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Document 62007CA0148

    Causa C-215/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden (Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Ambito di applicazione della direttiva 85/577/CEE — Adesione ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone — Revoca)

    GU C 148 del 5.6.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 148/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden

    (Causa C-215/08) (1)

    (Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Ambito di applicazione della direttiva 85/577/CEE - Adesione ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone - Revoca)

    2010/C 148/07

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: E. Friz GmbH

    Convenuto: Carsten von der Heyden

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 1, n. 1 e dell’art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31) — Ambito di applicazione — Adesione di un consumatore a un fondo immobiliare chiuso in forma di una società di persone, avente come scopo principale l'investimento di capitali — Effetti giuridici del recesso

    Dispositivo

    1)

    La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, si applica ad un contratto, concluso in circostanze quali quelle della causa principale, che ha ad oggetto l’adesione di un consumatore ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone qualora lo scopo di una tale adesione non sia in via prioritaria quello di divenire membro della società, bensì si tratti di un modo per investire capitali.

    2)

    L’art. 5, n. 2, della direttiva 85/577 non osta, in circostanze quali quelle della causa principale, ad una norma nazionale in forza della quale, in caso di revoca dell’adesione ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone, prestata a seguito di una vendita a domicilio non richiesta, il consumatore può invocare nei confronti di tale società, sul saldo di liquidazione, un diritto calcolato in funzione del valore della sua partecipazione al momento del suo recesso da tale fondo e, pertanto, può ottenere eventualmente la restituzione di un importo inferiore al suo conferimento ovvero può essere tenuto a partecipare alle perdite del detto fondo.


    (1)  GU C 209 del 15.8.2008.


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