EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0412

Causa C-412/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG (Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Direttiva 85/577/CEE — Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1 — Contratto di mutuo a lungo termine — Diritto di recesso)

GU C 128 del 24.5.2008, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG

(Causa C-412/06) (1)

(Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1 - Contratto di mutuo a lungo termine - Diritto di recesso)

(2008/C 128/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Annelore Hamilton

Convenuta: Volksbank Filder eG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione degli artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31) — Risoluzione di un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di quote di un fondo di investimento immobiliare negoziato al di fuori dei locali commerciali — Normativa nazionale che prevede un termine di un mese a partire dall'integrale adempimento contrattuale di entrambe le parti per l'esercizio del diritto di recesso di un consumatore non informato di tale diritto

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, dev'essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all'art. 5, n. 1, di detta direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un'informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


Top