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Document 62006TB0346
Case T-346/06: Order of the Court of First Instance of 18 February 2009 — IMS v Commission (Action for annulment and for damages — Directive 98/37/EC — Machinery bearing the CE marking — Hazards to the safety of persons — National prohibition measure — Opinion of the Commission declaring the measure to be justified — Action for annulment — Withdrawal of the contested measure — No need to adjudicate — Action for damages — Article 44(1)(c) of the Rules of Procedure of the Court of First Instance — Inadmissibility)
Causa T-346/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2009 — IMS/Commissione (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Direttiva 98/37/CE — Macchine munite della marcatura CE — Rischi per la sicurezza delle persone — Provvedimento nazionale di divieto — Parere della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento — Ricorso di annullamento — Revoca dell’atto impugnato — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento danni — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità)
Causa T-346/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2009 — IMS/Commissione (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Direttiva 98/37/CE — Macchine munite della marcatura CE — Rischi per la sicurezza delle persone — Provvedimento nazionale di divieto — Parere della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento — Ricorso di annullamento — Revoca dell’atto impugnato — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento danni — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità)
GU C 90 del 18.4.2009, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/26 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2009 — IMS/Commissione
(Causa T-346/06) (1)
(Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Direttiva 98/37/CE - Macchine munite della marcatura «CE» - Rischi per la sicurezza delle persone - Provvedimento nazionale di divieto - Parere della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento - Ricorso di annullamento - Revoca dell’atto impugnato - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità)
2009/C 90/42
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Industria Masetto Schio Srl (IMS) (Schio, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Colonna e T. Romolotti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Lawunmi, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentante: sig. G. de Bergues, agente)
Oggetto
Da una parte, l’annullamento del parere della Commissione 6 settembre 2006, C(2006)3914, 3914, concernente un provvedimento di divieto relativo ad alcune presse meccaniche della marca IMS, adottato dalle autorità francesi e, dall’altra, una domanda di risarcimento dei danni diretta a ottenere ristoro del pregiudizio che la ricorrente asserisce aver subito a seguito dell’adozione dell’atto impugnato
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento. |
2) |
Quanto al resto, il ricorso è irricevibile. |
3) |
La Commissione sopporterà le spese del procedimento sommario. Per il resto, la Commissione e l’industria Masetto Schio Srl (IMS) sopporteranno ciascuna la metà delle spese. |
4) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |