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Document 62006CA0256

Causa C-256/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Theodor Jäger/Finanzamt Kusel-Landstuhl (Libera circolazione dei capitali — Artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE e 58 CE) — Imposta di successione — Valutazione dei beni appartenenti alla successione — Bene agricolo e forestale situato in un altro Stato membro — Metodo meno favorevole di valutazione del bene e di calcolo dell'onere fiscale)

GU C 64 del 8.3.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Theodor Jäger/Finanzamt Kusel-Landstuhl

(Causa C-256/06) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE e 58 CE) - Imposta di successione - Valutazione dei beni appartenenti alla successione - Bene agricolo e forestale situato in un altro Stato membro - Metodo meno favorevole di valutazione del bene e di calcolo dell'onere fiscale)

(2008/C 64/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Theodor Jäger

Convenuto: Finanzamt Kusel-Landstuhl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 56 del Trattato CE — Normativa nazionale sull'imposta di successione — Applicazione di diversi metodi di valutazione del valore di terreni agricoli e forestali, in funzione dell'ubicazione di tali terreni nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nonché di un'esenzione per l'acquisizione dei terreni situati nel territorio nazionale, con l'effetto di una maggiore imposizione fiscale nel caso in cui il patrimonio comprenda terreni agricoli e forestali situati in un altro Stato membro rispetto all'ipotesi in cui la totalità dei beni si trova nel territorio nazionale

Dispositivo

L'art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE), in combinato disposto con l'art. 73 D del Trattato CE (divenuto art. 58 CE), deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, ai fini del calcolo dell'imposta su un'eredità composta da beni situati sul territorio di detto Stato e da un bene agricolo e forestale situato in un altro Stato membro,

prevede che il bene situato in quest'altro Stato membro sia preso in considerazione nella misura del suo valore venale, mentre per un identico bene situato sul territorio nazionale si applica una particolare procedura di valutazione i cui risultati corrispondono, in media, solo al 10 % del valore venale di tale bene, e

riserva ai beni agricoli e forestali situati sul territorio nazionale l'applicazione della franchigia per tali beni, nonché la considerazione del loro valore residuo esclusivamente nella misura del 60 % del suo importo.


(1)  GU C 244 del 16.9.2006.


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