This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62004CC0366
Opinion of Mr Advocate General Geelhoed delivered on 28 June 2005.#Georg Schwarz v Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg.#Reference for a preliminary ruling: Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg - Austria.#Free movement of goods - Quantitative restrictions - Measures having equivalent effect - National legislative provision prohibiting the sale of non-packaged confectionery from vending machines - Hygiene of foodstuffs.#Case C-366/04.
Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 28 giugno 2005.
Georg Schwarz contro Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg - Austria.
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d'effetto equivalente - Disposizione nazionale che vieta la vendita di dolciumi a base di zucchero privi di confezione in distributori automatici - Igiene dei prodotti alimentari.
Causa C-366/04.
Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 28 giugno 2005.
Georg Schwarz contro Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg - Austria.
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d'effetto equivalente - Disposizione nazionale che vieta la vendita di dolciumi a base di zucchero privi di confezione in distributori automatici - Igiene dei prodotti alimentari.
Causa C-366/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-10139
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:411
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L. A. Geelhoed
presentate il 28 giugno 2005 1(1)
Causa C-366/04
Georg Schwarz
contro
Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Salzburg (Austria)]
«Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE e dell’art. 7 della direttiva 93/43/CEE – Compatibilità di una disposizione nazionale che vieta di porre in vendita prodotti a base di zucchero privi di confezione in apparecchi di distribuzione automatica»
I – Introduzione
1. Nella causa in esame si chiede alla Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sottopostale dall’Unabhängige Verwaltungssenat Salzburg (Tribunale amministrativo indipendente di Salisburgo), riguardante l’interpretazione degli artt. 28 e 30 CE e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull’igiene dei prodotti alimentari (in prosieguo: la «direttiva») (2). La causa principale pendente dinanzi al giudice del rinvio riguarda l’immissione in commercio in Austria di vari tipi di gomma da masticare senza involucro, liberamente posti in commercio senza involucro in Germania ed in Italia.
2. Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale:
«Se il combinato disposto degli artt. 28 – 30 CE e dell’art. 7 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull’igiene dei prodotti alimentari, osti ad una disposizione nazionale anteriore alla direttiva che vieti di porre in vendita in distributori automatici dolciumi contenenti zucchero naturale o surrogati dello zucchero privi di confezione».
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
3. Ai sensi dell’art. 28 CE sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
4. L’art. 30 CE dispone tuttavia che le restrizioni all’importazione giustificate da motivi, tra l’altro, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali sono ammesse se non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
5. Il primo ‘considerando’ della direttiva recita:
«Considerando che la libera circolazione dei prodotti alimentari è essenziale per il completamento del mercato interno; che questo principio presuppone la fiducia nel livello di sicurezza dei prodotti alimentari destinati al consumo umano messi in libera circolazione, particolarmente sotto il profilo igienico, in tutte le fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura al consumatore».
6. Ai sensi del quarto ‘considerando’ della direttiva, le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari da rispettare nelle fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura al consumatore devono essere armonizzate per tutelare la salute umana.
7. L’art. 3, n. 1, della direttiva recita come segue:
«La preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura di prodotti alimentari devono essere effettuati in modo igienico».
8. Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva le imprese del settore alimentare devono individuare nelle loro attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – analisi di rischio e punti critici di controllo).
9. L’art. 7, n. 1, della direttiva dispone quanto segue:
«Nel rispetto del trattato, gli Stati membri possono mantenere, modificare o introdurre disposizioni nazionali in materia di igiene dei prodotti alimentari più specifiche di quelle previste dalla presente direttiva, a condizione che:
– non siano meno rigorose di quelle riportate nell’allegato;
– non costituiscano una restrizione, un ostacolo o una barriera agli scambi di prodotti alimentari fabbricati conformemente alla presente direttiva».
10. Il capitolo III dell’allegato alla direttiva pone requisiti per i locali mobili e/o temporanei (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), i locali utilizzati principalmente come abitazione privata, i locali utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e i distributori automatici.
«1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi.
2. In particolare e laddove necessario:
(…)
b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
(…)
d) si devono prendere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
(…)
h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione».
11. Il punto 3 del capitolo IX dispone:
«Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati e/o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi».
