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Document 62004TJ0473

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 19 giugno 2007.
Cristina Asturias Cuerno contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Retribuzione.
Causa T-473/04.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2007 I-A-2-00139; II-A-2-00963

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:184

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 giugno 2007

Causa T‑473/04

Cristina Asturias Cuerno

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto – Servizi effettuati per un’organizzazione internazionale – Indennità di prima sistemazione – Indennità giornaliera»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 25 agosto 2004, con cui veniva respinto il reclamo della ricorrente del 27 aprile 2004 e le veniva rifiutato il beneficio dell’indennità di dislocazione prevista all’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché delle indennità che vi sarebbero collegate.

Decisione: Le decisioni della Commissione 28 gennaio e 25 agosto 2004 sono annullate. La ricorrente ha diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione prevista all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto, nonché dell’indennità di prima sistemazione prevista all’art. 5 del detto allegato. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito

2.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione

[Art. 189 CE; Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

3.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

4.      Funzionari – Rimborso spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione

(Statuto dei funzionari, art. 20; allegato VII, art. 10)

1.      L’art. 91, n. 1, ultima frase, dello Statuto attribuisce al Tribunale una competenza anche di merito nelle controversie di carattere pecuniario. Nell’ambito di tale potere il Tribunale è competente a riconoscere l’esistenza di un diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione e delle altre indennità che vi sarebbero collegate.

(v. punto 23)

Riferimento: Tribunale 8 aprile 1992, causa T‑18/91, Costacurta Gelabert/Commissione (Racc. pag. II‑1655, punto 50); Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑15/93, Vienne/Parlamento (Racc. pag. II‑1327, punto 41), e Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑33/95, Lozano Palacios/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑575 e II‑1535, punto 67)

2.      I servizi effettuati da un funzionario prima della sua entrata in servizio presso le Comunità come assistente di un membro del Parlamento europeo corrispondono a servizi effettuati per un’organizzazione internazionale ai fini dell’applicazione dell’eccezione in materia di concessione dell’indennità di dislocazione prevista all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto. Infatti, da una parte, un assistente parlamentare effettua servizi per il Parlamento, in quanto collabora, nell’ambito dei suoi compiti e nei limiti delle sue responsabilità, all’esecuzione e all’espletamento delle funzioni attribuite al Parlamento e ai suoi membri dal Trattato. Dall’altra, egli ha un legame diretto con tale istituzione, dato che i membri del Parlamento non possono essere considerati come terzi rispetto all’istituzione stessa. Come viene affermato all’art. 189 CE, il Parlamento è composto di «rappresentanti dei popoli degli Stati», ossia i «membri del Parlamento». I deputati costituiscono quindi un elemento consustanziale dell’istituzione stessa e, nell’esercizio del loro mandato, si confondono così con il Parlamento. Orbene, proprio nell’ambito dei loro mandati elettivi i deputati assumono gli assistenti, al fine di disporre del sostegno necessario al compimento delle loro funzioni.

Questa conclusione non può essere infirmata né dalle disposizioni regolamentari secondo le quali il deputato e l’assistente devono stipulare un contratto di diritto privato che stabilisca espressamente che il Parlamento non può essere considerato come il datore di lavoro o la controparte contrattuale dell’assistente e che escluda la responsabilità dell’istituzione riguardo ai reclami di quest’ultimo, né dalle clausole contrattuali che applicano tali disposizioni. Queste disposizioni e queste clausole, infatti, sembrano avere unicamente lo scopo di escludere la responsabilità del Parlamento nei confronti degli assistenti parlamentari per le questioni rientranti negli ambiti contrattuale, fiscale e previdenziale. Tuttavia, l’esistenza o meno di un vincolo giuridico tra le due parti dipende dalla natura e dal contenuto dei rapporti esistenti tra di esse, rapporti la cui qualificazione dipende esclusivamente dalla valutazione del Tribunale e non dalla qualificazione data dalle parti stesse. Il fatto, invece, che il Parlamento disciplini gli aspetti principali dello status degli assistenti, proceda al controllo amministrativo della loro assunzione da parte dei deputati e sia incaricato direttamente, in linea di principio, di versare la retribuzione corrispondente al loro lavoro o alla loro prestazione di servizi mostra a che punto sarebbe artificioso considerare che il Parlamento è un terzo rispetto agli assistenti e che non esiste alcun vincolo giuridico diretto fra tale istituzione e gli assistenti parlamentari dei suoi membri.

(v. punti 48, 51, 52, 57, 60, 61, 63, 69 e 70)

Riferimento: Tribunale 20 marzo 1991, causa T‑1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione (Racc. pag. II‑143, punto 38); Tribunale 15 luglio 1993, causa T‑115/92, Hogan/Parlamento (Racc. pag. II‑895, punto 36); Tribunale 22 marzo 1995, causa T‑586/93, Kotzonis/CES (Racc. pag. II‑665, punto 21), e Tribunale 10 giugno 2004, causa T‑276/01, Garroni/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑177 e II‑795, punto 52)

3.      L’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che adotta come criterio principale, quanto alla concessione dell’indennità di dislocazione, la residenza abituale del funzionario prima della sua entrata in servizio, residenza abituale che è il luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro abituale o permanente dei suoi interessi. Il solo fatto di risiedere in un paese straniero al fine di completare studi universitari o di effettuare tirocini pratici professionali non consente di presumere l’esistenza di una volontà di spostare il centro permanente dei propri interessi in tale paese.

(v. punti 73 e 74)

Riferimento: Corte 15 settembre 1994, causa C‑452/93 P, Magdalena Fernández/Commissione (Racc. pag. I‑4295, punto 21); Tribunale 13 dicembre 2004, causa T‑251/02, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑359 e II‑1643, punto 53), e Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑229/02, Dedeu i Fontcuberta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑303 e II‑1377, punto 66)

4.      Per determinare, ai fini della concessione dell’indennità giornaliera, se il funzionario è stato tenuto a cambiare residenza per soddisfare agli obblighi dell’art. 20 dello Statuto, la residenza di cui occorre tener conto è quella in cui egli mantiene il centro dei propri interessi. È possibile, al riguardo, la coesistenza, per un certo periodo, di due residenze, la prima in base alla residenza abituale e la seconda in base all’attività lavorativa principale. Non può quindi dedursi dal solo fatto che l’interessato ha lavorato in un luogo diverso da quello della sua sede di servizio nel corso del periodo anteriore alla sua assunzione che egli abbia voluto fissarvi il centro permanente dei suoi interessi se elementi relativi alla situazione professionale e personale dell’interessato contraddicono di fatto che egli abbia avuto un’intenzione del genere.

(v. punti 84 e 87)

Riferimento: Corte 11 agosto 1995, causa C‑43/94 P, Parlamento/Vienne (Racc. pag. I‑2441, punto 21); Lozano Palacios/Commissione, cit. (punto 47), e E/Commissione, cit. (punto 73)

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