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Document 62006CC0003

Conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro del 16 novembre 2006.
Groupe Danone contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intesa - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione.
Causa C-3/06 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-01331

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:720

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

POIARES MADURO

presentate il 16 novembre 2006 1(1)

Causa C‑3/06 P

Groupe Danone

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Ammenda – Art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 17 – Recidiva – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Art. 229 CE – Art. 17 del regolamento del Consiglio n. 17 – Competenza giurisdizionale anche di merito – Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Diritti della difesa»





1.        Il ricorso in esame, presentato dal Groupe Danone (in prosieguo: la «ricorrente»), è diretto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (2). Detta causa riguardava la decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2003/569/CE (in prosieguo: la «decisione impugnata») (3), che infliggeva un’ammenda alla ricorrente per la sua partecipazione in un cartello nel settore della birra in Belgio. Il Tribunale di primo grado ha confermato la maggior parte della decisione impugnata, ma ha ridotto l’ammenda inflitta. Nel presente procedimento, che riguarda unicamente la determinazione dell’ammenda, la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto basandosi su un’erronea interpretazione della nozione di recidiva e modificando illegittimamente il metodo di calcolo della Commissione.

I –    Antefatto del ricorso

A –    Contesto normativo

2.        All’epoca dei fatti, l’applicazione degli art. 81 CE e 82 CE, ivi compreso l’aspetto delle ammende che possono essere inflitte dalla Commissione in caso di infrazione, era coperta dal regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (4).

3.        L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dispone quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille [EUR] ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1, o dell’articolo [82] del Trattato,

b) non osservino un onere imposto in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1 [del regolamento].

 Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

4.        Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3) (in prosieguo: gli «orientamenti») istituiscono una metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare delle suddette ammende, «che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti» (orientamenti, secondo capoverso).

5.        Conformemente ai medesimi orientamenti, «[l’]importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, che sono i soli criteri indicati all’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17» (orientamenti, punto 1). L’importo di base è maggiorato in presenza di circostanze aggravanti particolari quali la recidiva della medesima impresa per un’infrazione del medesimo tipo (orientamenti, punto 2). L’importo di base è ridotto in presenza di circostanze attenuanti (orientamenti, punto 3).

6.        In forza dell’art. 229 CE «[i] regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio (…) possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi».

7.        Alla luce di tale disposizione, l’art. 17 del regolamento n. 17 prevede che:

«La Corte di Giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo [229 CE] per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta».

B –    Fatti

8.        La decisione impugnata (5) è indirizzata alla ricorrente e alle imprese Interbrew, Alken‑Maes, Haacht e Martens. Nella decisione si constatano due distinte violazioni delle regole di concorrenza, vale a dire, da un lato, un complesso insieme di accordi e/o pratiche concordate nel settore belga della birra (in prosieguo: il «cartello Interbrew/Alken-Maes») e, dall’altro, pratiche concordate in relazione al mercato della birra a marchio privato.

9.        All’epoca dei fatti, la ricorrente era la società controllante della Alken‑Maes. Tenuto conto del suo ruolo attivo nel cartello Interbrew/Alken-Maes, la Commissione ha ritenuto la ricorrente responsabile tanto della propria partecipazione al suddetto cartello quanto di quella della Alken-Maes (6). Per contro, la Commissione ha ritenuto che non si potesse attribuire alla ricorrente la responsabilità della partecipazione della sua controllata alla pratica concordata relativa al mercato della birra a marchio privato, dal momento che essa non era direttamente coinvolta in tale cartello (7).

10.      In ragione del suo ruolo nel cartello Interbrew/Alken‑Maes dal 28 gennaio 1993 al 28 gennaio 1998, la decisione impugnata infligge alla ricorrente un’ammenda di EUR 44,043 milioni (8).

11.      L’ammenda è calcolata come segue:

Gravità

25,00 milioni di EUR

 

Durata (+45%)

11,25 milioni di EUR

+

Importo di base

36,25 milioni di EUR

=

Circostanze aggravanti (+50%) 

18,125 milioni di EUR

+

Totale dopo la maggiorazione per circostanze aggravanti

54,38 milioni di EUR

=

Circostanze attenuanti (‑10%)

5,438 milioni di EUR

Totale prima della riduzione per cooperazione

48,94 milioni di EUR

=

Riduzione per cooperazione (‑10%)

4,894 milioni di EUR

Importo finale 

44,043 milioni di EUR

=

12.      La decisione impugnata fa riferimento alle seguenti circostanze aggravanti: in primo luogo, la ricorrente era recidiva nella violazione dell’art. 81 CE, essendo stata già precedentemente condannata a due riprese per violazioni dello stesso tipo (9); in secondo luogo, la ricorrente ha obbligato la Interbrew ad ampliare la cooperazione, minacciandola di ritorsioni qualora essa non avesse accettato (10).

C –    La sentenza impugnata

13.      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 22 febbraio 2002, la ricorrente ha proposto ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione e, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda.

