EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0321

Causa C-321/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Procedimento penale a carico di Karl Schwarz (Direttiva 91/439/CEE — Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri — Validità di una patente di guida rilasciata prima dell’adesione di uno Stato — Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza — Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare — Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida)

GU C 90 del 18.4.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 90/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Procedimento penale a carico di Karl Schwarz

(Causa C-321/07) (1)

(Direttiva 91/439/CEE - Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri - Validità di una patente di guida rilasciata prima dell’adesione di uno Stato - Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza - Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare - Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida)

2009/C 90/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Mannheim

Imputato nella causa principale

Karl Schwarz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Mannheim — Interpretazione degli artt. 7, n. 5 e 8, nn. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Titolare di più patenti di guida — Validità di una patente di guida rilasciata, prima dell’adesione, dallo Stato membro del cittadino — Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza sul rispettivo territorio, dopo il periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente, di una patente di guida ottenuta, prima dell’adesione, in un altro Stato membro prima della scadenza di un periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente

Dispositivo

1)

Si deve interpretare l’art. 7, n. 5, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, nel senso che non osta a che un cittadino di uno Stato membro possieda contemporaneamente due patenti di guida valide, di cui una è una patente comunitaria e l’altra una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora entrambe siano state ottenute prima dell’adesione di quest’ultimo Stato all’Unione europea.

2)

Gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione europea, qualora tale patente sia stata rilasciata precedentemente ad una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Il fatto che tale rifiuto abbia luogo trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente che accompagna detta revoca è, a tale proposito, privo di pertinenza.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


Top