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Document 62005FA0099
Case F-99/05: Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 31 January 2008 — Wilms v Commission (Staff cases — Officials — Promotion — 2004 promotion exercise — Allocation of priority points — Application ratione temporis of provisions of the new staff regulations)
Causa F-99/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 31 gennaio 2008 Wilms/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2004 — Attribuzione di punti di precedenza — Applicazione nel tempo delle disposizioni del nuovo statuto)
Causa F-99/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 31 gennaio 2008 Wilms/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2004 — Attribuzione di punti di precedenza — Applicazione nel tempo delle disposizioni del nuovo statuto)
GU C 116 del 9.5.2008, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/31 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 31 gennaio 2008 Wilms/Commissione
(Causa F-99/05) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2004 - Attribuzione di punti di precedenza - Applicazione nel tempo delle disposizioni del nuovo statuto)
(2008/C 116/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Günter Wilms (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. van der Woude e V. Landes, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti, assistiti da D. Slater, avvocato)
Oggetto
Da un lato, l'annullamento delle decisioni riguardanti l'attribuzione dei punti di precedenza del ricorrente con riguardo all'esercizio di promozione 2004 e, dall'altro, l'annullamento dell'elenco di merito dei funzionari di grado A* 10 promossi al grado A* 11 per l'esercizio 2004.
Dispositivo
1) |
La decisione che attribuisce il numero totale di punti al sig. Wilms con riguardo all'esercizio di promozione 2004 e la decisione di non promuoverlo a titolo del medesimo esercizio sono annullate. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporta la totalità delle spese. |
(1) GU C 10 del 14.1.2006, pag. 25 (causa registrata inizialmente davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-386/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).