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Documento 62007CB0456

    Causa C-456/07: Ordinanza della Corte (settima sezione) 21 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Repubblica slovacca) — Karol Mihal/Daňový úrad Košice V (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Sesta direttiva IVA — Soggetti passivi — Art. 4, n. 5, primo comma — Organismi di diritto pubblico — Ufficiali giudiziari — Persone fisiche e giuridiche)

    GU C 209 del 15.8.2008, p. 17—18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/17


    Ordinanza della Corte (settima sezione) 21 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Repubblica slovacca) — Karol Mihal/Daňový úrad Košice V

    (Causa C-456/07) (1)

    (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Soggetti passivi - Art. 4, n. 5, primo comma - Organismi di diritto pubblico - Ufficiali giudiziari - Persone fisiche e giuridiche)

    (2008/C 209/24)

    Lingua processuale: lo slovacco

    Giudice del rinvio

    Najvyšší súd Slovenskej republiky

    Parti

    Ricorrente: Karol Mihal

    Convenuto: Daňový úrad Košice V

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, primo comma, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Non assoggettamento di un organismo di diritto pubblico che svolge attività od operazioni in quanto pubblica autorità — Inclusione degli ufficiali giudiziari nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche — Effetto diretto

    Dispositivo

    Un'attività svolta da un privato, quale quella di ufficiale giudiziario, non è esente dall'IVA per il solo fatto che consiste nel compimento di atti che rientrano nelle prerogative della pubblica autorità. Anche supponendo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, egli compia tali atti, l'ufficiale giudiziario, ai sensi di una normativa come quella oggetto della causa principale, esercita la relativa attività non già in veste di ente di diritto pubblico, poiché non fa parte della struttura della pubblica amministrazione, bensì in forma di attività economica indipendente, esercitata nell'ambito di una libera professione e, pertanto, non può fruire dell'esenzione prevista dall'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.


    (1)  GU C 315 del 22.12.2007.


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