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Document 62007CA0092

Causa C-92/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 aprile 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Accordo di associazione CEE-Turchia — Regola di «standstill» e principio di non discriminazione — Obbligo di versamento di taluni diritti per l’ottenimento e la proroga di un permesso di soggiorno — Proporzionalità dei diritti da versare — Confronto con i diritti versati dai cittadini dell’Unione — Art. 9 dell’Accordo di associazione — Art. 41, n. 1, del protocollo addizionale — Artt. 10, n. 1, e 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80)

GU C 161 del 19.6.2010, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 aprile 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-92/07) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Regola di «standstill» e principio di non discriminazione - Obbligo di versamento di taluni diritti per l’ottenimento e la proroga di un permesso di soggiorno - Proporzionalità dei diritti da versare - Confronto con i diritti versati dai cittadini dell’Unione - Art. 9 dell’Accordo di associazione - Art. 41, n. 1, del protocollo addizionale - Artt. 10, n. 1, e 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80)

(2010/C 161/02)

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.J. Kuijper e S. Boelaert, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster, C. Wissels e M. de Grave, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 9 dell'Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, concluso a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685), 41 del protocollo addizionale, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio, 19 settembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), 10, n. 1, e 13, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione — Diritti di bollo discriminatori per quanto riguarda il permesso di soggiorno

Dispositivo

1)

Avendo introdotto e mantenuto in vigore per il rilascio dei permessi di soggiorno un regime che prevede il versamento di diritti sproporzionati rispetto a quelli richiesti ai cittadini degli Stati membri per il rilascio di documenti analoghi, e avendo applicato tale regime ai cittadini turchi che godono di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in forza:

dell’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 a Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, d’altro lato, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE,

del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, e

della decisione n. 1/80, adottata il 19 settembre 1980 dal Consiglio di associazione, istituito dall’Accordo di associazione e composto, da un lato, da membri dei governi degli Stati membri, dal Consiglio dell’Unione europea nonché dalla Commissione delle Comunità europee e, dall’altro lato, da membri del governo turco,

il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 9 di tale Accordo di associazione, dell’art. 41 di tale protocollo addizionale, nonché degli artt. 10, n. 1, e 13 della decisione n. 1/80.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


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