbraio 2002 incluso.

17

La Mitsui ha presentato un reclamo avverso tale decisione. Essa ha addotto che l’art. 145 del regolamento di applicazione non andava applicato alla sua domanda di rimborso poiché il caso delle garanzie non costituisce un’ipotesi di modifica di prezzo a posteriori ai sensi di tale disposizione, bensì di fissazione dell’importo di un obbligo contrattuale di garanzia. Tale disposizione, inoltre, come modificata dal regolamento n. 444/2002, a suo avviso non è applicabile a merci importate e immesse in libera pratica prima del 19 marzo 2002, ossia prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 444/2002. Essa fa valere che il diritto comunitario postula infatti un divieto di principio per quanto riguarda l’applicazione retroattiva degli atti comunitari, divieto che andrebbe per l’appunto applicato a disposizioni sostanziali come l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione.

18

Nutrendo dubbi in merito all’interpretazione dell’art. 29 del codice doganale, nonché sull’interpretazione e sulla validità dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se i pagamenti effettuati dal venditore costruttore a favore del compratore, come nel caso di specie, nell’ambito di un accordo relativo ad una garanzia, con i quali vengono rimborsate al compratore le spese di riparazione fatturate dai suoi [distributori], riducano il valore in dogana ai sensi dell’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del [codice doganale], valore dichiarato sulla base del prezzo convenuto tra il venditore costruttore da un lato e il compratore dall’altro.

2)

Se i pagamenti menzionati nella prima questione, effettuati dal venditore costruttore a favore del compratore per rimborsare le spese sostenute a titolo di garanzia, rappresentino una modifica del valore di transazione di cui all’art. 145, n. 2, del regolamento di applicazione (…).

3)

In caso di soluzione affermativa della prima o della seconda questione, se l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione (…) debba essere applicato ad importazioni per le quali la dichiarazione doganale è stata accettata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 444/2002.

4)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se sia valido l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento d’applicazione (…)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

19

Con le sue prime due questioni, che conviene trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del codice doganale, nonché l’art. 145, n. 2, del regolamento di applicazione, vadano interpretati nel senso che, qualora vizi delle merci, rivelati dopo l’immissione in libera pratica di tali merci, ma relativamente ai quali è dimostrato che esistevano prima di essa, diano luogo, in virtù di un obbligo contrattuale di garanzia, a successivi rimborsi da parte del venditore costruttore a favore del compratore — rimborsi corrispondenti ai costi di riparazione fatturati dai propri distributori di quest’ultimo —, siffatti rimborsi possano comportare una riduzione del valore di transazione delle dette merci e, di conseguenza, del loro valore in dogana, valore dichiarato sulla base del prezzo inizialmente convenuto tra il venditore costruttore e il compratore.

20

Per risolvere tali questioni si deve innanzitutto ricordare che dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che la normativa comunitaria in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (sentenze 6 giugno 1990, causa C-11/89, Unifert, Racc. pag. I-2275, punto 35, e , causa C-15/99, Sommer, Racc. pag. I-8989, punto 25). Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico. (v. sentenza , causa C-306/04, Compaq Computer International Corporation, Racc. pag. I-10991, punto 30).

21

Come risulta dagli accertamenti svolti dal giudice del rinvio, il venditore costruttore giapponese vendeva alla Mitsui veicoli nuovi. Il valore in dogana delle merci importate che è stato dichiarato corrispondeva, nella causa principale, al prezzo inizialmente convenuto tra il venditore costruttore, da una parte, e la Mitsui, dall’altra. Il venditore costruttore, avendo concesso una garanzia di tre anni in caso di difetto tecnico o di altri malfunzionamenti dei veicoli nuovi, era tenuto a rimborsare successivamente alla Mitsui i costi che quest’ultima aveva all’occorrenza sostenuto nei confronti di terzi nell’ambito della detta garanzia.

22

Se, dopo la data di importazione di un veicolo, risulta che esso era difettoso al momento della sua importazione, il suo valore economico reale, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle conclusioni, è inferiore al valore di transazione dichiarato al momento della sua immissione in libera pratica.

23

È vero che l’art. 29, nn. 1 e 3, del codice doganale non specifica le condizioni alle quali devono essere trattate le successive modifiche del valore di transazione, base di calcolo del valore in dogana.

24

Tuttavia, il prezzo effettivamente pagato o da pagare è un dato che deve eventualmente formare oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio (v., in questo senso, sentenza 12 giugno 1986, causa 183/85, Repenning, Racc. pag. 1873, punto 16).

25

In particolare, la Corte ha già dichiarato come occorra riconoscere che, nel caso in cui la merce da valutare, esente da vizi all’atto dell’acquisto, sia stata danneggiata prima della sua immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare deve formare oggetto di una riduzione proporzionale al danno subito quando si tratta di diminuzioni imprevedibili del valore commerciale della merce (v. citate sentenze Repenning, punto 18, e Unifert, punto 35).

26

Parimenti, nella causa principale, occorre riconoscere che il prezzo effettivamente pagato o da pagare può subire una riduzione proporzionale alla diminuzione del valore commerciale delle merci a causa di un vizio nascosto relativamente al quale sia stato dimostrato che era presente prima della loro immissione in libera pratica e che ha originato successivi rimborsi in forza di un obbligo contrattuale di garanzia e, di conseguenza, è idoneo a comportare una successiva riduzione del valore in dogana di tali merci.

