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Document 62006TO0062
Order of the President of the General Court of 9 June 2011.#Eurallumina SpA v European Commission.#Application for interim measures - State aid - Decision declaring the aid incompatible with the common market and ordering its recovery - Application for suspension of operation - No urgency.#Case T-62/06 RENV-R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 9 giugno 2011.
Eurallumina SpA contro Commissione europea.
Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che dispone il suo recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-62/06 RENV-R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 9 giugno 2011.
Eurallumina SpA contro Commissione europea.
Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che dispone il suo recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-62/06 RENV-R.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-00167*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:261
Ordinanza del Presidente del Tribunale 9 giugno 2011 – Eurallumina / Commissione
(causa T‑62/06 RENV-R)
«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che dispone il suo recupero – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza –Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione con riguardo alla situazione del gruppo cui appartiene – Interesse pubblico connesso all’esecuzione delle decisioni adottate dalle istituzioni dell’Unione che oltrepassa l’interesse personale degli azionisti della società ricorrente (Art. 278 TFUE) (v. punti 20-21, 29-31)
3. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso –Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti
4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione finanziaria del gruppo cui appartiene la società ricorrente – Valutazione caso per caso – Situazione di controllo economico integrale nell'ambito di un gruppo – Rilevanza
5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Danno risarcibile successivamente attraverso un ricorso per risarcimento – Danno che non può essere considerato irreparabile
6. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Valutazione della gravità del danno da parte del giudice del procedimento sommario – Violazione del diritto a un ricordo giurisdizionale effettivo – Insussistenza – Violazione del diritto a un processo equo – Insussistenza
Oggetto
| Domanda di sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nei limiti in cui riguarda la ricorrente |
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |