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Document 62006CA0491

Causa C-491/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet (Direttiva 91/628/CEE — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasposizione — Margine di discrezionalità — Animali domestici della specie suina — Viaggi di durata superiore a otto ore — Altezza minima dei singoli livelli del veicolo — Densità di carico)

GU C 158 del 21.6.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet

(Causa C-491/06) (1)

(Direttiva 91/628/CEE - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasposizione - Margine di discrezionalità - Animali domestici della specie suina - Viaggi di durata superiore a otto ore - Altezza minima dei singoli livelli del veicolo - Densità di carico)

(2008/C 158/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Danske Svineproducenter

Convenuta: Justitsministeriet

Con l'intervento di: Den Europæiske Dyre- og Kødhandelsunion (UECBV)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione dei punti 2, lett. b), 47, D e 48, 3, terzo trattino dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto che modifica le direttive 91/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata con direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, n. 95/29/CE (GU L 148, pag. 52) — Altezza minima e densità di carico all'interno di ciascun piano nei veicoli che trasportano suini qualora il trasporto ecceda le otto ore

Dispositivo

1)

Una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, contenente valori numerici per quanto attiene all'altezza dei compartimenti degli animali affinché i trasportatori possano fare riferimento a norme più precise rispetto a quelle indicate dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, può rientrare nel margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dall'art. 249 CE, a condizione che tale normativa, volta al rispetto dell'obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto perseguito da tale direttiva, come modificata, non impedisca, in violazione del principio di proporzionalità, il conseguimento degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e di buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, perseguiti anche essi dalla detta direttiva come modificata. Spetta al giudice del rinvio accertare se la detta normativa rispetti tali principi.

2)

Il capitolo VI, punto 47, parte D, dell'allegato alla direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato ad istituire un regime nazionale secondo cui, in caso di trasporto di durata superiore ad otto ore, la superficie disponibile per animali è quantomeno pari a 0,50 m2 per suini di 100 kg.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


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