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Document 62006TB0346

Causa T-346/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2009 — IMS/Commissione (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Direttiva 98/37/CE — Macchine munite della marcatura CE — Rischi per la sicurezza delle persone — Provvedimento nazionale di divieto — Parere della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento — Ricorso di annullamento — Revoca dell’atto impugnato — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento danni — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità)

GU C 90 del 18.4.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 90/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2009 — IMS/Commissione

(Causa T-346/06) (1)

(Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Direttiva 98/37/CE - Macchine munite della marcatura «CE» - Rischi per la sicurezza delle persone - Provvedimento nazionale di divieto - Parere della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento - Ricorso di annullamento - Revoca dell’atto impugnato - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità)

2009/C 90/42

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Industria Masetto Schio Srl (IMS) (Schio, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Colonna e T. Romolotti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Lawunmi, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentante: sig. G. de Bergues, agente)

Oggetto

Da una parte, l’annullamento del parere della Commissione 6 settembre 2006, C(2006)3914, 3914, concernente un provvedimento di divieto relativo ad alcune presse meccaniche della marca IMS, adottato dalle autorità francesi e, dall’altra, una domanda di risarcimento dei danni diretta a ottenere ristoro del pregiudizio che la ricorrente asserisce aver subito a seguito dell’adozione dell’atto impugnato

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.

2)

Quanto al resto, il ricorso è irricevibile.

3)

La Commissione sopporterà le spese del procedimento sommario. Per il resto, la Commissione e l’industria Masetto Schio Srl (IMS) sopporteranno ciascuna la metà delle spese.

4)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


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