27

Come emerge dal quinto e dal sesto ‘considerando’ del regolamento n. 444/2002, l’art. 145, n. 2, del regolamento di applicazione, sotto questo profilo, ha precisato una soluzione già indicata dall’art. 29 dello stesso codice doganale. Il detto art. 145, n. 2, definisce le condizioni alle quali la modifica effettuata dal venditore in favore dell’acquirente del prezzo effettivamente pagato per le merci immesse in libera pratica può essere presa in considerazione per la determinazione del loro valore in dogana. Tali condizioni cumulative sono tre, e sono presenti quando può essere dimostrata la natura difettosa delle merci al momento dell’accettazione della dichiarazione da parte delle autorità doganali; quando la modifica del prezzo deriva dall’esecuzione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell’immissione in libera pratica delle merci e quando la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di vendita.

28

Parimenti, i versamenti effettuati da un venditore a favore di un compratore in virtù di un accordo di garanzia mediante il quale tale compratore è indennizzato per i costi di riparazione fatturati dai suoi propri compratori costituiscono una «modifica» del prezzo effettivamente pagato o da pagare, poiché i termini «modifica del prezzo», che figurano al detto art. 145 del regolamento di applicazione, coprono diverse realtà, tra cui quella di una diminuzione del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

29

Ne consegue che occorre risolvere le prime due questioni dichiarando che l’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del codice doganale, nonché l’art. 145, n. 2, del regolamento di applicazione devono essere interpretati nel senso che qualora vizi delle merci, rivelati dopo l’immissione in libera pratica di tali merci ma relativamente ai quali è dimostrato che esistevano prima di essa, diano luogo, in virtù di un obbligo contrattuale di garanzia, a successivi rimborsi da parte del venditore costruttore a favore del compratore — rimborsi corrispondenti ai costi di riparazione fatturati dai propri distributori di quest’ultimo —, siffatti rimborsi possono comportare una riduzione del valore di transazione delle dette merci e, di conseguenza, del loro valore in dogana, valore dichiarato sulla base del prezzo inizialmente convenuto tra il venditore costruttore e il compratore.

Sulla terza questione

30

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione si applichi a importazioni le cui dichiarazioni doganali sono state accettate dalle autorità doganali prima del 19 marzo 2002, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 444/2002, che modifica il detto art. 145.

31

A questo proposito si deve ricordare che i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario. Pertanto, essi devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie (v., in particolare, sentenza 26 aprile 2005, causa C-376/02, «Goed Wonen», Racc. pag. I-3445, punto 32 e giurisprudenza citata).

32

Benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore a quella della pubblicazione di tale atto, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga uno scopo di interesse generale e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v., in particolare, sentenza «Goed Wonen», cit., punto 33), nonché qualora risulti chiaramente dalla formulazione, dalla finalità e dall’economia delle norme comunitarie di cui trattasi che dev’essere loro attribuita tale efficacia (v., in questo senso, sentenza 9 marzo 2006, causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services, Racc. pag. I-2263, punto 21 e giurisprudenza citata).

33

Orbene, né la formulazione delle disposizioni o dei ‘considerando’ del regolamento n. 444/2002 né i lavori preparatori di tale atto contengono indicazioni nel senso che all’art. 145 del regolamento di applicazione debba essere attribuito un siffatto effetto retroattivo.

34

Al contrario, dal resoconto del comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana), (sintesi delle conclusioni elaborate in occasione della riunione del 26 ottobre 2001; TAXUD/906.2001, EN, pag. 3), risulta che tale «disposizione (…) non prevedeva un’applicazione retroattiva e che non era previsto di introdurre siffatta applicazione, a meno che il comitato non ne manifestasse espressamente la volontà». Ebbene, quest’ultima circostanza non si è verificata.

35

In ogni caso, come emerge dai punti 31 e 32 di questa sentenza, l’effetto che si riconosce ad una disposizione del diritto comunitario non deve compromettere i principi fondamentali della Comunità, in particolare i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

36

Orbene, è vero che l’art. 145 del regolamento di applicazione è diretto a rafforzare la certezza del diritto in quanto codifica espressamente la presa in considerazione della modifica del prezzo delle merci quando esse sono difettose al momento della loro importazione, tuttavia una sua applicazione come nella causa principale produrrebbe la conseguenza di rimettere in discussione il legittimo affidamento degli operatori economici tedeschi in quanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, le autorità doganali tedesche applicavano il termine generale di tre anni previsto dall’art. 236, n. 2, del codice doganale in caso di modifica, dopo l’importazione, del valore di transazione delle merci a causa della loro difettosità, per determinare il loro valore in dogana.

37

Di conseguenza, occorre constatare che l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione non si applica a situazioni sorte prima del 19 marzo 2002.

38

Da quanto precede risulta che occorre risolvere la terza questione sottoposta nel senso che l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione non si applica alle importazioni le cui dichiarazioni doganali sono state accettate prima del 19 marzo 2002.

Sulla quarta questione

39

Alla luce della soluzione fornita alla terza questione, non occorre risolvere la quarta.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché l’art. 145, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione , n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione , n. 444, devono essere interpretati nel senso che, qualora vizi delle merci, rivelati dopo l’immissione in libera pratica di tali merci, ma relativamente ai quali è dimostrato che esistevano prima di essa, diano luogo, in virtù di un obbligo contrattuale di garanzia, a successivi rimborsi da parte del venditore costruttore a favore del compratore — rimborsi corrispondenti ai costi di riparazione fatturati dai propri distributori di quest’ultimo —, siffatti rimborsi possono comportare una riduzione del valore di transazione delle dette merci e, di conseguenza, del loro valore in dogana, valore dichiarato sulla base del prezzo inizialmente convenuto tra il venditore costruttore e il compratore.

 

2)

L’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, non si applica alle importazioni le cui dichiarazioni doganali sono state accettate prima del 19 marzo 2002.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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