B – Diritto nazionale
12. Alle disposizioni della direttiva 93/43 è data attuazione nel diritto austriaco con il regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari 3 febbraio 1998 (3). Le norme della direttiva in materia di igiene dei prodotti alimentari vi sono trasposte pressoché immutate.
13. L’art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento sull’igiene dei prodotti a base di zucchero distribuiti con apparecchi automatici 10 febbraio 1988 (in prosieguo: il «regolamento sull’igiene dei prodotti a base di zucchero») così dispone:
«1. Per distributori automatici di prodotti a base di zucchero ai sensi del presente regolamento si intendono apparecchi di vendita automatici che previa introduzione di denaro consegnano da un contenitore chiuso prodotti a base di zucchero o contenenti sostituti dello zucchero attraverso uno spazio di distribuzione e un dispositivo di raccolta (cavità per il prelievo).
2. I distributori automatici di prodotti a base di zucchero debbono essere collocati in modo da non essere esposti direttamente ai raggi del sole. I dispositivi di raccolta (cavità per il prelievo) debbono essere protetti dagli agenti atmosferici in modo da evitare contaminazioni».
14. L’art. 2 del regolamento sull’igiene dei prodotti a base di zucchero recita come segue:
«È vietato mettere in vendita mediante distributori automatici prodotti a base di zucchero o contenenti sostituti dello zucchero privi di confezione».
III – Fatti e procedimento
15. Il sindaco della capitale del Land di Salisburgo ha notificato una decisione di sanzione al sig. G. Schwarz (in prosieguo: il «ricorrente»), poiché costui è incorso in diverse violazioni ai sensi dell’art. 2 del regolamento sull’igiene dei prodotti a base di zucchero, in quanto ha consegnato e quindi immesso in commercio, mediante distributori automatici muniti di cavità per il prelievo, vari tipi di gomma da masticare, privi di confezione. Il ricorrente ha presentato appello dinanzi all’Unabhängige Verwaltungssenat Salzburg contro la citata decisione di sanzione. Nel suo ricorso sostiene che il regolamento sull’igiene degli zuccheri, ed in particolare l’art. 2 di tale regolamento, è in contrasto con le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci e con la direttiva 93/43.
16. Le merci oggetto di controversia provengono dal Canada; il ricorrente le importa in Austria attraverso la Germania. Esse vengono specificamente prodotte per essere venduti in distributori automatici. Il requisito che i prodotti a base di zucchero possano essere posti in vendita mediante distributori automatici esclusivamente se provvisti di confezione vige, a detta del ricorrente, che opera anche in Germania ed in Italia, soltanto in Austria. Ne consegue, secondo il ricorrente, che le merci prodotte all’estero che, perlomeno nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica italiana, possono senza problemi essere poste in vendita mediante distributori automatici prive di confezione, in caso dovrebbero essere imballate specificamente per l’Austria. Il ricorrente rammenta inoltre che il prodotto e la sua presentazione sono stati controllati in conformità ai criteri HACCP e giudicati sicuri.
17. Il giudice adito è dell’opinione che una siffatta restrizione all’importazione delle merci sia, in linea di principio, effettivamente vietata. Nella sua ordinanza il giudice del rinvio, pur ritenendo necessaria una pronuncia della Corte in merito alla questione pregiudiziale, lascia tuttavia trasparire di essere propenso a considerare compatibile con il diritto comunitario la regola nazionale in questione. A suo parere, la disposizione nazionale è giustificata in forza dell’art. 30 del Trattato per motivi di tutela della salute pubblica, in quanto aumenta la sicurezza dei prodotti alimentari. Secondo il giudice del rinvio, non sarebbe stato possibile conseguire il livello di tutela auspicato con misure meno restrittive. L’art. 2 del regolamento sull’igiene dei prodotti a base di zucchero è idoneo a conseguire il legittimo obiettivo nazionale di un elevato livello di igiene dei prodotti alimentari, non soltanto fino al momento della vendita, ma anche fino al momento del consumo, mediante l’imposizione dell’obbligo di imballare i prodotti a base di zucchero posti in vendita mediante distributori automatici. Secondo il giudice del rinvio non è disponibile un’alternativa per conseguire altrimenti tale elevato livello di tutela.
