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Document 62005TJ0042
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 10 September 2008.#Rhiannon Williams v Commission of the European Communities.#Access to documents - Regulation (EC) No 1049/2001 - Preparatory documents relating to the adoption of Directive 2001/18/EC on GMOs - Partial refusal of access - Implied refusal of access - Exceptions relating to the protection of commercial interests, protection of international relations and protection of the decision-making process - Obligation to state reasons.#Case T-42/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 settembre 2008.
Rhiannon Williams contro Commissione delle Comunità europee.
Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti preparatori relativi all’adozione della direttiva 2001/18/CE sugli OGM - Diniego parziale di accesso - Diniego implicito di accesso - Eccezioni relative alla tutela degli interessi commerciali, alla tutela delle relazioni internazionali e alla tutela del processo decisionale - Obbligo di motivazione.
Causa T-42/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 settembre 2008.
Rhiannon Williams contro Commissione delle Comunità europee.
Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti preparatori relativi all’adozione della direttiva 2001/18/CE sugli OGM - Diniego parziale di accesso - Diniego implicito di accesso - Eccezioni relative alla tutela degli interessi commerciali, alla tutela delle relazioni internazionali e alla tutela del processo decisionale - Obbligo di motivazione.
Causa T-42/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00156*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:325
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 settembre 2008 – Williams / Commissione
(causa T‑42/05)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti preparatori relativi all’adozione della direttiva 2001/18/CE sugli OGM – Diniego parziale di accesso – Diniego implicito di accesso – Eccezioni relative alla tutela degli interessi commerciali, alla tutela delle relazioni internazionali e alla tutela del processo decisionale – Obbligo di motivazione»
1. Comunità europee – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 67-69)
2. Comunità europee – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 (Art. 253 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 71-83, 85-97)
3. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire (Art. 230 CE) (v. punti 114-116)
4. Comunità europee – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, nn. 1, lett. a), e 3, secondo comma] (v. punti 124-126)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 novembre 2004 recante diniego parziale, nei confronti della ricorrente, di accesso a determinati documenti relativi ai lavori preparatori della legislazione in materia di organismi geneticamente modificati. |
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità della decisione della Commissione 19 novembre 2004, recante diniego parziale, nei confronti della sig.ra Rhiannon Williams, di accesso a determinati documenti relativi ai lavori preparatori della legislazione in materia di organismi geneticamente modificati, in quanto comporterebbe un diniego implicito di accesso ai documenti preparatori, promananti dalla direzione generale (DG) «Commercio», della Commissione riguardanti l’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. |
2) |
La decisione della Commissione 19 novembre 2004 è annullata nella parte in cui ha implicitamente negato l’accesso a documenti preparatori relativi all’adozione della direttiva 2001/18 diversi da quelli promananti dalla DG «Commercio». |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla sig.ra Williams. |