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Document 62005TA0059

    Causa T-59/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione ( Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto comunitaria — Prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della Direzione generale Agricoltura — Criteri di selezione e di aggiudicazione — Rigetto dell'offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Assenza di manifesto errore di valutazione — Principi di diligenza e di buona amministrazione )

    GU C 272 del 25.10.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 272/17


    Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

    (Causa T-59/05) (1)

    («Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto comunitaria - Prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della Direzione generale “Agricoltura’ - Criteri di selezione e di aggiudicazione - Rigetto dell'offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Assenza di manifesto errore di valutazione - Principi di diligenza e di buona amministrazione»)

    (2008/C 272/30)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Banks e E. Manhaeve, successivamente E. Manhaeve e M. Wilderspin, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 novembre 2004 di non accogliere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto per la prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della Direzione generale «Agricoltura» e di aggiudicare l'appalto al vincitore di quest'ultimo.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Commissione sopporterà le proprie spese e un quinto di quelle sostenute dall'Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

    3)

    L'Evropaïki Dynamiki sopporterà quattro quinti delle proprie spese.


    (1)  GU C 106 del 30.4.2005.


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