IV – Valutazione giuridica
18. La questione pregiudiziale è volta a sapere se una disposizione nazionale, che vieta porre in vendita in apparecchi di distribuzione automatica prodotti a base di zucchero o contenenti sostituti dello zucchero privi di confezione, sia o meno compatibile con l’art. 7 della direttiva 93/43 e con gli artt. 28 CE e 30 CE. Il giudice del rinvio parte dal presupposto che la direttiva sull’igiene dei prodotti alimentari sia applicabile solo in misura limitata a una disposizione nazionale concernente un requisito di confezionamento, e che una disposizione siffatta debba essere verificata alla luce del diritto comunitario primario, contenuto negli artt. 28 CE e 30 CE.
19. Qualora questa affermazione del giudice del rinvio fosse corretta, sarebbe ancora possibile un richiamo all’art. 30 CE o ad una delle esigenze imperative. Una giustificazione in forza dell’art. 30 o a motivo di una delle esigenze imperative è tuttavia esclusa quando le direttive comunitarie prevedono l’armonizzazione delle misure necessarie per realizzare lo specifico obiettivo (4). In tal caso devono infatti essere adottate misure protettive nell’ambito del quadro delimitato dalla direttiva di armonizzazione. In casu occorre pertanto esaminare se le invocate disposizioni di diritto derivato siano applicabili e se esse prevedano l’armonizzazione delle misure in merito alla presentazione dei prodotti.
20. Come risulta evidente anche dai ‘considerando’, la direttiva persegue l’obiettivo di garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari e la tutela della salute umana. Al fine di conseguire tale obiettivo, la direttiva prevede l’armonizzazione delle norme di igiene per i prodotti alimentari in tutte le fasi: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura al consumatore. I beni in questione, per essere immessi in libera circolazione nella Comunità, devono rispettare le norme di igiene per i prodotti alimentari stabilite, che sono volte alla tutela della salute pubblica. Con questa normazione la direttiva intende far sì che i prodotti fabbricati in conformità alle norme comunitarie e rispondenti alle disposizioni fondamentali della direttiva possano circolare liberamente nel mercato comunitario.
21. La direttiva fa gravare la responsabilità dell’igiene in un’impresa sull’impresa alimentare stessa. Coloro che gestiscono imprese del settore alimentare devono far sì che vengano immessi in commercio esclusivamente prodotti alimentari che non causino rischi per la salute. In quest’ottica le imprese del settore alimentare devono attenersi alle norme di igiene per i prodotti alimentari di cui all’allegato della direttiva. Inoltre dette imprese devono introdurre procedure di sicurezza sulla base dei principi HACCP. Infine, per rispondere ai requisiti di igiene posti dalla direttiva esse possono utilizzare manuali in materia di corretta prassi igienica. Il controllo sul rispetto di queste disposizioni è affidato alle rispettive autorità nazionali competenti.
22. Nell’allegato alla direttiva sono riportate le norme generali di igiene per i prodotti alimentari. Il capitolo III del suddetto allegato pone requisiti, tra l’altro, per i distributori automatici. Tali distributori devono essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi. Inoltre, il capitolo IX, punto 3, dispone che gli alimenti debbano essere protetti da contaminazioni atte a renderli inadatti al consumo umano o nocivi per la salute. Queste disposizioni generali possono essere ancora completate e corroborate da norme comunitarie più specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari (5). Inoltre, le suddette disposizioni possono essere ulteriormente sviluppate dai vari settori dell’industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate.(6)
23. L’art. 7, n. 1, della direttiva offre agli Stati membri la possibilità di mantenere, modificare o introdurre disposizioni più specifiche in materia di igiene, che tuttavia devono essere poste nel rispetto dei limiti espressamente previsti dalla direttiva. Tali limiti sono fissati da due condizioni cumulative: le disposizioni nazionali più specifiche in materia di igiene non devono essere meno rigorose di quelle riportate nell’allegato e non devono costituire una restrizione, un ostacolo o una barriera agli scambi di prodotti alimentari fabbricati conformemente alla direttiva. Qual è dunque la portata del potere che il legislatore comunitario lascia alle autorità nazionali?