14.      Il Tribunale di primo grado ha respinto tutti i motivi dedotti dalla ricorrente, salvo il quinto motivo, fondato sull’insussistenza della circostanza aggravante consistente nell’avere esercitato pressioni sulla Interbrew (11). Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che, sebbene vi sia stata una minaccia nei confronti della Interbrew, non è stato dimostrato che la Interbrew abbia acconsentito all’ampliamento del cartello per effetto di tale minaccia (12). Pertanto, il Tribunale ha fissato al 40%, anziché al 50%, l’aumento complessivo dell’importo di base dell’ammenda applicato in funzione delle circostanze aggravanti (13). Il Tribunale di primo grado, applicando un metodo di calcolo diverso da quello utilizzato nella decisione, ha ridotto l’ammenda a EUR 42,4125 milioni e ha respinto il ricorso per il resto.

15.      Il 4 gennaio 2006 la ricorrente ha presentato il presente ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado.

II – Analisi del ricorso

16.      La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno del suo ricorso volto all’annullamento parziale della sentenza impugnata. Tali motivi riguardano, da un lato, l’interpretazione della nozione di recidiva data dal Tribunale di primo grado e, dall’altro, la modifica del metodo di calcolo dell’ammenda.

A –    Sui motivi concernenti l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva


 Sul primo motivo: la violazione del principio nulla poena sine lege

17.      La ricorrente fa valere che il Tribunale di primo grado, confermando l’aumento dell’ammenda della ricorrente per la circostanza aggravante della recidiva, ha violato il principio di legalità dei delitti e delle pene e il suo corollario, il principio di irretroattività delle norme penali più sfavorevoli al reo. Secondo la ricorrente, la presa in considerazione della circostanza aggravante della recidiva non ha un chiaro e sufficientemente prevedibile fondamento giuridico nel diritto comunitario. La ricorrente sostiene che, in ogni caso, tale fondamento giuridico non sussisteva al tempo delle precedenti violazioni.

18.      Al punto 351 della sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha affermato che la Commissione, applicando la circostanza aggravante della recidiva, non ha violato il principio nulla poena sine lege, «in quanto è pacifico che tale possibilità è contemplata al punto 2, primo trattino, degli orientamenti e che non si può ritenere che questi ultimi trascendano il contesto giuridico delle sanzioni quale definito dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17».

19.      Tale formulazione potrebbe indicare che il Tribunale di primo grado abbia qualificato il punto 2 degli orientamenti come fondamento giuridico della constatazione da parte della Commissione di una recidiva della ricorrente. Raffigurare in questa maniera gli orientamenti sarebbe erroneo. Gli orientamenti garantiscono la certezza del diritto, in quanto stabiliscono il metodo di calcolo che la Commissione si è imposta di usare, ma non costituiscono il fondamento giuridico della determinazione dell’ammenda (14). Ciononostante, ritengo che la Corte dovrebbe respingere il primo motivo dedotto dalla ricorrente (15).

20.      In primo luogo, la censura della ricorrente secondo cui il Tribunale di primo grado avrebbe violato il principio nulla poena sine lege in quanto all’epoca delle precedenti infrazioni non sussisteva un fondamento giuridico sufficiente, si basa su un presupposto errato. Il momento cui fare riferimento per determinare se sussista un fondamento giuridico sufficiente per aumentare l’ammenda in ragione della recidiva, è quello dell’ultima infrazione – cioè, l’infrazione che ha dato luogo alla decisione che prende in considerazione le violazioni precedenti come circostanza aggravante. In proposito, si può identificare un’analogia con la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 29 marzo 2006 nella causa Achour, in cui la detta Corte ha affermato che «la prassi di prendere in considerazione fatti avvenuti nel passato dovrebbe essere distinta dalla nozione di applicazione retroattiva stricto sensu» (16). Pertanto, ciò che importa è che, al tempo dell’ultima violazione, il ricorrente fosse in grado di prevedere le conseguenze giuridiche delle proprie azioni e di adeguare di conseguenza il proprio comportamento (17).

21.      Sussisteva, all’epoca dell’ultima infrazione, un fondamento giuridico sufficiente per tener conto della circostanza aggravante della recidiva? Il fondamento giuridico in questione va cercato nell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che stabilisce, in maniera chiara e inequivoca (18), che la Commissione può infliggere un’ammenda ad un’impresa che violi l’art. 81 CE o l’art. 82 CE. Detta disposizione prevede, inoltre, che l’importo dell’ammenda non può superare il 10% del volume d’affari realizzato dall’impresa durante l’esercizio sociale precedente e che «per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata» (19). Certamente, l’art. 15, n. 2, mentre fissa un chiaro limite massimo, è formulato in termini ampi per quanto riguarda gli elementi che determinano il livello esatto dell’ammenda. Cionondimeno, nell’ambito del diritto della concorrenza, riterrei che, di regola, è ragionevole e prevedibile che la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, valuti la recidiva quale elemento inerente la gravità dell’infrazione. Questa sembra essere anche l’opinione della Corte che emerge dalla sua giurisprudenza.

22.      Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, «per valutare la gravità di un’infrazione, onde determinare l’importo dell’ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l’infrazione e curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità» (20). Nella sentenza SGL Carbon la Corte ha recentemente confermato la propria giurisprudenza asserendo che «mentre l’importo di base dell’ammenda è fissato in ragione dell’infrazione, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di molti altri elementi, in ordine ai quali la Commissione dispone di un margine di discrezionalità. Il fatto di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di fissazione delle ammende, risponde al compito della Commissione di garantire la conformità alle norme sulla concorrenza» (21). Nella sentenza Aalborg Portland e a./Commissione la Corte ha confermato che si deve tener conto della reiterazione delle infrazioni quale elemento di valutazione della gravità della violazione (22). Sul punto, la giurisprudenza della Corte è coerente con quella del Tribunale di primo grado. Come ha sostenuto il Tribunale di primo grado nella sua sentenza 17 dicembre 1991, causa Enichem Anic/Commissione, «il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un’impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo [può] essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa» (23).

23.      La censura della ricorrente è quindi in contrasto con quelle decisioni in cui la Corte ha ritenuto che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 costituisca un fondamento giuridico sufficiente per tener conto di circostanze aggravanti quali la recidiva.

24.      Parimenti non convince l’argomento della ricorrente secondo cui mancava un fondamento giuridico sufficiente perché, all’epoca dell’ultima infrazione, la Commissione non aveva ancora adottato gli orientamenti. Gli orientamenti non costituiscono il fondamento giuridico per la determinazione dell’ammenda, ma chiariscono semplicemente le modalità di applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (24). Cionondimeno, anche in mancanza degli orientamenti, la ricorrente sarebbe stata comunque in grado di prevedere le conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

25.      Fra l’altro, la Commissione, anche prima di aver adottato e pubblicato gli orientamenti, ha tenuto conto della recidiva in alcune sue decisioni (25), ivi inclusa la decisione presa nei confronti della ricorrente in ragione della sua penultima violazione dell’art. 81 CE (26).

26.      Pertanto, soprattutto alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo 22, la ricorrente non può seriamente sostenere che non era in grado di prevedere l’applicazione della recidiva quale circostanza aggravante all’epoca in cui ha commesso la violazione di cui trattasi (27).

 Sul secondo motivo: la violazione del principio della certezza del diritto

27.      Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale di primo grado ha erroneamente applicato il principio della certezza del diritto, rifiutando di porre un limite al periodo entro il quale si può tener conto della recidiva. La ricorrente sottolinea che le prime due decisioni in cui la Commissione ha constatato una violazione risalgono rispettivamente al 1974 e al 1984 – e che la prima decisione è occorsa in circostanze molto specifiche. Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha in effetti riconosciuto un sistema di «recidiva perenne», contrario ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri.

28.      A mio parere, questa censura si fonda su un’interpretazione inesatta della sentenza impugnata. Il Tribunale di primo grado ha in sostanza affermato che, poiché né l’art. 15 del regolamento n. 17, né gli orientamenti prevedono un termine di prescrizione, non vi è stata alcuna violazione del principio della certezza del diritto (28). In altre parole, il Tribunale di primo grado ha sostenuto che, in mancanza di un termine di prescrizione, è prevedibile che qualsiasi violazione dello stesso tipo, commessa dalla stessa impresa e formalmente accertata in passato dalla Commissione, può condurre alla constatazione della recidiva (29).

29.      Ciò è corretto come punto di partenza. Il principio di certezza del diritto non impone un termine di prescrizione per la recidiva. La Commissione ha pertanto un certo margine discrezionale nello stabilire quale sia il periodo di tempo in cui tener conto di previi accertamenti di infrazione. Tuttavia, soprattutto in considerazione del fatto che la durata della vita delle imprese può essere potenzialmente estesa, la Commissione deve esercitare tale discrezionalità in modo da rispettare le ragionevoli aspettative in merito a quali infrazioni compiute in passato sono ancora rilevanti e quali sono state estinte a tutti i riguardi.

30.      Lo scopo di tener conto della recidiva è di indurre le imprese che hanno dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, data la mancanza di un termine di prescrizione, la Commissione e i giudici comunitari devono, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni.

31.      È esattamente in questo modo che il Tribunale di primo grado ha affrontato il problema della certezza del diritto nella sentenza impugnata. Ai punti 354 e 355 della sentenza, il Tribunale di primo grado ha preso attentamente in considerazione la storia documentata delle infrazioni delle regole in materia di concorrenza della ricorrente e ha osservato che, ogni volta, un periodo di tempo relativamente limitato separava un’infrazione dalla successiva. Il Tribunale di primo grado ha, di conseguenza, concluso che «la reiterazione di un comportamento illecito da parte della ricorrente dimostra una propensione di quest’ultima a non trarre le debite conseguenze da una constatazione nei suoi confronti di una violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza».

32.      A sostegno della sua tesi secondo cui il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto applicare un termine di prescrizione, la ricorrente si fonda sulla linea di giurisprudenza che ha preso avvio con la sentenza Geigy/Commissione (30). In realtà, tuttavia, tale giurisprudenza fornisce un argomento a maiore ad minus a sostegno della tesi per cui non spetta ai giudici comunitari fissare un limite al periodo entro il quale si può tenere conto della recidiva. Nella sentenza Geigy/Commissione, era stato domandato alla Corte di pronunciarsi sulla questione se la Commissione avesse superato ogni ragionevole termine di prescrizione lasciando trascorrere diversi anni prima di avviare un procedimento per violazione dell’art. 81 CE. In tali circostanze, l’esigenza di certezza del diritto è anche più stringente. Dopo tutto, la mancanza di un termine di prescrizione comporta che la minaccia della punizione per comportamenti tenutisi interamente nel passato sia mantenuta in ogni momento futuro. Inoltre, fino a tale momento, non è riconosciuto formalmente che quel comportamento costituiva effettivamente una violazione. La Corte ha affermato che «la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio del suo potere d’infliggere ammende» (31). Cionondimeno, la Corte non ha fissato un termine di prescrizione e ha, invece, preferito valutare l’azione della Commissione alla luce delle specifiche circostanze del caso (32), che è esattamente quello che ha fatto il Tribunale di primo grado nel caso in esame.

33.      La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado non abbia tenuto sufficientemente conto del fatto che la decisione del 1974 non imponeva una sanzione alla ricorrente, ma le ordinava solamente di porre immediatamente fine all’infrazione contestata (33).

34.      Questa censura è infondata. Come ha giustamente affermato il Tribunale di primo grado, «la nozione di recidiva (…) non implica necessariamente che sia stata in precedenza inflitta una sanzione pecuniaria, ma solo che sia stata constatata una precedente infrazione» (34). Infatti, il solo fatto che la Commissione non commini una sanzione quando constata un’infrazione non crea la legittima aspettativa che l’infrazione sarà d’ora innanzi ignorata.

35.      Per queste ragioni, suggerisco che la Corte respinga il secondo motivo dedotto dalla ricorrente.

 Sul terzo motivo: il difetto di motivazione

36.      Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da motivazione contraddittoria nella parte relativa al nesso fra la recidiva e la necessità di garantire alle ammende un effetto sufficientemente dissuasivo. Secondo la ricorrente, in un punto della sentenza, il Tribunale di primo grado ha sostenuto che, nel valutare la gravità dell’infrazione, gli elementi della dissuasione e della recidiva devono essere tenuti distinti, mentre successivamente nella medesima sentenza, lo stesso Tribunale ha affermato che, in un’ottica di dissuasione, la recidiva costituisce una circostanza che giustifica un aumento dell’importo dell’ammenda.

37.      Non ravviso tale contraddizione nella sentenza impugnata. Il Tribunale di primo grado ha, in realtà, sostenuto che la Commissione ha legittimamente preso in considerazione vari elementi, inclusa la recidiva, quali circostanze che si riflettono sulla gravità dell’infrazione, allo scopo di comminare un’ammenda che fosse sufficientemente dissuasiva. Di conseguenza, propongo che la Corte respinga il terzo motivo dedotto dalla ricorrente.

B –    Sui motivi relativi al metodo di calcolo dell’ammenda

38.      Il quarto e il quinto motivo riguardano il fatto che il Tribunale di primo grado ha applicato un metodo di calcolo meno favorevole rispetto a quello utilizzato nella decisione impugnata. La Commissione ha comminato un’ammenda di EUR 44,043 milioni. Ritenendo che la Commissione abbia erroneamente tenuto conto della minaccia nei confronti della Interbrew come circostanza aggravante, il Tribunale di primo grado ha fissato la maggiorazione per circostanze aggravanti al 40%, anziché al 50%. Il Tribunale di primo grado ha quindi determinato l’importo totale dell’ammenda a EUR 42,4125 milioni, utilizzando un formula diversa rispetto a quella usata dalla Commissione.

39.      Pertanto, la sentenza impugnata ha ridotto l’importo totale dell’ammenda di EUR 1,6305 milioni. Tuttavia, la riduzione sarebbe stata di EUR 2,9355 milioni se il Tribunale di primo grado avesse applicato lo stesso metodo di calcolo della Commissione.

40.      Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha oltrepassato i limiti della propria competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 17 del regolamento n. 17, modificando il metodo di calcolo dell’ammenda. In subordine, la ricorrente adduce un quinto motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa e del principio di irretroattività. I due motivi sono strettamente connessi, ma li analizzerò singolarmente.

 Sul quarto motivo: il superamento da parte del Tribunale di primo grado dei limiti della propria competenza giurisdizionale

41.      La ricorrente sostiene che né l’art. 230 CE, né l’art. 229 CE in combinato disposto con l’art. 17 del regolamento n. 17, legittimavano il Tribunale di primo grado a modificare il metodo di calcolo della Commissione. In sostanza, la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha statuito ultra vires rispetto alla sua competenza ex art. 230 CE o ultra petita nell’esercizio della sua competenza ex art. 229 CE.

42.      La Commissione ritiene tale motivo inammissibile. Secondo la Commissione, la ricorrente sta chiedendo alla Corte di sostituire la sua valutazione dell’ammenda a quella del Tribunale di primo grado. La Commissione sottolinea che, quando il Tribunale di primo grado, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’art. 229 CE, ha statuito sull’importo di un’ammenda, «non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale» (35).

43.      Non concordo con la qualificazione del motivo dedotto dalla ricorrente data dalla Commissione. A mio avviso, la ricorrente solleva una questione di diritto relativa ai limiti della competenza giurisdizionale del Tribunale di primo grado in materia di ammende. Il motivo è pertanto ammissibile.

44.      Tuttavia, la censura della ricorrente secondo cui, ai sensi dell’art. 230 CE, il Tribunale di primo grado non aveva la competenza necessaria per modificare il metodo di calcolo è irrilevante. Nel fissare una nuova ammenda, il Tribunale di primo grado non ha agito nell’ambito dell’art. 230 CE, ma nell’esercizio della propria competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 17 del regolamento n. 17. Rivolgo pertanto la mia attenzione all’affermazione della ricorrente secondo cui il Tribunale di primo grado, sostituendo il metodo di calcolo della Commissione con il proprio, ha statuito ultra petita.

45.      Ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 17, il giudice comunitario ha «competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo [229 CE] per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda o una penalità di mora; ess[o] può sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta». La caratteristica peculiare della competenza dei giudici comunitari ai sensi di tale disposizione è che li legittima non solo al controllo di legittimità della sanzione, ma anche a riformare la sanzione, anche in mancanza di un concreto errore di fatto o di diritto da parte della Commissione (36).

46.      Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato comporta che i giudici possano esercitare la propria competenza giurisdizionale solo nella misura in cui sono stati formalmente chiamati a farlo da una delle parti del giudizio innanzi a loro. La questione che sorge qui riguarda le implicazioni di tale principio in connessione con il concetto di «competenza giurisdizionale anche di merito» ai sensi dell’art. 229 CE.

47.      Nel settore del diritto privato, da cui in origine proviene il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, questo limita l’ambito dei poteri del giudice al fine di assicurare la sovranità e la certezza del diritto per le parti del procedimento (37). La stessa cosa resta fondamentalmente valida nell’ambito del diritto amministrativo. Tuttavia, in questo ambito il principio considerato ha un’incidenza diretta sul rapporto tra il potere giudiziario e le autorità amministrative, in quanto queste ultime sono, per definizione, parte del procedimento.

48.      Il concetto di «competenza giurisdizionale anche di merito» riguarda precisamente questo aspetto – il limite di demarcazione tra i poteri delle autorità giudiziarie e quelli delle autorità amministrative. L’art. 229 CE e l’art. 17 del regolamento n. 17 attribuiscono ai giudici comunitari la facoltà di sostituire la valutazione delle autorità amministrative e decidere, quindi, al posto della Commissione. Sebbene in un ambito limitato, ciò costituisce chiaramente una significativa eccezione rispetto alla posizione abituale dei giudici comunitari (38).

49.      Di conseguenza, in questo ambito, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, correttamente inteso come limite all’esercizio del potere giudiziario, svolge solo un ruolo limitato. A mio avviso, comporta solamente che i giudici comunitari non debbano esercitare la propria competenza giurisdizionale anche di merito senza essere stati aditi in materia di ammende. Una volta che è stata chiesta una nuova valutazione dell’importo dell’ammenda, la competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 229 CE è in effetti «anche di merito» nel senso che può essere esercitata, sia per ridurre, sia per aumentare l’ammenda (39). Di conseguenza, il Tribunale di primo grado può applicare un diverso metodo di calcolo nel rideterminare l’importo dell’ammenda, anche se tale metodo risulta meno favorevole per l’impresa considerata.

50.      Ne discende che la Corte dovrebbe respingere il quarto motivo dedotto dalla ricorrente.

51.      Cionondimeno, devo sottolineare già a questo punto che non sto sostenendo che il Tribunale di primo grado abbia un potere discrezionale senza restrizioni ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 17 del regolamento n. 17. Ciò mi conduce al quinto motivo dedotto dalla ricorrente.

 Sul quinto motivo: la violazione dei diritti della difesa e del principio di irretroattività

52.      La prima parte del quinto motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa. La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto manifestare la sua intenzione di modificare il metodo di calcolo nel corso della discussione in contraddittorio. Non consentendo alla ricorrente di esprimere il proprio parere sulla questione, il Tribunale di primo grado ha violato un principio generale di diritto comunitario.

53.      A mio avviso, i giudici comunitari, nell’esercitare la loro competenza giurisdizionale anche di merito, devono rispettare i medesimi principi giuridici che si applicano alla Commissione quando commina una sanzione. Tali principi comprendono l’obbligo di motivazione, il principio di parità di trattamento (40), il principio di certezza del diritto (41) e il diritto di essere sentiti (42).

54.      In proposito, si deve tenere a mente che, in merito al potere della Commissione di adottare decisioni che infliggono un’ammenda, il Tribunale di primo grado ha correttamente affermato che il diritto di essere sentiti costituisce «un principio fondamentale del diritto comunitario e dev’essere osservato in ogni circostanza, in particolare in ogni procedimento che può concludersi con sanzione, anche se si tratta di un procedimento amministrativo» (43).

