EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004TN0078

Causa T-75/04: Ricorso dell'Arch Chemicals Inc. e dell'Arch Timber Protection Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2004

GU C 106 del 30.4.2004, p. 72–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/72


Ricorso dell'Arch Chemicals Inc. e dell'Arch Timber Protection Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2004

(Causa T-75/04)

(2004/C 106/145)

lingua processuale: l'inglese

Il 17 febbraio 2004 l'Arch Chemicals Inc., con sede in Norwalk, Connecticut (Stati Uniti d'America), e l'Arch Timber Protection Limited, con sede in Castleford (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli artt. 3 (con l'allegato II), 4, n. 2, 5, n. 3, 10, n. 2, primo capoverso, 11, n. 3, 13 e 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;

dichiarare illegittimi e inapplicabili alle ricorrenti gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare illegittimo e inapplicabile alle ricorrenti l'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi;

condannare la convenuta a pagare alle ricorrenti la somma simbolica di 1 euro a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'adozione e dell'entrata in vigore delle misure impugnate, oltre agli interessi sino al giorno del saldo effettivo;

condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti producono principi attivi di biocidi e biocidi, segnatamente pesticidi non destinati all'agricoltura contenenti tali principi. Esse sono autorizzate al commercio in numerosi Stati membri e molti dei loro prodotti sono protetti da diritti di proprietà intellettuale.

In conformità alla direttiva 98/8/CE (1) ed al regolamento (CE) della Commissione n. 1896/2000 (2), le ricorrenti hanno notificato le loro combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto e sono state perciò ammesse al programma di revisione previsto dal regolamento della Commissione (CE) n. 2032/2003 (3). A norma della seconda fase del detto programma le ricorrenti sono tenute a sviluppare una documentazione onerosa protetta da diritti di proprietà intellettuale, ad esempio studi scientifici e valutazioni dei rischi, e a rimetterla allo Stato membro designato relatore. Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2032/2003 perché esso non pone alle compagnie non ammesse al programma un termine di preclusione per il commercio dei biocidi notificati dalle partecipanti ed elencati nell'allegato II del regolamento. Inoltre, secondo le ricorrenti, l'art. 3, n. 2, e l'allegato II del regolamento n. 2032/2003 omettono di elencarle fra le partecipanti al programma per aver notificato le loro combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto. Del pari, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 5, n. 3, e del «considerando» 10 del regolamento n. 2032/2003 in quanto permettono a imprese non partecipanti al programma di chiedere l'inclusione della combinazione di un principio attivo/tipo di prodotto a condizioni più favorevoli. Le ricorrenti contestano altresì l'art. 10, n. 2, primo capoverso, del regolamento n. 2032/2003 perché permette allo Stato membro relatore di tener conto di informazioni supplementari presentate da non partecipanti. Le ricorrenti lamentano anche che l'art. 11, n. 3, e il «considerando» 18 autorizzino la convenuta ad effettuare unilateralmente una valutazione comparativa delle combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto prima della chiusura del programma. Le ricorrenti contestano l'art. 13 e il «considerando» 20 poiché permettono alla convenuta di sospendere o di interrompere il programma presentando una proposta in tal senso in base alla direttiva 76/769/CEE (4). In questo modo si preferirebbe una valutazione del grado di pericolosità all'analisi dei rischi specifica del settore prescritta dalla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Infine, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 14, n. 2, perché retroattivamente e senza adeguata motivazione modifica le regole di notificazione contenute nel regolamento n. 1896/2000, così cambiando un fattore di decisiva importanza per le ricorrenti ai fini della partecipazione al programma di revisione.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere che la convenuta ha abusato dei poteri riconosciutile dalla direttiva 98/8/CE sviluppando la medesima in modo da trascenderne il testo e da modificare i loro diritti ed aspettative. Le ricorrenti lamentano, inoltre, che la convenuta non fosse competente ad introdurre nel regolamento n. 2032/2003 le disposizioni contestate senza consultare prima il Parlamento europeo e il Consiglio. A loro avviso, per introdurre le dette disposizioni avrebbe dovuto modificarsi la direttiva 98/8/CE.

Le ricorrenti allegano anche che la convenuta ha violato il Trattato CE e i principi dell'ordinamento comunitario, quali quelli di concorrenza leale e non distorta, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di parità di trattamento, il diritto di proprietà, il diritto al libero esercizio dell'attività d'impresa e, infine, il primato degli accordi internazionali, specialmente della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in forza dell'accordo TRIP.

A sostegno del loro ricorso esse deducono altresì l'illegittimità dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 e degli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva 98/8/CE.

Le ricorrenti affermano che l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 costituisce il fondamento degli artt. contestati 3 e 4, n. 2, nonché dell'allegato II del regolamento n. 2032/2003 e dispone che una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto notificata possa essere messa liberamente in commercio anche da imprese che non abbiano accesso ai dati riservati delle ricorrenti, né abbiano elaborato a propria volta dati equivalenti. Le ricorrenti lamentano che l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 non tenga conto delle disposizioni sulla protezione dei dati contenute nella direttiva 98/8/CE e che la convenuta non fosse competente ad adottarlo e che sia perciò incorsa in uno sviamento di poteri.

Le ricorrenti sostengono, ancora, che gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, e 11 della direttiva 98/8/CE sono correlati all'art. 3 e all'allegato II del regolamento n. 2032/2003 qui in contestazione. A loro avviso, l'art. 9, lett. a), della direttiva 98/8/CE è illegittimo in quanto discrimina tra i principi attivi presenti e i principi attivi assenti sul mercato prima del 14 maggio 2000, creando in tal modo una concorrenza sleale. Parimenti, le ricorrenti fanno valere che gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva 98/8/CE sono incompatibili con altre disposizioni della stessa. In particolare, essi non stabiliscono, a differenza degli artt. 12 e 27 della direttiva 98/8/CE, un collegamento chiaro tra le ricorrenti e le combinazioni da esse notificate di principi attivi/tipi di prodotto. Infine, le ricorrenti chiedono che l'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8/CE venga dichiarato illegittimo per impedire agli Stati membri di continuare ad applicare la loro precedente normativa che permette la registrazione di biocidi non notificati a livello comunitario.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1).

(4)  Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201).


Top