24. Dal tenore letterale della seconda condizione possono farsi discendere due possibilità. O gli Stati membri mantengono in vigore disposizioni più specifiche riguardanti la fabbricazione di un prodotto alimentare, o gli Stati membri mantengono disposizioni più specifiche riguardanti altre fasi, segnatamente preparazione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura di prodotti alimentari al consumatore. Nel primo caso, uno Stato membro può applicare e mantenere in vigore una siffatta disposizione solo se questa non costituisce una restrizione, un ostacolo o una barriera al commercio di prodotti alimentari fabbricati conformemente alla direttiva. Dato che la direttiva prevede espressamente i limiti di questa disposizione, ne consegue che, nell’ambito di applicazione della direttiva, gli artt. 28 CE e 30 CE non svolgono più alcuna funzione, e pertanto gli Stati membri non possono più invocare l’art. 30 CE.
25. Nel secondo caso, uno Stato membro può mantenere in vigore una disposizione più specifica quando essa non sia meno rigorosa di quelle contenute nell’allegato e non sia contraria al Trattato. In una situazione di questo tipo la direttiva lascia aperta la possibilità di una giustificazione in forza dell’art. 30 o a motivo di una delle esigenze imperative di interesse generale riconosciute nella giurisprudenza della Corte.
26. Il giudice del rinvio parte dal presupposto che il prodotto in questione – palline di gomma da masticare e specificamente la commercializzazione di tale prodotto mediante distributori automatici –rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva. L’ordinanza di rinvio del giudice nazionale non si pronuncia più dettagliatamente su questo punto, bensì si concentra soprattutto sulle giustificazioni attinenti al Trattato di cui all’art. 30 CE. A mio parere, è ben vero che la disposizione nazionale ricade nell’ambito di applicazione della direttiva, e in particolare nell’ambito della norma di cui al capitolo IX, punto 3. Tuttavia, essa regola aspetti che la direttiva non ha ancora completamente armonizzato, tra i quali i requisiti di confezionamento per la vendita di prodotti a base di zucchero in distributori automatici. La direttiva si limita, nella norma suddetta, alla regola generale che i prodotti alimentari esposti in vendita devono essere protetti da contaminazioni. Essa non prevede tuttavia requisiti specifici per evitare tali contaminazioni, per esempio relativamente al confezionamento.
27. La disposizione nazionale che vieta di porre in vendita in distributori automatici prodotti a base di zucchero o prodotti contenenti sostituti dello zucchero privi di confezione è una norma più specifica e più rigorosa di quella contenuta nell’allegato alla direttiva. Inoltre, la disposizione nazionale non riguarda la fabbricazione di un alimento, bensì il confezionamento di un alimento. Pertanto deve essere verificata alla luce degli artt. 28 CE e 30 CE.
28. In siffatta verifica bisogna innanzitutto appurare se si tratti qui di una modalità di vendita nel senso della sentenza Keck e Mithouard.(7) La normativa nazionale oggetto della causa principale prevede l’obbligo di imballare i prodotti a base di zucchero che vengono consegnati al consumatore finale in distributori automatici. Ciò implica che, prima di essere offerti al consumatore finale in Austria, i prodotti a base di zucchero immessi in commercio altrove devono essere confezionati, cioè devono subire una modifica.
29. Secondo una consolidata giurisprudenza, la necessità di modificare la confezione o l’etichetta dei prodotti importati esclude che si tratti di modalità di vendita (8). La qualificazione di modalità di vendita deve essere riservata a norme relative alle circostanze generali in cui vengono venduti i prodotti e che comportano una limitazione della libertà commerciale degli operatori economici (9). Essa non si applica invece a normative aventi ad oggetto le caratteristiche dei prodotti o che impongono limitazioni alla commercializzazione di prodotti con determinate caratteristiche (10).
30. Ciò mi fa pervenire alla conclusione che un divieto di porre in vendita in distributori automatici prodotti a base di zucchero o contenenti sostituti dello zucchero privi di confezione non possa considerarsi una modalità di vendita nel senso della sentenza Keck e Mithouard, e pertanto debba essere verificato integralmente alla luce degli artt. 28 CE e 30 CE (11).
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, sono da considerarsi misure di effetto equivalente, vietate ai sensi dell’art. 28 CE, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti dall’assoggettamento di norme concernenti i requisiti cui i beni debbono rispondere (quali norme relative alla loro denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichetta o imballaggio), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione dei beni (12).
