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Document 62007CA0321
Case C-321/07: Judgment of the Court (Third Chamber) of 19 February 2009 (reference for a preliminary ruling from the Landgericht Mannheim (Germany)) — Criminal proceedings against Karl Schwarz (Directive 91/439/EEC — Holding of driving licences from different Member States — Validity of a driving licence issued before the accession of a State — Withdrawal of a second driving licence issued by the Member State of residence — Recognition of a driving licence issued before the issue of a second licence later withdrawn on the ground that the holder was unfit — Expiry of the period accompanying a measure withdrawing a driving licence during which no application may be made for the issue of a new driving licence)
Causa C-321/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Procedimento penale a carico di Karl Schwarz (Direttiva 91/439/CEE — Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri — Validità di una patente di guida rilasciata prima dell’adesione di uno Stato — Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza — Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare — Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida)
Causa C-321/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Procedimento penale a carico di Karl Schwarz (Direttiva 91/439/CEE — Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri — Validità di una patente di guida rilasciata prima dell’adesione di uno Stato — Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza — Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare — Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida)
GU C 90 del 18.4.2009, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Procedimento penale a carico di Karl Schwarz
(Causa C-321/07) (1)
(Direttiva 91/439/CEE - Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri - Validità di una patente di guida rilasciata prima dell’adesione di uno Stato - Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza - Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare - Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida)
2009/C 90/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Mannheim
Imputato nella causa principale
Karl Schwarz
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Mannheim — Interpretazione degli artt. 7, n. 5 e 8, nn. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Titolare di più patenti di guida — Validità di una patente di guida rilasciata, prima dell’adesione, dallo Stato membro del cittadino — Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza sul rispettivo territorio, dopo il periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente, di una patente di guida ottenuta, prima dell’adesione, in un altro Stato membro prima della scadenza di un periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente
Dispositivo
1) |
Si deve interpretare l’art. 7, n. 5, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, nel senso che non osta a che un cittadino di uno Stato membro possieda contemporaneamente due patenti di guida valide, di cui una è una patente comunitaria e l’altra una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora entrambe siano state ottenute prima dell’adesione di quest’ultimo Stato all’Unione europea. |
2) |
Gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione europea, qualora tale patente sia stata rilasciata precedentemente ad una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Il fatto che tale rifiuto abbia luogo trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente che accompagna detta revoca è, a tale proposito, privo di pertinenza. |