55.      Allo stesso modo, i giudici comunitari devono osservare tale diritto quando esercitano la loro competenza giurisdizionale anche di merito. Questa tesi trova sostegno nelle conclusioni dell’avvocato generale VerLoren van Themaat in Stichting Sigarettenindustrie/Commissione (44). In quel caso, l’avvocato generale ha ritenuto che la Commissione non avesse accertato e tenuto conto del grado di colpevolezza dei ricorrenti. Di conseguenza, la Commissione aveva applicato un livello di ammenda che, a suo avviso, era troppo basso. Egli osservava, quindi, che:

«A norma dell’art. 17 del regolamento n. 17/62, ciò (…) potrebbe giustificare che la Corte aumenti d’ufficio le ammende inflitte a determinate imprese. Tuttavia non vi proporrò di valervi di questo potere nella presente causa. (…) [Q]ualora si avesse l’intenzione di valersene, sarebbe forse auspicabile a mio parere informarne le parti per iscritto, tempestivamente, prima della fase orale, e, se necessario, chiedere contemporaneamente alla Commissione i dati mancanti e dar modo ai ricorrenti di esprimersi per iscritto in merito prima che inizi la fase orale» (45).

56.      L’approccio suggerito dall’avvocato generale scaturisce dalla giusta preoccupazione che l’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito non risulti nella presa in considerazione di fatti o criteri che le parti non hanno avuto l’autentica opportunità di contestare. A mio avviso, tale preoccupazione è parimenti giustificata nel contesto di una modifica del metodo di calcolo, quando tale modifica, come nella presente causa, opera a danno dell’impresa considerata. Dati gli ampi poteri di cui godono i giudici comunitari ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 17 e le rilevanti conseguenze finanziarie che una tale modifica può comportare, è essenziale che i giudici comunitari esercitino la loro competenza giurisdizionale anche di merito con il massimo rispetto del diritto del ricorrente di essere sentito.

57.      Un’esemplare pronuncia in proposito è rappresentata dalla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Cheil Jedang/Commissione (46). La Commissione, in un modo simile a quello impiegato nella presente causa, aveva applicato un metodo di calcolo diverso da quello stabilito dagli orientamenti. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che il metodo descritto negli orientamenti fosse maggiormente appropriato (47). Pertanto, ha applicato tale metodo nell’esercizio della propria competenza giurisdizionale anche di merito (48). Cionondimeno, come dimostra chiaramente la sentenza Cheil Jedang, l’ha fatto solo dopo aver consentito al ricorrente di esprimere il proprio punto di vista sulla questione:

«225. Con quesito scritto notificato alla Commissione il 7 febbraio 2002 il Tribunale ha invitato quest’ultima, in particolare, a precisare e giustificare il suo metodo di calcolo dell’importo delle ammende.

226. Nella risposta del 27 febbraio 2002 la Commissione ha affermato che il modo corretto di calcolare le maggiorazioni e le riduzioni destinate a tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti consiste nell’applicare una percentuale all’importo di base dell’ammenda. Essa ha altresì riconosciuto di non aver seguito sistematicamente il detto metodo di calcolo nell’ambito della sua Decisione (…).

227. In sede di udienza, la ricorrente ha precisato di non avere obiezioni in merito al metodo di calcolo dell’importo delle ammende descritto dalla Commissione nella lettera 27 febbraio 2002».

58.      Per contro, la sentenza impugnata non fa alcun riferimento a quesiti scritti relativi al metodo di calcolo, né ad alcuno scambio di opinioni con la ricorrente sulla questione in sede di udienza. In tali circostanze, la Corte di giustizia, in sede di impugnazione, non può essere convinta che il diritto della ricorrente di essere sentita sia stato rispettato nel procedimento davanti al Tribunale di primo grado.

59.      Concludo pertanto che la prima parte del quinto motivo è fondata e che, di conseguenza, la Corte dovrebbe annullare la sentenza impugnata nella parte in cui fissa l’ammenda a EUR 42,4125 milioni.

C –    Le conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui determina l’importo dell’ammenda

60.      Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte, la Corte di giustizia «può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta». Ora che ha sentito le argomentazioni della ricorrente in merito al livello dell’ammenda, ritengo che la Corte dovrebbe far ricorso a tale facoltà ed esercitare la propria competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 17 del regolamento n. 17.

61.      La ricorrente ha richiesto che l’ammontare della sanzione venga ridotto a EUR 41,11 milioni, che corrisponde all’importo che il Tribunale di primo grado avrebbe comminato se avesse applicato lo stesso metodo di calcolo della Commissione.

62.      In relazione a questa domanda si deve osservare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha applicato il metodo di calcolo descritto negli orientamenti. La ricorrente non contesta l’adeguatezza di quel metodo in quanto tale. Tuttavia, la ricorrente sostiene che la sua applicazione nel presente caso conduce ad una violazione del principio di irretroattività.

63.      Non concordo con la ricorrente. La Corte ha esaminato attentamente il problema dell’applicazione retroattiva degli orientamenti nelle sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione (49) e Archer Daniels Midland (50). È giunta alla conclusione che «gli orientamenti e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende da essi previsto, supposto che esso abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali i ricorrenti all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse» (51). Pertanto, applicando gli orientamenti in relazione a infrazioni che, nella causa Dansk Rørindustri e a./Commissione, risalivano persino al 1990, la Commissione non ha violato il principio di irretroattività (52). Analogamente, nella presente causa, l’applicazione del metodo di calcolo previsto negli orientamenti non si scontrerebbe con tale principio.

