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Document 62004TJ0310

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 15 dicembre 2006.
    Ferrero Deutschland GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FERRO - Marchio nazionale denominativo anteriore FERRERO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione -Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Somiglianza dei prodotti.
    Causa T-310/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 II-00107*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:403





    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 15 dicembre 2006 – Ferrero Deutschland / UAMI – Cornu (FERRO)

    (causa T-310/04)

    «Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo FERRO – Marchio nazionale denominativo anteriore FERRERO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione –Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Somiglianza dei prodotti»

    Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario –Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 61-112)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 marzo 2004 (procedimento R 540/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ferrero OHG mbH e la Cornu SA Fontain

    Dati relativi alla causa


    Richiedente il marchio comunitario:

    Cornu SA Fontain

    Marchio comunitario in oggetto:

    marchio denominativo FERRO per prodotti appartenenti alla classe 30

    Titolare del marchio o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione:

    Ferrero OHG mbH

    Marchio o segno opposto:

    marchio denominativo nazionale FERRERO per prodotti appartenenti alle classi 5, 29, 30, 32 e 33

    Decisione della divisione di opposizione:

    rigetto dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso:

    rigetto del ricorso


    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La ricorrente è condannata al pagamento delle proprie spese, di tutte le spese relative all’incidente di procedura riguardante la sua sostituzione alla Ferrero OHG mbH, nonché al pagamento della metà delle spese sostenute dall’interveniente.

    3)

    L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle proprie spese e alla metà delle spese sostenute dall’interveniente.

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