32. Lo speciale requisito di confezionamento costituisce un ostacolo agli scambi in quanto in Austria non possono legalmente essere consegnati al consumatore finale mediante distributori automatici i prodotti a base di zucchero o conteneneti sostituti dello zucchero, immessi in commercio in altri Stati membri se non sono confezionati. Questo requisito comporta costi aggiuntivi per l’importatore che rendono più difficile e costosa l’importazione. Una siffatta disposizione è di conseguenza contraria all’art. 28 CE.
33. Un ostacolo di questo tipo può essere giustificato unicamente da uno dei motivi di interesse generale citati all’art. 30 CE, quale la tutela della salute e della vita delle persone, o da una delle esigenze imperative in materia, tra l’altro, di protezione del consumatore. Esso deve anche essere idoneo al conseguimento dell’obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto a ciò necessario (13).
34. La normativa nazionale controversa è applicabile ai prodotti a base di zucchero posti in vendita mediante distributori automatici indipendentemente dall’origine delle merci. Questo comporta che può costituire causa di giustificazione, accanto al citato interesse alla tutela della salute, anche l’interesse alla protezione del consumatore. Dal fascicolo emerge però che il divieto di porre in vendita i prodotti a base di zucchero privi di confezione è stato dettato espressamente da motivi di tutela della salute (14). Perciò la verifica va effettuata solo alla luce dell’art. 30 CE. Detta verifica implica che si debba appurare se la normativa nazionale soddisfi il principio di proporzionalità.
35. Con riferimento alla giustificazione della disposizione controversa, il giudice del rinvio ha ricordato la dichiarrazione dell’agenzia per la salute e la sicurezza degli alimenti, competente ad esaminare gli alimenti in Austria, secondo la quale in un certo numero di casi è stato accertato che prodotti privi di confezione si sarebbero deteriorati già nei distributori automatici a causa dell’umidità o di insetti (formiche) e che la confettatura dei prodotti si sarebbe completamente sciolta e sarebbe diventata collosa. Tale deterioramento delle merci si sarebbe potuto evitare munendo il prodotto di confezione. Il giudice del rinvio ha inoltre evocato la possibilità che i prodotti possano deteriorarsi a seguito di contaminazione della cavità per il prelievo ad opera di germi patogeni e del trasferimento di questi ultimi sui prodotti prelevati dall’acquirente successivo. Ancora, potrebbe sussistere un rischio di trasmissione di un’eventuale infezione batterica dalle mani dei consumatori sul prodotto, rischio che potrebbe essere ridotto confezionando le merci, cosicché che il consumatore non sarebbe costretto a toccare i prodotti con le mani nude.
36. Non è da escludersi che determinati requisiti di confezionamento per prodotti a base di zucchero posti in vendita mediante distributori automatici possano essere utili per la salute, giacché perseguono l’obiettivo di contrastare il deterioramento e la contaminazione. La questione è tuttavia se sia efficace un requisito di questo tipo, che si aggiunge alle disposizioni della direttiva 93/43, cui i prodotti a base di zucchero devono già attenersi.
37. La direttiva contiene varie disposizioni riguardanti l’intera catena di produzione e di distribuzione, e prevede anche un metodo per il controllo del rispetto delle norme emananti dalla direttiva e l’individuazione delle attività. Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva, le imprese del settore alimentare devono individuare ogni fase delle loro attività che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi che seguono, su cui è basato il sistema HACCP. In questo senso la direttiva mira ad offrire una piena tutela della salute.
38. È ben vero che ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva lo Stato membro mantiene il potere di porre requisiti di confezionamento più specifici a salvaguardia della salute e dell’igiene, ma, per il fatto che la direttiva mira ad una piena tutela della salute, tale potere è molto limitato. Pertanto, solo un motivo molto importante può giustificare una siffatta disposizione nazionale specifica. Lo Stato membro deve in tal caso dimostrare che la normativa sia effettivamente necessaria.
39. La questione è se la vendita mediante distributori automatici di prodotti a base di zucchero privi di confezione possa costituire un reale rischio per la salute. Mi sembra evidente che, considerato che in caso di adeguata applicazione delle disposizioni della direttiva, si può ritenere che i prodotti alimentari in questione siano posti in commercio e consegnati in maniera responsabile, siffatta tesi non può essere accolta.