64.      Di conseguenza, propongo che questa Corte applichi il metodo di calcolo previsto negli orientamenti e, tenuto conto di tutte le circostanze della presente causa, fissi l’importo dell’ammenda a EUR 42,4125 milioni.

III – Sulle spese

65.      Ai sensi dell’art. 69, n. 3, del regolamento di procedura – che, conformemente all’art. 118, si applica al procedimento di impugnazione – se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può ripartire le spese. Poiché la Commissione è soccombente su un punto e la ricorrente è soccombente sugli altri, propongo che la ricorrente sia condannata a sopportare le proprie spese e tre quarti di quelle della Commissione.

IV – Conclusioni

66.      In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che la Corte debba:

1)         annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione;

2)         fissare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in EUR 42,4125 milioni;

3)         respingere il ricorso per il resto;

4)         condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese e tre quarti di quelle della Commissione.


1 – Lingua originale: il portoghese.


2 – Sentenza 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione (Racc. pag. II‑0000).


3 – Decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (Caso IV/37.614/F3 PO/Interbrew e Alken‑Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1).


4 – Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU  1962, n. 13, pag. 204). La decisione impugnata è antecedente all’entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1) e all’adozione dei nuovi orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


5 – Cit. alla nota 3.


6 – Punto 295 della decisione impugnata.


7 – ‘Considerando’ 331 della decisione impugnata.


8 – Artt. 1 e 2 della decisione impugnata.


9 – ‘Considerando’ 314 della decisione impugnata.


10 – ‘Considerando’ 315 della decisione impugnata.


11 – Sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. alla nota 2.


12 – Punti 309 e 310 della sentenza impugnata.


13 – Punti 311-313 della sentenza impugnata.


14 – Sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag.  I‑5425, punto 213). V., altresì, sentenza 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑0000, punti 207-209).


15 – V. sentenze 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I‑3755, punto 28); 30 settembre 2003, causa C‑93/02 P, Biret International/Consiglio (Racc. pag. I‑10497, punto 60); nonché sentenza 2 dicembre 2004, causa C‑226/03 P, José Martí Peix/Commissione (Racc. pag. I‑11421, punto 29).


16 – Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera), sentenza 29 marzo 2006, Achour c. Francia, punto 59.


17 – V., in tal senso, sentenza Achour c. Francia, punto 53.


18 – Sentenza 25 settembre 1984, causa 117/83, Könecke (Racc. pag. 3291, punto 11).


19 – V. altresì le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed presentate il 19 gennaio 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione, decisa con sentenza 29 giugno 2006 (Racc. pag. I‑0000, paragrafo 78).


20 – Sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punto 106). V. anche, più recentemente, Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. alla nota 14, punti 240‑242.


21 – Sentenza 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, cit. alla nota 19, punto 71.


22 – Sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 91).


23 – Sentenza 17 dicembre 1991, causa T‑6/89, Enichem Anic/Commissione (Racc. pag. II‑1623, punto 295). V. altresì sentenza 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/Commissione (Racc. pag. II‑4071, punto 293).


24 – V., in tal senso, Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. alla nota 14, punti 211, 213 e 214.


25 – Decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene), GU 1986, L 230, pag. 1, ‘Considerando’ 107, e decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/297/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 86 del trattato CEE (IV/33.133-A: Carbonato di sodio - Solvay, ICI), GU 1991, L 152, pag. 1, ‘Considerando’ 65.


26 – Decisione della Commissione 23 luglio 1984, 84/388/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/30.988 - Accordi e pratiche concordate nel settore del vetro piano nel Benelux), GU 1984, L 212, pag. 13, ‘Considerando’ 53.


27 – Nello stesso senso: Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. alla nota 14, punto 231. V. altresì sentenza 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. I‑4475, punto 25).


28 – Punti 352 e 353 della sentenza impugnata. Il Tribunale di primo grado ha fatto riferimento, in questo contesto, alla sentenza 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661, punto 19).


29 – Per quanto riguarda la nozione di recidiva, v. sentenze del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione (Racc. pag. II‑347, punto 617), e Michelin, cit. alla nota 23, punto 284.


30 – Sentenza 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione (Racc. pag. 787).


31 – Geigy/Commissione, cit. alla nota 30, punto 21.


32 – Geigy/Commissione, cit. alla nota 30, punto 21. V. altresì: sentenze 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/Commissione (Racc. Pag. I‑4087, punti 89-92), e 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Commissione/Italia (Racc. Pag. I‑3679, punti 116-119) (relative al controllo sugli aiuti concessi ai sensi del trattato CE); 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I‑7869, punto 140) (relativa al controllo sugli aiuti concessi ai sensi del trattato CECA). Esempi tratti dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado: sentenze 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione (Racc. pag. II‑127, punto 145) (relativa al controllo sugli aiuti concessi ai sensi del trattato CE); sentenza 10 giugno 2004, causa T‑307/01, François/Commissione (Racc. pag. II‑1669, punto 46) (relativa all’avvio di un procedimento disciplinare ai sensi dello Statuto del personale); nonché sentenza 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione (Racc. pag. II‑0000, punto 87) (relativa al potere della Commissione di comminare ammende per violazione delle norme sulla concorrenza).


