Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TO0062

Ordinanza del presidente del Tribunale del 9 giugno 2011.
Eurallumina SpA contro Commissione europea.
Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che dispone il suo recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-62/06 RENV-R.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-00167*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:261





Ordinanza del Presidente del Tribunale 9 giugno 2011 – Eurallumina / Commissione

(causa T‑62/06 RENV-R)

«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che dispone il suo recupero – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza –Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione con riguardo alla situazione del gruppo cui appartiene – Interesse pubblico connesso all’esecuzione delle decisioni adottate dalle istituzioni dell’Unione che oltrepassa l’interesse personale degli azionisti della società ricorrente (Art. 278 TFUE) (v. punti 20-21, 29-31)

3.                     Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso –Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione finanziaria del gruppo cui appartiene la società ricorrente – Valutazione caso per caso – Situazione di controllo economico integrale nell'ambito di un gruppo – Rilevanza

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Danno risarcibile successivamente attraverso un ricorso per risarcimento – Danno che non può essere considerato irreparabile

6.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Valutazione della gravità del danno da parte del giudice del procedimento sommario – Violazione del diritto a un ricordo giurisdizionale effettivo – Insussistenza – Violazione del diritto a un processo equo – Insussistenza


Oggetto

Domanda di sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nei limiti in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.

Top