40. I rischi di contaminazione appaiono ipotetici, visto che il giudice del rinvio non ha presentato dati dai quali risulti che i prodotti a base di zucchero privi di confezione posti in vendita in distributori automatici costituiscono un pericolo per la salute pubblica.
41. Analoga considerazione vale per il rischio di deterioramento dei prodotti. A questo riguardo, il ricorrente ha ricordato la circostanza che ci sono state alcune lamentele in caso di apparecchi di distribuzione automatici distrutti per atti di vandalismo. Laddove il deterioramento fosse causato da circostanze eccezionali, quali il vandalismo, mi sembra più opportuno contrastare direttamente tale fenomeno. Rifiutare prodotti che in altri Stati membri sono legalmente immessi in commercio e consegnati mediante distributori automatici senza confezione non è un metodo adeguato per contrastarlo ed inoltre limita il commercio di tali prodotti più di quanto sia necessario a tal fine. Qualora umidità e formiche possano penetrare in distributori automatici non danneggiati da circostanze eccezionali come il vandalismo, pare logico adeguare piuttosto le norme relative alla tecnica di costruzione di detti apparecchi, invece di porre specifici requisiti di confezionamento per i prodotti.
42. Giungo quindi alla conclusione che una disposizione nazionale che vieta di porre in vendita in apparecchi di distribuzione automatica prodotti a base di zucchero o contenenti sostituti dello zucchero privi di confezione sia in contrasto con gli artt. 28 CE e 30 CE.
V – Conclusione
43. Alla luce di quanto supra esposto, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sollevata dall’Unabhängige Verwaltungssenat Salzburg:
«Una normativa nazionale che vada oltre le disposizioni della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull’igiene dei prodotti alimentari e che vieti di porre in vendita in apparecchi di distribuzione automatica prodotti a base di zucchero o contenenti sostituti dello zucchero privi di confezione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’art. 28 CE e non può essere giustificata in base all’interesse alla tutela della salute, menzionato all’art. 30 CE».
1 – Lingua originale: l’olandese.
2 – GU L 175, pag. 1.
3 – Regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari; BGBl II n. 31/1998, nella versione di cui al BGBl II n. 33/1999.
4 – Sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas (Racc. pag. I‑2553, punto 18). V. anche sentenza 19 marzo 1998, causa C-1/96, Compassion in World Farming (Racc. pag. I‑1251, punto 47).
5 – Art. 1, n. 2, della direttiva.
6 – Art. 5, n. 2, della direttiva.
7 – Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C‑267/91 e C‑268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I‑6097).
8 – V. sentenze 3 giugno 1999, causa C-33/97, Colim (Racc. pag. I‑3175, punto 37) e 16 gennaio 2003, causa C-12/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑459, punto 76).
9 – Sentenza 29 giugno 1995, causa C-391/92, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑1621, punto 15).
10 – V. anche le conclusioni da me presentate l’11 dicembre 2003 nella causa C-239/02, decisa con sentenza 15 luglio 2004, Douwe Egberts (Racc. pag. I‑7007, in particolare pag. I‑7010, paragrafo 72).
11 – È ben vero che nella sentenza 18 settembre 2003, causa C-416/00, Morellato (Racc. pag. I‑9343) la Corte ha lasciato aperta la possibilità che un requisito di preconfezionamento per il pane in determinate condizioni possa considerarsi una modalità di vendita. Ma le particolari circostanze del caso ed i requisiti molto rigorosi posti dalla Corte fanno sì che non sia plausibile che tale pronuncia possa essere applicata nel presente contesto.
12 – Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe‑Zentral (Racc. 1979, pag. 649).
13 – V. in tal senso sentenza 9 luglio 1997, cause riunite da C-34/95 a C-36/95, De Agostini e TV‑Shop (Racc. pag. I‑3843, punto 45).
14 – Questo, perlomeno, deduco dall’ordinanza di rinvio. Infatti nella causa in esame il governo austriaco non ha presentato osservazioni e di conseguenza non ha comunicato le ragioni su cui si fonda la disposizione oggetto di controversia.