33 – Art. 3 della decisione della Commissione 15 maggio 1974, 74/292/CEE relativa a un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/400 – Accordo fra produttori di vetro per contenitori) (GU 1974, L 160, pag. 1).


34 – Punto 363 della sentenza impugnata.


35 – Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. alla nota 14 (punti 245 e 246). V. altresì, ad esempio, sentenza 15 dicembre 1994, causa C‑320/92 P, Finsider/Commissione (Racc. pag. I‑5697, punto 46).


36 – V., in tal senso, sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punto 692). V. anche Commentaire Mégret (1993), volume 10, pag. 94 e, per contro, per un parere più restrittivo, le conclusioni dell’avvocato generale Warner presentate il 12 giugno 1979, cause riunite 32, 36-82/78, BMW/Commissione, decise con sentenza 12 luglio 1979 (Racc. pag. 2435, in particolare pag. 2494).


37 – Come affermato dalla Corte nella sentenza van Schijndel e van Veen: «Tale limitazione è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti, e il giudice può agire d’ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso. Questo principio attua concezioni condivise dalla maggior parte degli Stati membri quanto ai rapporti fra lo Stato e il singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi» (Sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C‑431/93, van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I‑4705, punto 21). Come illustrato dalla sentenza van Schijndel e van Veen, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato comporta che i giudici non possano di regola sollevare motivi d’ufficio e che, dopo un determinato momento del procedimento, l’attore non possa sollevare motivi o basarsi su circostanze di fatto diverse da quelle che ha posto a fondamento della propria domanda. V. altresì le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate il 30 marzo 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione, decisa con sentenza 13 luglio 2000 (Racc. pag. I‑5843, paragrafi 129-143), sul principio per cui la Corte non può accogliere i motivi che le parti non hanno dedotto nel loro ricorso e sull’eccezione relativa ai motivi di ordine pubblico.


38 – V., a prescindere dall’art. 17 del regolamento n. 17, l’art. 25 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1960, n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (GU 1960, n 52, pag. 1121); art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017 relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU 1968, L 175, pag. 1); art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4056 che determina le modalità di applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato ai trasporti marittimi (GU 1986, L 378, pag. 4); art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 dicembre 1987, n. 3975 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU 1987, L 374, pag. 1); art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2299 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU 1989, L 220, pag. 1); art. 16 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1989, L 395, pag. 1).


39 – Nello stesso senso: conclusioni dell’avvocato generale VerLoren van Themaat presentate il 29 gennaio 1985, cause riunite 240-242, 261, 262, 268 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione, decise con sentenza 10 dicembre 1985 (Racc. pag. 3831, in particolare pag. 3851). Si può tuttavia osservare che nella sentenza A.L.M.A. la Corte ha affermato che: «anche in mancanza di conclusioni formali la Corte avrebbe il potere di ridurre l’importo di un’ammenda eccessiva posto che con ciò essa non giudicherebbe ultra petita ma darebbe invece al ricorso parziale accoglimento» (sentenza 10 dicembre 1957, causa 8/56, ALMA, Racc. pag. 179, in particolare pag. 100). Interpretato a contrario, ciò potrebbe condurre alla conclusione che il Tribunale di primo grado non possa aumentare un’ammenda senza una domanda formale di rideterminazione dell’ammenda (cioè, una riduzione o un aumento). Cionondimeno, gli argomenti a contrario devono essere trattati con grande prudenza, come chiarito dalla Corte nella sentenza 29 novembre 1956, causa 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique/Alta Autorità (Racc. pag. 285, in particolare pag. 300).


40 – Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. alla nota 36, punto 617.


41 – V., ad esempio, sentenza 15 dicembre 1987, causa 326/85, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 5091, punto 24).


42 – Sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann‑La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, punto 11) e Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. alla nota 20, punto 10. V. anche l’art. 19 del regolamento n. 17 e l’art. 27 del regolamento n. 1/2003.


43 – Sentenza 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione (Racc. pag. II‑5761, punto 32). V. altresì, ad esempio, sentenze 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione (Racc. pag. II‑1881, punto 53); 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell International Chemical Company/Commissione (Racc. pag. II‑757, punto 39); nonché sentenza 6 dicembre 1994, causa T‑450/93, Lisrestal e a./Commissione(Racc. pag. II‑1177, punto 42). V. inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia citata alla nota 42.


44 – Cit.  alla nota 39.


45 –      Ibidem, pag. 3851.


46 – Sentenza 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione (Racc. pag. II‑2473).


47 – Ibidem, punto 229.


48 – Ibidem, punto 230.


49 – Cit. alla nota 14. V., in particolare, punti 173 e 219-232.


50 – Cit. alla nota 27. V. punti 20-26.


51 – Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. alla nota 14, punto 231. V. altresì Archer Daniels Midland, cit. alla nota 27, punto 25.


52 – Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. alla nota 14, punto 232; Archer Daniels Midland, cit. alla nota 27, punto 25.

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