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Document 62006CA0304

Causa C-304/06 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 maggio 2008 — Eurohypo AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) — Marchio denominativo — EUROHYPO — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio privo di carattere distintivo)

GU C 158 del 21.6.2008, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 maggio 2008 — Eurohypo AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-304/06 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. b) - Marchio denominativo - EUROHYPO - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio privo di carattere distintivo)

(2008/C 158/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eurohypo AG (rappresentanti: C. Rohnke e M. Kloth, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e J. Weberndörfer, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo AG/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione che rifiuta la domanda di registrazione del marchio verbale «EUROHYPO» per servizi della classe 36 — Carattere distintivo di un marchio composto esclusivamente da segni o da indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un servizio

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo/UAMI (EUROHYPO), è annullata nella parte in cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato che la quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, negando con la decisione 6 agosto 2004 (pratica R 829/2002-4) la registrazione come marchio comunitario del sintagma EUROHYPO per i servizi rientranti nella classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, classe corrispondente alla seguente descrizione: «[a]ttività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti (…)».

2)

Il ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 agosto 2004 (pratica R 829/2002-4) è respinto.

3)

La Eurohypo AG è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


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