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Document 62005FA0056

Causa F-56/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Strobl/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli — Articolo 12 dell’allegato XIII dello statuto — Legittimo affidamento — Principio di uguaglianza — Discriminazione in ragione dell’età)

GU C 138 del 12.5.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/21


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Strobl/Commissione

(Causa F-56/05) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli - Articolo 12 dell’allegato XIII dello statuto - Legittimo affidamento - Principio di uguaglianza - Discriminazione in ragione dell’età)

(2012/C 138/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Strobl (Greifenberg-Beuern, Germania) (rappresentante: H.-J. Rüber, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e H. Krämer, agenti, successivamente J. Currall, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione vertente sull’inquadramento del ricorrente, iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto, in applicazione delle disposizioni meno favorevoli di quest’ultimo (articolo 12 dell’allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 che modifica lo statuto dei funzionari)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 229 del 17 settembre 2005, pag. 28 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-260/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15 dicembre 2005).


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